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Vaccini: le indicazioni operative del ministero della Sanità

Pubblicato il 6 Set, 2017
6 settembre 2017. Come ormai noto, l’applicazione delle norme sui vaccini obbligatori (legge n° 119 del 31 luglio 2017  recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”), ha evidenziato, a livello regionale, alcune  criticità, sia per quanto riguarda la tempistica, sia per l’interpretazione di alcune norme.
 
A tal fine il Miur e il Ministero della Salute hanno diramato, nei giorni scorsi, una  nuova circolare congiunta con indicazioni operative, relative all’anno scolastico 2017/2018. La circolare, come  spiega il Miur in una nota, “ha lo scopo di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa”.
 
Considerata la imminente apertura delle scuole, la circolare fornisce indicazioni dettagliate in merito a: 
• documentazione da presentare; 
• scadenze previste e la loro armonizzazione con il calendario scolastico e l’effettivo avvio delle lezioni; 
• l’accesso a scuola.
 
In particolare, al fine di agevolare le famiglie negli adempimenti previsti dalla legge, per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per l’anno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
 
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per l’infanzia o scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta (elencata nella circolare) entro l’11 settembre 2017, considerato che il termine indicato dalla legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo.
 
La presentazione della documentazione è requisito di accesso. Quindi, già per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini.
 
La circolare, inoltre, armonizza le scadenze con i calendari scolastici. Pertanto, nelle scuole dove le lezioni inizieranno dopo l’11 settembre, i genitori/tutori/affidatari, per garantire l’accesso  ai minori,  è sufficiente che presentino la documentazione entro la data di avvio delle lezioni stesse. 
 
In caso di autocertificazione, è confermato che la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta e fatta pervenire alla scuola entro il 10 marzo 2018. In caso contrario il minore non potrà più accedere ai servizi.
 
La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà, comunque, iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.
 
Per quanto riguarda la scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale (scuola dell’obbligo), la presentazione della documentazione entro le date previste ( 31 ottobre 2017, o entro il 10 marzo 2018 in caso di dichiarazione sostitutiva), diversamente dai servizi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.
La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.
 
 

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