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Le disposizioni governative per il graduale ritorno alla normalità, in ambito lavorativo, dopo il 31 marzo 2022, termine stato emergenziale

Pubblicato il 28 Mar, 2022

Con l’avvicinarsi della data indicata quale termine dello stato emergenziale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da infezione da SARS-CoV2,stabilita nel 31 marzo p.v. (mediante il DL 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11,), il governo ha delineato la road map per il superamento delle restrizioni e per il graduale ritorno alla normalità. Per questo, in data 24marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n.24 dal titolo: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia daCOVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ̶  così detto “Decreto Riaperture” ̶  nel quale sono state previste le disposizioni che, in modo differenziato, saranno in vigore a partire dal 25 marzo 2022 per i mesi a seguire. Mantenendo, comunque, un profilo di monitoraggio dell’andamento dell’epidemia, il decreto ha previsto, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di adottare una o più ordinanze che contengano misure di deroga a quanto disposto. 

Concentrandoci esclusivamente sulle disposizioni di diretta competenza, inerenti gli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si evidenziano i punti seguenti: 

Dal1 aprile al – 

per gli occupati che nello svolgimento dell’attività lavorativa sono “oggettivamente impossibilitati a mantenerela distanza interpersonale di un    metro”, prosegue l’obbligo di indossare le mascherine, considerandole sempre Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), confermando l’utilizzo di almeno quelle classificate “chirurgiche”. Resta inteso cheogni decisione aziendale (oltre che individuale) volta alla maggior tutela saràvalida. Torna la distinzione tra ambientidi lavoro e di vita. Per questi ultimi viene prevista la possibilità, per glispazi al chiuso (esclusi i mezzi di trasporto, funivie, cabinovie e seggiovie e luoghi per gli spettacoli, nelrispetto di particolari condizioni),di indossare generici “dispositivi diprotezione delle vie respiratorie” aprendo nuovamente alle mascherine di comunità.

per la generalità degli occupati, compresi gli over 50, è previsto  l’accesso ai corsi di formazione(pubblici e privati) esibendo esclusivamente il Green Pass base (che ricordiamo ottenibile anche solo con tampone). 

per la generalità degli occupati, compresigli over 50, è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro esibendo esclusivamente il Green Pass base (che ricordiamo ottenibile anche solo con tampone). 

termina l’obbligo di quarantena per tutti i contatti stretti. A tali soggetti viene applicato il regime dell’autosorveglianza che consiste nel dover indossare mascherineFFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data del contatto stretto e di effettuare, solo in caso di comparsa di sintomi, un test antigenico rapido o molecolare. Il test andrà effettuato anche dal quinto giorno successivo al contatto, in caso di persistenza dei sintomi.   

Dal 1 aprile al 15 giugno 2022

rimane l’obbligo di avvenuta vaccinazione per tutti gli occupati riconducibili alle seguenti categorie, senza distinzioni di età: 

  • personaledella scuola (è stato, comunque, previsto che in caso di mancata vaccinazioneil personale sarà adibito ad attività di supporto all’istituzione scolastica.Pertanto, non andrà in classe, ma potrà svolgere l’attività lavorativa);
  • personaledel comparto sicurezza e soccorso pubblico; polizialocale e personale del dipartimento amministrazione penitenziaria;
  • personaledelle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale ecoreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • personaledei corpi forestali e delle Regioni a statuto speciale.

 
si ricorda che rimane l’obbligo per tutti gli over 50 della vaccinazione per non incorrere nella multa automatica di 100 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate (che verrà riscossa entro il mese di luglio p.v.).   

Dal1 aprile al 30 giugno 2022

è confermata la possibilità dello svolgimento del lavoro in modalità agile, nel   settore privato, senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e occupato (così detto “regime semplificato”). Pertanto, anche per i lavoratori certificati “fragili” si conferma la possibilità di utilizzare tale modalità lavorativa.

è confermata anche la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori considerati “fragili”, quale misura, ricordiamo, di salvaguardia della salute, secondo cui viene disposta, su richiesta del datore di lavoro, una visita da parte del medico competente (sempre e solo nei termini dell’idoneità, o meno, allo svolgimento della mansione). Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, la visita medica può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che la disporranno attraverso i propri medici del lavoro, fatta salva la possibilità comunque di istituire un medico competente in azienda per tutta la durata del periodo.
Una volta avvenuta la visita medica, il medico esprimerà il giudizio di idoneità, eventualmente fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, oppure disporrà la non idoneità temporanea, solitamente per quei casi che non consentono soluzioni alternative. 

Dal1 aprile al 31 dicembre 2022

rimane l’obbligo di avvenuta vaccinazione per tutti i lavoratori, senza distinzioni di età, rientranti nel personale sanitario e delle RSA.

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