Terzo settore e cooperative sociali: le Linee guida dell’Anac

Pubblicato il 3 Mar, 2016

L’Autorità nazionale anticorruzione ha emanato il 20 gennaio 2016 la Delibera n. 32 contenente le linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali (pubblicate sulla G.U. n. 30 del 6.2.2016 ) ed ha prodotto una relazione di accompagnamento (entrambi i documenti sono allegati).
L’iniziativa dell’ANAC, si pone l’obiettivo di precisare, le procedure delle Pubbliche Amministrazioni per l’affidamento o l’acquisto di servizi – molto spesso di natura sociale – al Terzo settore, che a legislazione vigente, consentono di derogare rispetto al codice degli appalti.
Infatti finora la materia è stata caratterizzata da particolari elementi di complessità che riguardano almeno due aspetti: la mancanza di una disciplina organica concernente l’affidamento di contratti pubblici al Terzo settore (se si esclude il Decreto emanato a seguito della Legge 328/2000 ma per lo più inapplicato); la particolare natura dei servizi sociali (riconosciuta nelle normative europee ed ora oggetto di disciplina nella Legge delega prevista dal recente Codice degli appalti).
Il quadro si è ulteriormente deteriorato a causa degli effetti recessivi e delle conseguenti difficoltà economico finanziarie degli enti committenti che, anche a fronte di rigidità solo formali ed assenza di valutazioni e controlli, hanno favorito in alcuni casi fenomeni distorsivi con sfruttamento del lavoro, scarsa qualità delle prestazioni e dissipazione delle risorse pubbliche.

Le linee guida emanate dall’Anac affrontano, in maniera puntuale, numerosi argomenti, di seguito sintetizziamo quelli maggiormente rilevanti nell’attività di contrattazione sociale:

  • Concorrenza: vanno garantite effettive condizioni di concorrenza, per cui, anche quando il privato sociale partecipa alla programmazione e progettazione degli interventi la potestà decisionale è delle Amministrazioni nell’individuazione del fabbisogno, nella definizione delle aree di intervento e nella necessità di favorire la partecipazione dei cittadini.
  • Programmazione: vi è l’obbligo per le Amministrazioni di procedere alla programmazione, coinvolgendo attivamente soggetti pubblici e privati, sulla base dell’analisi della domanda storica e di proiezioni dei fabbisogni futuri. Le azioni vanno valutate annualmente in termini di risultati raggiunti e di soddisfazione dell’utenza.
  • Co-progettazione: le Amministrazioni debbono favorire la massima partecipazione dei privati alla co-progettazione ed effettuare la selezione sulla base dell’affidabilità del soggetto e della valutazione delle caratteristiche e costi del progetto. Così come debbono definire obiettivi, aree di intervento durata e caratteristiche dei servizi.
  • Modalità di erogazione dei servizi sociali: l’autorizzazione va subordinata a requisiti di onorabilità e capacità professionale/tecnica e rispettando i principi di imparzialità trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente i criteri e le procedure di selezione. Vanno previste attività di monitoraggio e verifica periodica del contratto.
  • Per le procedure di accreditamento vanno anche verificati il rispetto dei diritti degli utenti. Il venir meno dei requisiti da luogo a decadenza dell’accreditamento e risoluzione del contratto.
  • Convenzioni con associazioni di volontariato: possono essere stipulate in deroga all’evidenza pubblica soltanto per principi di universalità, solidarietà, efficienza e adeguatezza e rispettando imparzialità e trasparenza. Destinatarie sono le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui alla Legge 266/91 (assenza fine di lucro, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo del bilancio) e di attitudini e capacità tecnica e professionale. Le prestazioni delle organizzazioni debbono essere a titolo gratuito per cui i rimborsi hanno ad oggetto solo i costi fatturati e rendicontati o se indiretti per la quota relativa all’attività affidata.
  • Acquisto servizi dal non profit: può avvenire in deroga al codice dei contratti ma previa pubblicità del fabbisogno presunto e predeterminando le tariffe e caratteristiche qualitative. La selezione avviene tra i soggetti autorizzati o accreditati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le esternalizzazioni vanno motivate sulla base del fatto che si tratta di garantire livelli essenziali e debbono esservi economie di gestione.
  • Gestione dei servizi alla persona: possono essere riservati al Terzo settore se relativi a quelli dell’allegato II B del Codice, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ponendo attenzione ad evitare effetti distorsivi della concorrenza.
  • Servizi di accoglienza per protezione internazionale : rientrano in gran parte nell’allegato II B del Codice dei contratti. Le stazioni appaltanti debbono favorire la massima partecipazione evitando barriere all’accesso (separazione proprietà /gestione, divisione in lotti, ecc.) e assicurare, anche in situazioni di emergenza, i principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza. Accordi quadro possono selezionare preventivamente i potenziali erogatori. Vanno previste periodiche azioni di monitoraggio.
  • Affidamenti alle cooperative sociali: Vengono precisati, anche alla luce delle diverse fonti normative, i limiti degli affidamenti in deroga alla disciplina generale dei contratti pubblici previsti dall’art.5 della legge istitutiva delle cooperative sociali
  • Valore economico del servizio: le stazioni appaltanti debbono indicare analiticamente i singoli elementi della prestazione ed il valore. Quindi già nella fase di programmazione debbono stimare il fabbisogno effettivo in termini di ore di lavoro/interventi/prestazioni ed alla determinazione del costo complessivo di ciascuna prestazione. Nella determinazione del costo del servizio si deve tener conto del trattamento economico riferendosi ai valori delle tabelle ministeriali, redatte in base alla contrattazione collettiva dei sindacati comparativamente più rappresentativi. Il CCNL di categoria ha natura vincolante.
  • Controlli: Le amministrazioni debbono prevedere nei contratti quegli elementi necessari a verificare sussistenza dei requisiti, qualità delle prestazioni, raggiungimento degli obiettivi sociali (tra cui l’utilizzo effettivo di lavoratori svantaggiati nelle cooperative di tipo B).

Le linee guida dell’ANAC, quindi, rappresentano un positivo e innovativo contributo che può sostenere il necessario processo di riforma complessiva delle politiche sociali, più volte richiesto dalla Cisl, che deve prevedere anche una diversa capacità di governance del sistema dei servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche ed una qualificazione dei soggetti gestori dell’offerta e dell’occupazione del settore.
Tali richieste che le avevamo già avanzate nelle audizioni parlamentari nell’ambito dell’esame del disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, ancora in discussione al Senato, e proposte anche nella Legge delega relativa al recepimento delle direttive europee (nuovo Codice degli Appalti). Riteniamo che l’introduzione nel nuovo Codice del principio del superamento, anche per i servizi sociali, dell’uso indiscriminato del “massimo ribasso” potrà produrre solo effetti positivi ed un miglioramento nella qualità dell’organizzazione del sistema di offerta e delle prestazioni.

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