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Emilia Romagna. Adiconsum Cisl Emilia Centrale: “Alcune migliaia di reggiani a terra in seguito alla cancellazione dei voli Ryanair. Che fare?”

Reggio Emilia, 21 settembre 2017. Solo a Reggio Emilia sono dell’ordine alcune migliaia i reggiani lasciati a terra danneggiati dalla clamorosa cancellazione di 2.100 collegamenti della compagnia irlandese. “E, in queste ore, sono alcune decine i passeggeri che si stanno rivolgendo ai nostri sportelli – spiega Adele Chiara Cangini, responsabile Adiconsum Emilia Centrale -: è chiaro che la cancellazione di 50 voli al giorno è un numero estremamente elevato. Di mezzo, purtroppo, ci finiscono passeggeri di diversa estrazione, dalle famiglie a chi era in viaggio di nozze, da chi doveva muoversi per lavoro a chi aveva prenotato le vacanze. Ora, mentre la compagnia sta contattando uno ad uno i passeggeri è importante che ognuno sappia se Ryanair rispetterà il regolamento dei diritti del passeggero”. Infatti, la compagnia con sede a Dublino sta in queste ore offrendo voli alternativi, sconti sui biglietti e rimborsi. “Ma la Commissione Europea – dettaglia la responsabile – , in particolare, ha intimato il vettore al rispetto dei diritti dei passeggeri come previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce che in caso di cancellazione di un volo non legato a circostanze eccezionali – è questo il caso – il passeggero ha diritto a scegliere se ricevere il rimborso del prezzo del biglietto o essere riprotetto su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile o scegliendo una data successiva, a seconda della disponibilità dei posti; ricevere una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro; ricevere assistenza, ovvero pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento tratta aeroporto-albergo e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica”. “La compensazione pecuniaria – aggiunge Massimo Rancati di Adiconsum – di 250-600 euro non è però dovuta: nel caso in cui la cancellazione del volo sia comunicata al passeggero con un preavviso di almeno due settimane; oppure se comunicata, in un lasso di tempo compreso tra due settimane e sette giorni, e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di due ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle quattro ore; oppure con un preavviso inferiore ai sette giorni, e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di un’ora rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle due ore. “Qualora siate tra i passeggeri coinvolti e la proposta ‘compensativa’ di Ryanair non fosse in linea con i dettami della normativa europea – conclude Rancati – è possibile rivolgersi alla sede più vicina dell’associazione consumatori per ottenere assistenza anche nella redazione e gestione della pratica di reclamo transfrontaliero per tramite del Centro Europeo Consumatori (partecipato da Adiconsum)”.

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