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Banca Marche. Al via la presentazione delle istanze per il rimborso forfettario delle obbligazioni subordinate

Pubblicato il 8 Set, 2016

Ancona, 8 settembre 2016. E’ finalmente operativo il Fondo di solidarietà per il ristoro dei possessori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015, tra cui Banca delle Marche. Entro il 3 gennaio 2017 i titolari di tali strumenti finanziari potranno presentare l’istanza di rimborso forfettario, con la possibilità di ottenere un rimborso pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni. Per agevolare tutti coloro che intendono presentare l’istanza è stato stipulato un Verbale d’Intesa tra le quattro banche compresa Banca delle Marche, e le Associazioni dei Consumatori, tra cui Adiconsum. Per ogni associazione è stato nominato un referente regionale responsabile del processo, a partire dalla richiesta della necessaria documentazione alla Banca fino alla presentazione dell’istanza di rimborso. L’Associazione dunque assisterà l’investitore in tutte le fasi della procedura. Il 14 settembre prossimo l’Adiconsum parteciperà al tavolo nazionale convocato per definire gli ultimi aspetti tecnici, dopo il quale sarà possibile rivolgersi alle nostre sedi per avere tutte le necessarie informazioni ed avviare la procedura di rimborso. Il numero degli obbligazionisti coinvolti per quanto concerne Banca delle Marche è di circa 1.300. L’istanza di rimborso forfettario può essere presentata da persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in presenza di uno dei seguenti requisiti: Reddito complessivo dell’investitore dell’anno 2014 inferiore ad € 35.000,00; Patrimonio mobiliare dell’investitore alla data del 31/12/2015 inferiore ad € 100.000,00. I due requisiti sono alternativi, quindi è sufficiente che l’investitore rientri in una sola delle due casistiche. Devono inoltre essere presenti i seguenti ulteriori requisiti: L’acquisto delle obbligazioni subordinate deve essere avvenuto entro il 12 giugno 2014; Gli strumenti finanziari dovevano essere detenuti dall’investitore alla data del 22 novembre 2015; L’acquisto deve essere avvenuto nell’ambito di un rapporto negoziale diretto dell’investitore con una delle Banche in liquidazione: sono quindi esclusi dalla procedura di rimborso forfettario gli acquisti delle obbligazioni subordinate effettuati presso altre banche e quelli in cui la Banca in liquidazione abbia svolto esclusivamente attività di intermediazione.

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