1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Categorie ed Enti CISL
  6. /
  7. Sanità. Cisl Medici: “Rivedere...

Sanità. Cisl Medici: “Rivedere la posizione dell’operatore sanitario nel Ssn”

Pubblicato il 19 Mag, 2020

Roma, 19 giugno 2020 – Fra le tante riflessioni che la crisi da Covid-19 dovrebbe suggerire si dovrebbe inserire anche una meditata rilettura delle principali leggi che disciplinano il nostro Servizio sanitario nazionale, in primis, la legge 833/1978 ed il D.lgs. 502/1992 e s.m.i. E, difatti, se in esse dovessimo cercare un adeguato approntamento di tutela per gli esercenti le professioni sanitarie, dovremmo amaramente constatare che, per assurdo, coloro i quali sono il motore primo dell’SSN, in realtà ed immeritatamente, sembrano collocati solo ai margini estremi di questa galassia.
Guardando ex novo a questi due grandi affreschi normativi, non potrà non cogliersi in entrambi una mancanza basilare: il Servizio sanitario nazionale “(…) e’ costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita’ destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalita’ che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini (…)” (Legge 833/1978 art. 1, comma 2).
Negli anni successivi, cambia la società, ma si prosegue nello stesso solco mutuando in larga misura le parole della 833 e si intende il SSN sempre: “quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale (…). Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate (…) i livelli essenziali e uniformi di assistenza (…) (D.lgs 502/1992 e sm.i. art. 1, commi 1 e 2).
Tali definizioni, che costituiscono “l’ouverture” della Legge 833 e del D.lgs 502, si approssimano molto alla nozione di azienda (art. 2555 cod. civ.) racchiusa nel Codice civile e non si rivolgono, neppure marginalmente, alle donne ed agli uomini che, invece, incarnano il SSN e che, per lo più, entrano in gioco nei titoli dedicati alla disciplina del rapporto di lavoro, come se la qualifica di “dipendente” prevalesse sulla figura umana e professionale del medico.
Non pochi mali discendono da questa falla, dilatatasi e divenuta ineludibile anche a causa del capovolgimento culturale che, dagli anni 70 ad oggi, si è verificato riguardo alla relazione medico-paziente. Relazione sconvolta, secondo recenti e rinomati studi (cfr. l’importante studio della Fondazione Censis del 2018), da almeno due elementi significativi – lo sviluppo della soggettività umana e l’aumentata attitudine al “self-care” – che hanno cambiato alla radice l’antica liaison tra l’uomo ed il ”cerusico”, portandola da un piano di incondizionato e fiducioso affidamento alle braccia del medico ad un piano di ambigua pariteticità e quasi pretesa concertazione delle scelte terapeutiche per il trattamento del paziente.
Ora, potremmo dire che l’assenza dalla foto di famiglia, in termini affettivi, veniva compensata dall’atteggiamento quasi devozionale del paziente verso gli arcana imperii della scienza medica ma, oramai, datosi per comune il semplicistico e miope “collocamento” dell’esercente le professioni sanitarie (come per quasi tutti i professionisti) poco al di sopra di uno dei tanti services providers presso cui ci si approvvigiona di merci o servizi, che i medici, e gli esercenti le professioni sanitarie in genere, non abbiano il conforto di essere indicati come “parte” integrante dell’SSN, figurandovi, dal punto di vista normativo, solo come prestatori di lavoro, è motivo di gravi conseguenze ad ampio impatto.
Se un medico subisce violenza sul luogo di lavoro o, comunque, in ragione del proprio lavoro, la vittima è il medico o il Servizio sanitario nazionale? Se il potenziale autore della violenza (chiaramente non il delinquente abituale o l’incapace di intendere) lo percepisce come singolo individuo isolato e non come elemento di un più ampio e solido organismo che lo possa meglio tutelare, la probabilità di dare libero sfogo al peggiore istinto aumenta o diminuisce?
Le risposte non destano particolari difficoltà. Perchè, per come congegnato, il Servizio sanitario nazionale, o, almeno per come definito nelle principali leggi che lo regolano (“complesso di …” e non anche insieme di professionisti, donne e uomini, che lo sostanziano), la vittima è esclusivamente il singolo individuo, con la conseguenza pacifica che l’”isolamento” – giuridico, molto più che fisico– aumenta considerevolmente il rischio di sopruso (pensiamo ai tanti casi di esercenti la professione sanitaria che affrontano i processi contro i loro aggressori in completa solitudine e senza il sostegno delle aziende di appartenenza).
Per rimediare, alcuni significativi sforzi sono stati compiuti – il 13 febbraio u.s., ad esempio, le Commissioni della Camera dei Deputati investite dell’esame preliminare hanno approvato il DDL recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che, tra le diverse novità, dovrebbe prevedere l’obbligo della Aziende sanitarie di costituirsi parti civili nei processi dei medici vittime di violenza legata all’attività lavorativa -, ma, ammesso che vengano portati a compimento, si ha sempre l’impressione che essi rappresentino il tamponamento di una situazione contingente, cioè un’azione legislativa di “pronto soccorso” e non un’ampia, approfondita e sistematica riflessione sul loro ruolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Un modus operandi che, per quanto denoti una certa sensibilità da parte del Legislatore, rischia, come tutte le decisioni repentine, di essere altrettanto repentinamente revocata al mutare della corrente.
Occorre di più, perché il fenomeno è in aumento costante (vedi gli allarmanti dati del periodo gennaio-febbraio 2020 ricavabili sui diversi organi di stampa specializzata).
Occorre riconoscere ai professionisti che “vivono” e lavorano per il Servizio sanitario nazionale il giusto posto nel Sistema, il posto che essi meritano in modo strutturale nel quadro giuridico che lo disciplina, anche oltre il mero rapporto economico, per potervi far discendere le adeguate tutele normative senza che sia possibile scindere la figura del medico da quella del grande “Organismo” in cui opera.
E se l’introduzione della figura del medico nell’ordito costituzionale, pure accennata da molti, potrebbe sembrare un passo “ardito” e, in ogni caso, di notevole complessità tecnico-giuridica, anche solo guardando all’iter parlamentare che tale corso dovrebbe seguire, molto meno arduo dovrebbe essere l’emendamento delle norme della Legge 833/1978 e del Dlgs. 502/1992 che definiscono il Servizio sanitario.
Se è vero come è vero che il riformatore ossessivo, in realtà, è un conservatore, perché aggiungere strati su strati di norme, quasi sempre, impedisce un’efficacia reale sulle cose, forse è più utile guardare alle “intuizioni” apparentemente semplici per ottenere risultati più consistenti e duraturi.

Condividi