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Disabili. Revisione ISEE. Esclusi dal computo tutti i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari connessi alla disabilità esenti da Irpef

Pubblicato il 6 Mag, 2016

6 maggio 2016 -Le sentenze del Consiglio di Stato (sez. IV n. 00841, 00842 e 00838 del febbraio 2016) relative al computo dell’ISEE per l’accesso ai servizi sociali agevolati, hanno stabilito che l’indennità di accompagnamento e tutti gli altri trattamenti assistenziali legati alla disabilità debbano essere considerati di natura risarcitoria, e dunque non quantificati nel reddito ISEE.

Tenendo conto di queste sentenze, il Governo ha deciso di intervenire con urgenza in uno dei decreti legislativi di attuazione della riforma della scuola in discussione al Senato, introducendo un apposito emendamento (n. 2.0.400) riguardante l’ISEE dei nuclei familiari con conponenti con disabilità, che modifica il calcolo dell’indicatore dell’ISEE, disponendo che tutti i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, purché esenti da Irpef, non debbano rientrare nel computo dell’ISEE.

Vengono, comunque, mantenute nel conteggio dell’indicatore tutte le altre provvidenze economiche non legate alla disabilità anche qualora esenti da Irpef.

Allo scopo di riequilibrare l’indicatore vengono al contempo soppresse le franchigie previste per la disabilità, (media, grave e non autosufficiente), la franchigia prevista per le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale e quella relativa all’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera per il ricovero in strutture residenziali. Al posto di queste franchigie viene reintrodotta una maggiorazione della scala di equivalenza pari allo 0,5 per ogni persona nel nucleo famigliare con disabilità media grave o non autosufficiente. Al contrario della vecchia normativa, in vigore fino al 2014, rimane comunque la possibilità di detrarre tutte le spese sanitarie per disabili già presenti in dichiarazione dei redditi, così come resta per i disabili maggiorenni l’opportunità di costituire nucleo ristretto. É previsto che la nuova normativa rimanga vigente fino al quarantacinquesimo giorno dall’approvazione della nuova Dsu e dunque risulti di carattere transitorio. Dalla pubblicazione del decreto gli enti erogatori avranno 30 giorni per adeguarsi con propri atti normativi a quanto disposto. Chi ha ottenuto una prestazione o un servizio in base alla precedente attestazione ISEE continuerà a fruirne fino a quando gli enti erogatori non approveranno le nuove delibere.

 

 

 

 

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