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Disposizioni previste dalla Legge 19 maggio 2022, n.52: alcune precisazioni

Pubblicato il 30 Mag, 2022

Lo scorso 24 maggio 2022 è entrata in vigore, a seguito della pubblicazione in GU del 23 maggio 2022 (SG n.119), la Legge 19 maggio 2022, n.52.
Considerati i provvedimenti introdotti, ritenendo opportuno ricordare il merito delle questioni che sono state fatte oggetto di proroghe temporali di validità, riferendoci alle sole questioni strettamente inerenti le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, la Cisl tiene a precisare i seguenti aspetti.

Mediante l’art.5 sono state introdotte modifiche in tema di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Ricordando che è prevista, in via generale, la disposizione di indossare, in ambito lavorativo (settore privato), dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di vario livello, quindi anche solo chirurgiche, anziché di tipo FFP2), quale scelta di maggior tutela che deve essere fatta propria all’interno del Comitato e riportata nel Protocollo aziendale (strumento di rinnovata vigenza, in quanto applicazione del Protocollo nazionale, aggiornato il , e confermato il 4 maggio u.s.), sono state previste, per casi particolari, specifiche proroghe e articolazioni dell’obbligo.

È stato precisato che:

  • fino al 15 giugno 2022 hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche solo mascherine chirurgiche) i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e le strutture residenziali (come previste dal DPCM 12 gennaio 2017, art.44);
  • fino al 15 giugno 2022 hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (almeno mascherine di tipo FFP2) tutti coloro che accedono ai mezzi di trasporto(vd. pubblico locale/regionale/alta percorrenza) e coloro che intendono assistere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (quindi, in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento, musica dal vivo…), come anche per gli eventi e le competizioni sportive, sempre svolte al chiuso.
  • Mediante l’art.9 bis sono state introdotti chiarimenti in tema formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ricordando che con la Legge 215/2021 è stato previsto, quale riforma dell’art.37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 s.m., che dovrà essere adottato, dalla Conferenza Stato-Regioni, un accordo finalizzato all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi esistenti in tema di formazione in materia di salute e sicurezza e che nel tempo cheintercorrerà prima dell’elaborazione (la scadenza prevista del 30 giugno p.v. è di natura esclusivamente ordinatoria), valgono le regole dettate da tali accordi, oggi vigenti (come già precisato nella Circ. dell’INL n.1 del febbraio 2022), è stata introdotta una più chiara indicazione sul punto.In tal senso, è stato precisatoche:

  • in attesa dell’adozione dell’accordo complessivo, su richiamato, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può proseguire con l’essere erogata nelle due modalità oggi praticabili, che prevedono la presenza in aula o la videoconferenza sincrona (utilizzata in modo esclusivo per tutto il tempo dello stato emergenziale).
  • a fine di chiarezza, è stato anche esplicitato che la modalità della videoconferenza sincrona non potrà essere utilizzata per i percorsi formativi che ad oggi già prevedono anche l’addestramento o la prova pratica; parti che dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza.
  • Mediante l’art.10 sono state introdotte specifiche proroghe dei termini di validitàriferite ad alcune particolari disposizioni varate durante lo stato emergenziale, determinato a causa della pandemia.

–  Ricordando che mediante il “decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla Legge , n.27,) erano stati previsti specifici    provvedimenti di tutela per alcune categorie di soggetti, ritenendo tali interventi ancora necessari, considerato non totalmente superato il rischio   contagio da SARS CoV2 e, in particolare, le condizioni di maggior esposizioni, per ragioni diverse, dei soggetti verso i quali tali interventi erano stati disposti, èstato ritenuto opportuno prolungarne la vigenza (quale scelta adottata anche a seguito della costante pressione esercitata da parte del sindacato in tale direzione che ha portato a continue proroghe nel tempo).Sono state, quindi, prorogate le seguenti scadenze:

  • fino al 30 giugno 2022 è previsto svolgano la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (anche con l’adibizione a mansione diversa, pur ricompresa nella medesima categoria/area di inquadramento previste dal contratto collettivo o con il fine di svolgere formazione professionale in modalità non in presenza), lavoratori privati o pubblici (indicati all’art.26, commi 2, 2 bis e 7 bis del decreto suddetto) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (che ricordiamo essere state precisamente indicate con DM 4 febbraio 2022). Modalità di lavoro agile svolta ancora in regime di possibile assenza di accordo individuale (come previsto, ordinariamente, dalla L.81/2017);
  • fino al 30 giugno 2022 è previsto lo svolgimento del lavoro agile, quale diritto (anche in questa caso consentendo l’assenza di accordo individuale) nei riguardi dei genitori lavoratori del settore privato (per quelli pubblici il diritto sta nella priorità all’accesso), che hanno almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES), sempre che tale genitore sia l’unico nel nucleo familiare ad usufruirne e che il lavoro svolto non richieda inevitabilmente la presenza.

–  Ricordando che mediante il “decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n.77,) erano stati previsti, anche in questo caso, specifici provvedimenti di tutela per alcune categorie di soggetti, ritenendo tali interventi ancora necessari, considerato non totalmente superato il rischio contagio da SARS CoV2 e, in particolare, le condizioni di maggior esposizioni, per ragioni diverse, dei soggetti verso i quali tali interventi erano stati disposti, èstato ritenuto opportuno prolungarne la vigenza (quale scelta adottata anche a seguito della costante pressione esercitata da parte del sindacato in tale direzione che ha portato a continue proroghe nel tempo).   Sono state, quindi, prorogate le seguenti scadenze:

  • fino al 31 luglio 2022 è previsto lo svolgimento del lavoro agile, quale diritto (anche in questa caso consentendo l’assenza di accordo individuale) nei riguardi dei genitori lavoratori del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • fino al 31 luglio 2022 è previsto lo svolgimento del lavoro agile, quale diritto (anche in questa caso consentendo l’assenza di accordo individuale) nei riguardi di lavoratori del settore privato che dovessero risultare, sulla base di valutazioni specifiche di medici competenti (nell’esercizio della sorveglianza sanitaria), maggiormente a rischio di contagio da SARS CoV2 per cause determinate da fattori quali l’età, immunodepressione, patologie oncologiche,  svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità;
  • fino al 31 luglio 2022 è previsto che i datori di lavoro privati e pubblici assicurino ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, per le particolari condizioni dapprima elencate nel punto precedente, la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE). Si precisa che il medico competente, esercitando la sua funzione (seppur in riferimento ad una particolare condizione di rischio) non potrà che rilasciare giudizi di idoneità/inidoneità riferiti esclusivamente allo svolgimento della mansione;
  • fino al 31 agosto 2022 è prevista la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, anche in assenza dell’accordo individuale, confermandosi comunque l’obbligo a carico del datore di lavoro di fornire l’informativa prevista all’art.22 della L.81/2017 (utilizzando anche la via telematica e potendosi avvalere della documentazione prodotta dall’INAIL).

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