1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Categorie ed Enti CISL
  6. /
  7. Scuola. Barbacci (Cisl): “Ricorso...

Scuola. Barbacci (Cisl): “Ricorso su CCNI mobilità, cosa emerge da un’attenta lettura della sentenza”

Pubblicato il 12 Lug, 2022

Alcune considerazioni in merito alla sentenza con cui il giudice del
lavoro ha ritenuto di riscontrare nel comportamento del Ministero
dell’Istruzione, in occasione del negoziato relativo al contratto
integrativo sulla mobilità per il triennio 2022/2025, un
atteggiamento antisindacale, avendo il Ministero stesso – a detta
del Giudice – escluso dalla trattativa più organizzazioni che
avrebbero avuto diritto a parteciparvi.
Prima di soffermarci più in dettaglio su questa, che costituisce in
sostanza l’unica motivazione della decisione assunta, è
interessante notare un altro passaggio della sentenza, laddove il
giudice dichiara insussistente il criterio per cui un contratto
integrativo sarebbe valido solo se sottoscritto da sigle che
raggiungano il 50%+1 della rappresentatività. “Il Giudicante –
così si legge nel testo – è consapevole che, a livello decentrato,
non esiste una norma come l’art. 43/3^ d.lgs. 165/2001 che
chiarisce esattamente la nozione di ‘rappresentatività’ (come
visto, a livello nazionale il CCNL è legittimamente sottoscritto se
le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative che vi aderiscono
raggiungono il 51% complessivo della rappresentatività”).
Dunque il fatto che il contratto sia sottoscritto da una sola sigla
(peraltro la più rappresentativa del settore, anche se non raggiunge
da sola il 50%+1 della rappresentatività), non ne inficia di per sé
la validità. Questo fino a quando non intervengano disposizioni
legislative o contrattuali che estendano ai contratti integrativi un
criterio (il 50% + 1) che oggi opera solo per i contratti collettivi
nazionali. Se e quando se ne discuterà, si sappia che la CISL Scuola
è pronta a farlo senza porre alcuna pregiudiziale, ma avendo come
obiettivo anche quello di non compromettere l’efficacia e la
produttività del processo negoziale, che costituisce un preciso
interesse delle lavoratrici e dei lavoratori.
E veniamo all’asserita esclusione dal negoziato: si tratta con
tutta evidenza di un palese equivoco, che solo la “contumacia”
del Ministero, non presente né rappresentato in giudizio (questo sì
un bel regalo alle parti ricorrenti), ha impedito di chiarire, come
sarebbe stato molto semplice fare producendo convocazioni e verbali
delle sedute di trattativa, ad alcune delle quali hanno preso parte
anche tutte le altre sigle. In realtà, la non partecipazione in
molti casi alle sedute negoziali, nonostante le convocazioni
ricevute, è stata una decisione liberamente e autonomamente assunta
da chi non ha voluto essere presente a tutti gli incontri di un
tavolo negoziale delle cui riunioni, come già detto, esiste una
dettagliata verbalizzazione.
Stando così le cose (che in effetti stanno così) appare davvero
molto debole la motivazione di una sentenza che risulta fondata su un
presupposto per nulla plausibile.
La CISL Scuola ha firmato quel contratto, di cui si onora di essere
stata protagonista, perché convinta della bontà dei suoi contenuti,
che attenuando alcuni vincoli posti da norme di legge hanno offerto
al personale docente condizioni ben più favorevoli di quanto non
sarebbe avvenuto lasciando campo libero a interventi unilaterali
dell’Amministrazione. Se si è trovata a reggere praticamente da
sola il peso della trattativa, non è stato per sua scelta, né
perché beneficiaria di un presunto e inesistente “monopolio”
garantito da un Ministero “compiacente”, ma perché – a
differenza di altri – ha voluto assumersi fino in fondo la
responsabilità di svolgere il proprio ruolo di soggetto negoziale,
come un sindacato serio ha il dovere di fare. Studiare i problemi,
cercarne le soluzioni, sostenerle e farle valere nelle sedi
opportune: questo lo stile al quale sempre, e anche in occasione del
contratto sulla mobilità, la CISL Scuola si è attenuta, assicurando
a migliaia di persone non fiumi di parole accattivanti, ma concrete e
tangibili tutele. Quelle che gli stessi promotori del ricorso si
preoccupano ora di non veder compromesse dalla loro “vittoria”.

Condividi