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Legge europea 2013-bis, le modifiche introdotte in materia di immigrazione e rimpatri.

Pubblicato il 23 Dic, 2014

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 83/L alla G. U. n. 261 del 10.11.2014) la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, Legge europea 2013-bis. La legge contiene alcune modifiche anche in materia di immigrazione e rimpatri.

Oltre ad alcuni cambiamenti ed integrazioni relative agli artt. 5, 13 e 16 del T.U. sull’immigrazione (DLGS 286/98 e successive integrazioni), circa le modalità, i tempi e le procedure per poter soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato, comprese le eventuali sanzioni in caso di inadempienze, segnaliamo in particolare le modifiche apportate all’art. 14 dello stesso T.U., mediante riformulazione del comma 5 e modifica del comma 5 bis, relativo ai termini di trattenimento degli stranieri nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e sulla procedura di espulsione per intimazione.

Riguardo ai CIE, la Legge in oggetto stabilisce che il termine massimo di permanenza dello straniero negli stessi Centri, al fine di accertarne l’identità e la nazionalità, non può essere superiore ai complessivi 90 giorni – ai 30 giorni in caso lo straniero sia stato già trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo pari a 90 giorni – riducendo così drasticamente il termine precedente che poteva protrarsi fino a 18 mesi.

Rispetto all’espulsione per intimazione, cioè di lasciare lo Stato entro il termine di sette giorni, prevista in precedenza solo nel caso in cui non fosse stato possibile trattenere lo straniero in un CIE o tale permanenza non avesse consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, ora è possibile anche nel caso in cui “dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o provenienza”. 

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