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Canone Rai. Non è dovuto se non si possiede la tv, spiega l’Adiconsum Cisl di Reggio Emilia

Pubblicato il 12 Feb, 2016

Reggio Emilia, 12 febbraio 2016. Sono oltre un centinaio le famiglie reggiane che, dalla metà di gennaio, si sono rivolte agli sportelli Adiconsum di Reggio Emilia per avere notizie sul che fare sul canone Rai laddove non dovuto. Come noto, a seguito della Legge stabilità 2016 il canone per l’abbonamento Tv si pagherà sulla bolletta elettrica a partire da luglio 2016. L’importo del canone è stato ridotto, per il 2016, da 113 euro ad 100 euro. Per il 2016, il primo esborso comprenderà anche le rate “scadute” dei mesi precedenti e sarà quindi di circa 70 euro. Dal 2017, invece, il canone sarà dilazionato in 10 rate da 10 euro o in 5 rate da 20 euro, a seconda del fatto il gestore preveda una tariffazione mensile ovvero bimestrale. Come si stabilisce se una famiglia abbia o meno l’apparecchio tv? “La novità – risponde l’Adiconsum – è che la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Quindi una famiglia che abbia una fornitura elettrica presumibilmente ha il televisore, e perciò deve pagare il canone televisivo. Chi ha un contratto con la tariffa D3, ovvero con potenza superiore a 3kW, da residente deve pagare il canone. Chi ha un contratto con la tariffa D, da non residente non deve pagare il canone”. E per chi ha più di una abitazione? “La presunzione di detenzione del televisore si applica solo alle utenze domestiche residenti, ovvero alla fornitura di energia elettrica nell’abitazione in cui un individuo ha residenza anagrafica. Si paga, perciò, una sola volta e per la prima casa: le seconde abitazioni sono esenti dal canone televisivo” E nel caso una famiglia non possegga realmente il televisore? “È possibile, sebbene non ancora definita la procedura, superare la presunzione con una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate inviata ogni anno, attestando di non detenere alcun apparecchio”. Spesso si è parlato però di canone dovuto anche per chi possegga altri dispositivi (esempio pc) coi quali è possibile guardare i canali Rai, magari in streaming… “La Legge Stabilità 2016 conferma come requisito principale per l’obbligo di pagamento del canone Rai il possesso dell’apparecchio televisivo. Non si fa invece alcuna menzione in merito a smartphone, tablet o computer. Chi utilizza questi dispositivi per servizi televisivi quali Netflix o Sky Online e non per ricevere le trasmissioni della Tv pubblica, può presentare autocertificazione per l’esenzione dal canone anche se titolare di abitazione e fornitura di energia elettrica”. Sono previste esenzioni? “Non potranno più suggellarsi, ovvero far ‘virtualmente sigillare’, i televisori non utilizzati. L’esenzione al pagamento della tassa varrà solo per gli over 75 anni e per chi possiede un reddito inferiore agli 8000 euro (ancora non chiaro se il reddito è inteso ‘ai fini Isee)”. Non ultimo si rileva come nulla cambi rispetto alle comunicazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno: dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per cessioni, cambi di residenza, furti, conferimento in discarica, morte dell’abbonato. Non sono previste sanatorie per gli arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 10 anni. Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali dovranno pagare, qualora abbiano un televisore, tramite il bollettino postale e non in bolletta.

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