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Emergenza covid- Le modalità di applicazione del nuovo DPCM 3 novembre 2020. Una scheda riassuntiva della Nota del Ministero dell’Istruzione

6 Novembre 2020 – Nella giornata di ieri il Ministero dell’Istruzione ha emanato a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Dott. Marco BruschiI, una nota per chiarire l’applicazione nelle scuole delle nuove misure emanate dal DPCM 3 novembre 2020 in vigore da oggi 6 novembre al 3 dicembre prossimo.

Uno schema che riassume le indicazioni fornite:

Didattica digitale integrata: a far data da oggi, 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Didattica in presenza: l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Obbligo dell’uso della mascherina: il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età per il primo ciclo di istruzione ma anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.

Esentati dall’obbligo della mascherina: i bambini con meno di sei anni di età, i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

Didattica in presenza: alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, garantendo il collegamento con la classe in DDI.

Didattica in presenza: I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola – lavoro) possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.

Didattica in presenza: attività convittuali, sempre nel rispetto delle norme e protocolli di sicurezza in vigore. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. I semi-convittori e le semi-convittrici, invece frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.

Didattica in presenza: scuole in ospedale e progetti di istruzione domiciliare.

Casi particolari:

  • scuole nelle sedi carcerarie: va garantito il diritto all’istruzione secondo modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari;
  • istruzioni per gli adulti (Cpia): già prima era prevista la possibilità di un 20% di didattica digitale integrata, se ne raccomanda l’implementazione;
  • esercitazioni pratiche e di laboratorio (es: i laboratori coreutici e coreografici) resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.

Zone rosse: nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria) è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure di contenimento:

  • Modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado. Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

Inclusione scolastica: i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.
Alunni con bisogni educativi speciali: valutare la possibilità di didattica in presenza qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti;
Alunni in condizione di divario digitale: favorire la didattica in presenza con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.
Si ribadisce il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario.

Personale scolastico:
Personale docente: anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.
Personale assistente amministrativo: svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile.
Personale assistente tecnico: svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.
Assistenti amministrativi in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”.
Personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.
Posti Covid-19: i contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

Modalità a distanza: riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

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