1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Categorie ed Enti CISL
  6. /
  7. Salute. Cisl Medici: “Possibili...

Salute. Cisl Medici: “Possibili scenari giudiziari relativi alla responsabilità medica all’epoca del Covid19”

Pubblicato il 4 Mag, 2020

Roma, 04 Maggio 2020. Nel presente articolo si intende affrontare i possibili risvolti giudiziari che potrebbero riguardare il personale sanitario impegnato nella lotta contro un nemico insidioso e invisibile: il virus denominato COVID19.
Ciò al fine di fornire, senza alcuna pretesa di esaustività, uno strumento di orientamento sui possibili scenari giuridici verificabili, in modo particolare, rispetto ai profili della responsabilità penale, per quanti, appartenenti al mondo professionale della sanità, si trovino a dover gestire tale emergenza .
Il regime della responsabilità medica, così come individuato dalla l. 8 marzo 2017, n.24 (c.d. legge Gelli), assumerà nuove e diverse prospettive rispetto alle fattispecie concrete che si siano realizzate o che si dovessero realizzare nell’imminenza dell’infausto scenario dell’attuale emergenza sanitaria da COVID 19.
Si analizzerà, in particolare, l’ipotesi in cui nell’esercizio della professione sanitaria, si siano verificati o si dovessero verificare eventi lesivi dell’integrità altrui e/o la morte, ed in tal caso si cercherà di individuare gli eventuali profili di responsabilità penale del personale coinvolto.
É d’uopo fare una preventiva distinzione tra responsabilità di tipo diagnostico che riguarderà l’esposizione a conseguenze penali nei confronti di eventi dannosi verificatosi in conseguenza di omessa e/o scorretta diagnosi, e responsabilità terapeutica da parametrarsi alle cure prestate in esito alla diagnosi effettuata.
Tale esigenza di discriminazione deriverebbe dalla differente pregnanza delle guidelines, quali elementi strutturali dell’illecito penale sotto lo specifico profilo della colpevolezza.
E’ chiaro ed evidente, infatti, che lo stato dell’arte delle conoscenze medico-scientifiche al riguardo hanno raggiunto un differente livello di stabilità e di vincolatività a seconda che si guardi alla c.d. diagnostica, ovvero al trattamento sanitario dei pazienti affetti da COVID 19.
Nel primo caso, infatti, vi sono maggiori evidenze scientifiche e si è assistito già dai primi periodi alla predisposizione di protocolli aziendali ben definiti; non può dirsi lo stesso per le modalità terapeutiche, rispetto alle quali non sussistono certezze ed essendo in corso, su tutto il territorio nazionale, come noto, diverse sperimentazioni.
Andiamo a declinare più nello specificò che cosa prevede il nostro ordinamento e quali possono essere le conseguenze da un punto di vista più strettamente pragmatico.
L’art.6 della sopra citata legge Gelli, dettata in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ha introdotto l’Art. 590- sexies c.p., rubricato responsabilità colposa in materia di responsabilità sanitaria.
Dal dettato di questa norma, che costituisce la norma cardine in materia di responsabilità medica in ambito penale emerge che, qualora il sanitario abbia commesso un errore applicativo di limitata entità, che abbia, comunque, determinato l’evento infausto non è punibile, allorché abbia correttamente individuato le linee guida adeguate al caso concreto e rispettato la loro esecuzione.
La norma citata ha dato luogo a numerose diatribe tra gli operatori del diritto e dirimente è stata la ricostruzione fatta dalla giurisprudenza (ex multis Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 novembre 2018- Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali del 22 febbraio 2018, n. 8770 – 8 gennaio 2019, n. 412 ), a tenore della quale, la norma avrebbe introdotto una speciale causa di esenzione da responsabilità, ma solo per colpa lieve (permanendo, comunque, la responsabilità per colpa grave), nell’ipotesi in cui il sanitario avesse seguito le c.d. best practices accreditate nell’ambito della comunità scientifica.
La disciplina scaturente da una simile ricostruzione determinerebbe, quindi, un’esposizione a responsabilità penale anche per la sola colpa lieve nel caso in cui il personale sanitario si discosti dalle c.d. guidelines.
