Cigs per cessazione di attività. 50 milioni annui per fase transitoria 2016-2018

Pubblicato il 18 Mag, 2016

E’ stato emanato il Decreto Interministeriale 95075 del 25 marzo 2015 recante i criteri per l’attuazione dell’art.21, co. 4 contenuto nel Dlgs 148/2015 (recante il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione del Jobs Act) che prevede, tra le causali per la concessione della Cassa Integrazione Straordinaria, una fase transitoria per gli anni 2016, 2017, 2018 durante la quale potranno essere concessi rispettivamente 12, 9, e 6 mesi di Cigs in caso di concrete possibilità di cessione dell’attività a nuovo acquirente, previo accordo stipulato in sede governativa. Tale transizione è finanziata con 50 milioni di euro annui.

Il Decreto conferma che la Cigs in questi casi può essere concessa come proroga di una Cigs per crisi aziendale, in deroga ai limiti di durata ordinariamente previsti per la causale crisi aziendale, nonché in deroga al limiti di durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile.

Tale proroga sarà concessa qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

· all’esito del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda
· sia stipulato un accordo presso il Ministero del lavoro con la presenza del Ministero dello sviluppo economico
· sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori
· sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale in capo al cessionario, garantito dalla procedura di cui all’art.47 della legge n.428/90 sul trasferimento di azienda (comunicazione~scritta alle rappresentanze sindacali circa data e motivi del trasferimento, sue~conseguenze~giuridiche,~economiche~e~sociali~per~i lavoratori ed eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi; su richiesta, esame congiunto con il cedente e il cessionario).

L’impresa che intende cessare l’attività deve stipulare l’accordo governativo prima del termine del programma di crisi aziendale. A seguito dell’accordo l’azienda può presentare domanda di cassa integrazione, senza seguire le ordinarie procedure di cui all’art.25 del Dlgs 148/15.

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