1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Ambiente, Energia,...
  6. /
  7. Legge Bilancio 2022: commento...

Legge Bilancio 2022: commento ai provvedimenti in materia di ambiente e politiche energetiche

ART.1, c.12. (Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a Sugar Tax e Plastic Tax).

L’entratain vigore della Plastic Tax, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2022, è stata differita al 1°gennaio 2023.

Commento: Positiva l’ulteriore proroga della misura in oggetto.

ART.1, cc.28-41. (Proroghe in materia di Superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici).

Viene prorogato il Superbonus del 110% con nuove integrazioni e limiti, previste anche per IACP e cooperative. Viene prorogato anche il bonus per mobili ed elettrodomestici con consumi energetici ridotti.

Commento: È positiva la proroga in quanto si è evidenziata la difficoltà e la farraginosità dell’insieme delle procedure. Tuttavia ormai si intersecano bonus, modalità e scadenze non facilmente gestibili.

ART.1, c.42. (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche).

Viene prevista una detrazione dall’imposta sui redditi lorda (sino a concorrenza del suo ammontare) pari al 75% delle spese sostenute (e documentate) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

ART.1, cc.44-45. (Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative).

Vengono prorogati ed integrati i criteri per il credito di imposta previsti già da diversi anni.

Commento: È positiva l’integrazione di misure che tendono a favorire processi di economia circolare e di transizione ecologica.

ART.1, cc.60-61. (Garanzia green)

Le risorse per le garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti. Le risorse del fondo istituito con la legge di bilancio 2020 (dotazione di 470 milioni di euro per l’anno 2020, di 930 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) disponibili sul fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Viene utilizzata la dotazione del fondo per coprire le garanzie concesse da SACE S.p.a.

ART.1, cc.122 e 128. (Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione).

L’integrazione salariale per dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Commento: Viene prevista una integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, ai fini anche della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Purtroppo il tema delle bonifiche e della relativa riqualificazione del territorio sono assenti.

ART.1, cc.249-250. (Accordi territoriali per la transizione ecologica e digitale)

Nell’ambito del programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), è prevista la possibilità di sottoscrizione di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

Commento: Positivo per la formazione e la ricollocazione dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale. Occorrerà monitorare i decreti del Mlps nella definizione dei settori.

ART.1, cc.253-254. (Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori).

Per favorire operazioni di workers buy out attraverso la costituzione di cooperative di lavoratori viene previsto, a decorrere dal 1/1/22, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL, nel limite di 6000 euro annui.

Commento: È positiva la volontà di favorire operazioni di workers buy out.

ART.1, cc. 353-356. (Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne).

Sono previste agevolazioni per gli anni 2022 e 2023 per attività economiche di prossimità nei centri fino a 500 abitanti.

Commento: Il presidio dei piccoli centri nelle aree interne sembra rivelarsi importanti per diversi fattori a cominciare dalla difesa del territorio e fino ad un armonico sviluppo territoriale. Andrà verificato se misure così specifiche e minimali possano avere un reale impatto.

ART.1, c. 392 (Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni).

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l’anno 2030, le emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli registrati nell’anno 1990, sino al raggiungimento, di emissioni zero entro l’anno 2050, nello stato di previsione del MIMS è istituito il “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile”, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 per l’anno 2029, 300 per il 2030 e 250 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del MIMS, di concerto con il MEF, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l’entità delle risorse destinate tra l’altro al rinnovo del parco autobus del TPL, all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclo-vie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto.

Commento: naturalmente l’istituzione del Fondo è positiva. Sarà importante verificare il riparto e il reale utilizzo delle risorse insieme al coinvolgimento delle parti sociali.

ART.1, cc.405-406. (Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane).

Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. I criteri e le modalità per l’assegnazione e l’eventuale revoca delle risorse vengono definiti, con decreto MIMS di concerto con MEF e Regioni da emanare entro il 28/2/22, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

ART.1, c.415. (Rifinanziamento progettazione).

Al fine di favorire gli investimenti, viene aumentata la dotazione per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva agli enti locali, relativamente ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché’ per investimenti di messa in sicurezza di strade.  Sono previsti 320 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

Commento: L’aumento della dotazione del Fondo per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico è positivo, bisognerebbe incrementare altrettanto la capacità di spesa di Regioni e Comuni, che si attesta mediamente intorno ai 350 milioni l’anno.