Alla luce di tali premesse ci si potrebbe domandare quali potrebbero essere le conseguenze penali a cui risulterebbe esposto il personale sanitario che , trovandosi ad affrontare l’emergenza da COVID 19, si trovi sfornito di best practices di riferimento, ciò a causa della particolare eccezionalità della situazione e per la mancanza di riferimenti univoci e accreditati dalla comunità scientifica.
Diverse sono state, pertanto, le istanze rivolte dal mondo sindacale, nelle deputate sedi istituzionali, volte a ottenere una definizione in via normativa dei protocolli da seguire, temendo un’esposizione eccessiva del personale in termini di responsabilità penale, per via della asserita inapplicabilità del regime di favore del citato art. 590 sexies c.p.
Tuttavia, a ben guardare, il fatto che, rispetto all’infezione da COVID19, la comunità scientifica non ha ad oggi certezza sugli effetti del virus e sulle cure più efficaci e che, di conseguenza, non esistano prassi mediche consolidate, non importa una maggiore esposizione a responsabilità penale del personale sanitario.
Tale timore, infatti, è facilmente superabile sulla base delle osservazioni che seguono.
Rispetto alla responsabilità diagnostica, esistono evidenze scientifiche che hanno consentito di definire adeguate prassi assurte a rango di protocolli aziendali, a cui i sanitari hanno avuto modo di parametrare i propri interventi, potendo contare, senza incertezze, sull’esenzione da responsabilità per colpa lieve nei termini sopra specificati.
Per quanto concerne, più specificatamente, la c.d. responsabilità terapeutica, medici e infermieri, devono continuare a fare riferimento ai protocolli aziendali e alle linee guida esistenti per quanto riguarda il trattamento della sintomatologia più diffusa dell’infezione da COVID 19, nella specie del trattamento delle ARDS e degli shock settici, rientrando tale condotta, in maniera inequivocabile, nell’alveo applicativo del citato art. 560 – sexies c.p..
Privi di ragionevolezza e di opportunità appaiono, invece, le istanze di quanti auspichino un intervento autoritativo che detti in via governativa delle linee guide da seguire nel trattamento dei pazienti infetti da COVID 19, una simile determinazione, infatti, in mancanza di evidenze scientifiche univoche, ben lungi dal tutelare il personale sanitario, lo imbriglierebbe in “rigidismi”, forieri di inefficienze e di ansie, in un momento storico in cui gli si chiede grande lucidità e autocontrollo.
D’altro canto, ci si chiede chi dovrebbe dettare le linee guida, prendendo atto del fatto che, ad oggi, non esistono evidenze scientifiche tali da poter ritenere con un elevato grado di probabilità statistica prossimo alla certezza che una determinata cura funzioni meglio di un’altra.
Lasciamo fare ai burocrati i burocrati e ai medici i medici, nell’assoluta libertà di autodeterminarsi nelle scelte cliniche, avendo come unica guida nel loro operare professionale la scienza .
Si segnala che, comunque, rispetto a situazioni impreviste o imprevedibili che le nuove patologie da COVID19 abbiano generato e/o potrebbero generare o nella gestione dei pazienti infetti, l’esposizione a responsabilità penale del personale sanitario, risulterebbe arginato sotto il profilo della colpevolezza.
Il codice penale, infatti, prevede tra le varie cause di giustificazione, la forza maggiore.
Allorché, nell’esercizio di trattamento e cura dei malati da COVID19 dovessero verificarsi situazioni che esulino da quanto codificato a livello scientifico sulla basi di prassi accreditate, e che siano sfociate negli eventi di cui agli artt.589 e 590 c.p., si potrà invocare l’esimente di cui all’art.45 c.p., rinvenendosi una situazione di fatto che abbia posto il professionista nell’impossibilità materiale di tenere un comportamento diverso da quello tenuto.
Certamente si tratterà di vagliare ciascuna singola fattispecie che concretamente dovesse venire a crearsi, ma è chiaro ed evidente che la contingenza emergente rispetto all’attuale pandemia è tale da dover escludere la rilevanza penale della condotta dei sanitari sul piano del loro atteggiamento atidoveroso della volontà.
I nostri medici e i nostri infermieri in questo momento non hanno bisogno di nuove leggi, ma, piuttosto, di maggiore fiducia, maggiori attenzioni, maggiori strumenti di tutela e soprattutto di RISPETTO.

Condividi