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Marche. Rimborsi obbligazioni subordinate Banca Marche

Pubblicato il 26 Ott, 2016

Oltre 100 risparmiatori si sono già rivolti all’Adiconsum Marche per essere assistiti nell’istanza di rimborso forfettario al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Adiconsum ricorda la scadenza del 3 gennaio 2017 per i titolari di obbligazioni subordinate (persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, eredi) che possono presentare l’istanza di rimborso forfettario, con la possibilità di ottenere un rimborso pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni.
Per agevolare tutti coloro che intendono presentare l’istanza è stato stipulato un Verbale d’Intesa tra le quattro banche interessate e le Associazioni dei Consumatori, tra cui Adiconsum. L’Adiconsum Marche assiste l’investitore in tutte le fasi della procedura a partire dalla verifica dei REQUISITI in quanto LA SEMPLICE PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO FORFETTARIO PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALL’ARBITRATO. (per quest’ultimo strumento non sono ancora disponibili le modalità)
Requisiti:
1.1 Reddito complessivo dell’investitore dell’anno 2014 inferiore ad € 35.000,00;
1.2 Patrimonio mobiliare dell’investitore al 31/12/2015 inferiore ad € 100.000,00. I due requisiti sono alternativi: è sufficiente che l’investitore rientri in una delle 2 casistiche
1 Devono inoltre essere presenti i seguenti ulteriori requisiti:
– L’acquisto delle obbligazioni subordinate deve essere avvenuto entro il 12 giugno 2014;
Gli strumenti finanziari dovevano essere detenuti alla data del 22 novembre 2015;
– L’acquisto deve essere avvenuto nell’ambito di un rapporto negoziale diretto dell’investitore con una delle Banche in liquidazione: sono quindi esclusi dalla procedura di rimborso forfettario gli acquisti delle obbligazioni subordinate effettuati presso altre banche e quelli in cui la Banca in liquidazione abbia svolto esclusivamente attività di intermediazione.

documentazione necessaria:
a) dichiarazione dei redditi 2015 riferita ai redditi del 2014
b) documentazione in possesso relativa alle obbligazioni subordinate
c) modello Isee, in quanto contenente la DSU, utile per la verifica del patrimonio mobiliare nel caso in cui non si rientri nel requisito reddituale inferiore a 35.000,00 euro.

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