L’ultimo decreto attuativo della cosiddetta Riforma Madia, con lâarticolo 19 della legge 7 agosto 2015 n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Il ritardo di quest’ultimo decreto, rispetto agli altri approvati nel CDM del 20 gennaio scorso, è stato dovuto all’inserimento del decreto promosso dal Ministro Delrio in merito al trasporto pubblico locale.
Scheda decreto legislativo T.U. sui servizi pubblici locali
Nel quadro della piĂš ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Parlamento, con lâarticolo 19 della legge 7 agosto 2015 n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Con un testo unico si stabilisce che è servizio pubblico di interesse economico generale solo quello che non può essere prestato dal privato alle stesse condizioni secondo criteri di economicitĂ , efficacia ed efficienza. Alcuni servizi pubblici di interesse economico generale sono fissati per legge. Dopo il primo via libera del Consiglio dei Ministri, del 20 gennaio scorso, il provvedimento è stato
riaperto e al suo interno sono state travasate le norme sul Tpl del ministero guidato da Graziano Delrio. Tra le novitĂ portate dal ministero dei trasporti: via gli autobus super inquinanti (dal 2018); contratti di affitto per nuovi mezzi pubblici con la creazione di una rolling stock company, ovvero una societĂ per l’acquisto di mezzi in leasing con il pagamento di un affitto (tramite Cassa depositi e prestiti); rimborso totale del biglietto per ritardi superiori ai 30 minuti, per le zone urbane, e un’ora, per le zone extraurbane.
Per lâaffidamento e gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale le autonomie locali potranno decidere tra tre modalitĂ diverse e paritetiche:
¡ affidamento del servizio mediante gara,
¡ affidamento a società mista,
¡ gestione diretta con affidamento in house che sarĂ sottoposta a controllo preventivo dellâAntitrust per verificare che cosĂŹ non si offra un servizio piĂš svantaggioso per i cittadini.
Le reti o gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio sono vincolati allâuso pubblico indipendentemente da chi ne sia titolare. Per individuare il livello dimensionale dei servizi pubblici locali ci sono i bacini e gli ambiti con dimensione almeno provinciale.
Nel testo si prevede lâistituzione di un Osservatorio presso il ministero per lo Sviluppo economico sulla complessa rete dei servizi pubblici territoriali che dovranno essere distrettuali. Si invita a uscire dalla logica per cui ogni Comune ha una sua societĂ , allargando i confini per ÂŤorganizzare lo svolgimento dei servizi a reteÂť.
Previsto anche il ricorso alla consultazione pubblica, laddove occorra verificare lâidoneitĂ o meno del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico. Previsto poi un limite al rinnovo (che non sarĂ piĂš automatico) dei diritti speciali o di esclusiva rilasciati.
Mentre sul fronte della governance si prevede che ÂŤle funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale sono distinte e si esercitano separatamente. Dietro al principio câè la stretta sugli incarichi. Ecco che, ad esempio, ai componenti di organismi di indirizzo politico o di enti che abbiano funzioni di stazione appaltante o di controllo del servizio non possono essere conferiti incarichi di amministrazione o gestione.
Divieto che si estenderebbe anche a coniugi e parenti. Scadenzati anche i controlli, il cui rispetto è rafforzato dalla previsione di multe. PiÚ chiarezza, infine, sulle tariffe applicate.
Gli obiettivi perseguiti sono riassumibili in:
¡ migliorare lâattivitĂ di erogazione dei spl;
¡ ridurre la gestione pubblica dei servizi ai soli casi di stretta necessità ;
¡ ridefinire il sistema di gestione delle funzioni di regolazione, garantendo maggior tutela agli utenti dei servizi;
¡ migliorare la qualità dei servizi;
¡ attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei spl, anche al fine di valorizzare il principio della concorrenza.
I prossimi passi da porre in essere saranno:
¡ individuazione ambiti territoriali;
¡ bandi e contratto standard;
¡ definizione costi standard;
Lo scopo prefissato dal decreto è la valorizzazione del ruolo dei privati nellâerogazione dei spl, prevedendo stringenti limiti e condizioni per derogare alle normali dinamiche concorrenziali dei mercati.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale
Rimangono disciplinati dalle rispettive normative di settore il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti; il trasporto pubblico locale; il servizio di distribuzione dellâenergia elettrica; il servizio di distribuzione del gas naturale; il servizio farmaceutico.
Assunzione e gestione del servizioÂ
Lâindividuazione dei spl di interesse economico generale, diversi da quelli giĂ previsti dalla legge, è effettuata previa verifica che le attivitĂ non siano fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato.
Nellâambito della propria autonomia lâente competente allâorganizzazione sceglie le modalitĂ di gestione tra le seguenti opzioni:
¡ Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica;
¡ Affidamento a società mista, il cui socio sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica;
¡ Gestione diretta, mediante affidamento in house
La scelta effettuata deve essere comunicata allâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato. Si ribadisce il ruolo sociale e economico che i spl hanno in seno alle comunitĂ . Il provvedimento con il quale lâente delibera lâassunzione del servizio è pubblicato sul sito dellâamministrazione interessata e comunicato allâOsservatorio per i spl.
Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.
Gli enti competenti allâorganizzazione del servizio individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali destinati alla produzione del servizio.
Qualora ciò sia separato dalla gestione del servizio, lâorganizzazione deve avvenire mediante:
¡ Imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica;
¡ Società miste;
¡ Soggetti allo scopo costituiti.
Tutte i beni patrimoniali per lâesecuzione del servizio, in caso di nuova gara, sono assegnati al nuovo gestore.
Organizzazione e allocazione dei poteri di regolazione, vigilanza e controllo
Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore le funzioni di organizzazione dei spl sono esercitate dai comuni e dalle cittĂ metropolitane nellâambito delle rispettive competenze.
La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale, qualora siano stati individuati bacini inferiori, ci sono sei mesi di tempo per regolarizzare la situazione.
Gli enti locali aderiscono agli enti di governo entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora, non lo facciano, il presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi.
I bacini di mobilitĂ per i servizi di tpl, sono determinati dalle regioni, con unâutenza minima di 350mila abitanti. Inferiori solo se coincidenti con cittĂ metropolitane o area vasta.
Lâaffidamento avviene per divisione in lotti, se alla gara câè un solo partecipante lâaffidamento non potrĂ essere superiore ai tre anni.
Competenze delle autoritĂ indipendenti
La denominazione âautoritĂ per lâenergia elettrica, il gas ed il sistema idricoâ è mutata in ARERA autoritĂ di regolazione per energia, reti e ambiente. La nuova autoritĂ avrĂ poteri maggiormente penetranti come, la possibilitĂ di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, tutelare i diritti degli utenti, ecc.
AutoritĂ di regolazione dei trasporti
Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per lâaffidamento dei servizi di tpl e regionale lâautoritĂ di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:Â
¡ Svolgimento di procedure che prevedano obbligatoriamente la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dellâaffidatario;
¡ PossibilitĂ di cessione dei beni strumentali allâaffidatario;
¡ In caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con esclusione dei dirigenti
Contratto di servizio, tariffe, trasparenza e tutela dei consumatori
Il contratto di servizio assicura la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, tenuto conto degli eventuali proventi tariffari.
Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai rapporti tra amministrazione affidante e affidatario, il contratto di servizio contiene almeno le seguenti previsioni:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) il periodo di validitĂ del contratto;
c) gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il piano economicofinanziario;
d) lâobbligo del raggiungimento dellâequilibrio economico-finanziario della gestione;
e) le modalitĂ di remunerazione del capitale investito, ivi inclusi gli oneri finanziari a carico delle
parti;
g) gli strumenti di rilevazione della qualitĂ erogata attraverso monitoraggi di carattere continuativo dei risultati conseguiti e dell’adempimento delle altre obbligazioni contrattuali, anche sulla base di dati forniti al committente per via informatica;
h) le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali;
l) le modalitĂ di risoluzione delle controversie con gli utenti;
Obblighi contrattuali e disposizioni per lâinnovazione del trasporto pubblico locale
I contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1. Con uno o piÚ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
I contratti di servizio prevedono, altresÏ, che i veicoli per il trasporto pubblico locale, devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.
Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianitĂ massima di 12 anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore allâanno.
Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dellâapplicazione dellâISEE, dei livelli di servizio e della media
dei livelli tariffari europei.
Modifica dei criteri di riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale
Suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dellâimporto del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dellâincremento dei medesimi registrato Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dellâimporto del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il trenta per cento dellâimporto del predetto Fondo;Â
Carta dei servizi
Il gestore ha l’obbligo di rendere pubblica, anche a mezzo del proprio sito internet e di altri strumenti telematici disponibili, la versione aggiornata della carta dei servizi offerti all’utenza.
Tariffe
Fatte salve le competenze delle autoritĂ di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare lâequilibrio economico-finanziario dellâinvestimento e della gestione, nonchĂŠ il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettivitĂ , in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.
Programma dei controlli
Al fine del perseguimento di livelli di servizio ottimali, lâente competente allâorganizzazione del servizio realizza un programma di controlli.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilitĂ sostenibile, con specifico riferimento, per le cittĂ Â metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, finalizzate:
¡ allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
¡ allo sviluppo della mobilitĂ collettiva e allâinnalzamento della velocitĂ commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie allâadozione di strumenti idonei alla limitazione dellâuso dellâauto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;
Lâaggiornamento del piano deve avvenire con cadenza almeno quinquennale; lâaggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei dodici mesi antecedenti procedure di gara per lâaffidamento di servizi di trasporto pubblico locale. Sono fatti salvi i piani urbani di mobilitĂ sostenibile giĂ adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida del presente decreto, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Â
A decorrere dallâanno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province e alle cittĂ metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilitĂ , ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti.
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