ART.1, c.416. (Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici).

Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con DPCM, di concerto con il MEF e con il MITE, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento: È positiva l’attenzione per la manutenzione delle opere idrauliche. Con la creazione di specifici fondi però si rischia una frammentazione delle risorse.

ART.1, c.417. (Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad).

Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell’area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, è autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l’anno 2022.

ART.1, cc.473-474. (Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi).

Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall’art. 1, c. 3, del DL 8/9/2021, n. 120, nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dip. della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 50 per il 2023 e 60 per il 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.

Commento: Essendo finanziamenti per la tutela dei territori, sarà importante capire come verranno coordinati con gli altri fondi.

ART.1, cc.478-479. (Fondo sostegno transizione industriale).

Per favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Per le disposizioni attuative è necessario un decreto del MISE, di concerto con MEF e MITE, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Commento: Il fondo è previsto con una dotazione limitata, e decorre dal 2022 senza ulteriori definizioni in merito. Restiamo in attea del decreto attuativo.

ART. 1, cc. 488-497. (Fondo italiano per il clima).

Viene istituito nello stato di previsione del MITE, un Fondo rotativo con dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a decorrere dal 2027. Il Fondo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito.

ART.1, c.498. (Istituzione del fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico).

Al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euroannui dal 2026 al 2035. Per le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma verranno emanati appositi decreti interministeriali.

ART.1, cc.499-501. (Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo).

È istituito, nello stato di previsione del MITE, un fondo finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli artt. 181 e 214-ter del Dlgs 3/4/2006 n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Ai fini dell’accesso al fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività, a seguito di iscrizione nell’apposito registro di cui all’art. 216, c.3, del Dlgs 3/4/2006 n. 152, presentano al MITE istanza di un contributo a copertura dei costi per l’avvio dell’attività fino a un importo massimo di euro 60.000 conformemente alla disciplina sugli aiuti de minimis.

Con decreto del MITE, di concerto con il MEF, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo.

Commento: L’attenzione per l’economia circolare è positiva. La norma va poi coordinata con il sistema dei rifiuti.

ART.1, cc.503-512. (Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas).

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel primo trimestre 2022, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell’importo di 1.800 milioni di euro che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

Oltre a quanto sopra ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’art. 26, c. 1, del TU di cui al Dlgs 26/10/1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

ARERA inoltre provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro.

Per il primo trimestre del 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto MISE 28/12/2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’art. 3, c. 9, del DL 29/11/2008, n. 185, convertito, dalla L. 28/1/09, n. 2, sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 912 milioni di euro.

In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1/1/2022 e il 30/4/2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci. L’ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita.

ART.1, cc.513-514. (Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica)

Nello stato di previsione del MITE è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Si sottolinea infine che nell’intero testo della legge di bilancio non è previsto il tema amianto, né in relazione alle operazioni di bonifica e né in campo previdenziale con norme su ristori a lavoratori esposti ed ex esposti.

Dalla legge di bilancio 2022 non emerge una strategia specifica per il mezzogiorno e lo sviluppo territoriale, ma soltanto pochi interventi di entità contenuta relativi ad ambiti di varia natura.

Mezzogiorno e Coesione Territoriale

ART.1, cc.172-174.

Il comma 172 ha lo scopo di contribuire a rimuovere gli squilibri territoriali dei servizi per l’infanzia per i bambini della fascia di età da 3 a 36 mesi. La legge di bilancio stanzia un finanziamento pluriennale di 120 mil. per il 2022, 175 mil. per il 2023, 230 mil. per l’anno 2024, a 300 mil. per il 2025, 450 mil. per il 2026 e a 1.100 mil. annui a decorrere dall’anno 2027.  Le risorse sono destinate al incrementare il numero di posti disponibili a partire dai comuni più svantaggiati, attraverso l’assunzione del personale necessario, nei limiti di quanto finanziabile.

Il contributo finanziario ai comuni viene ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto oltre che con Min. dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, Min. per le pari opportunità e la famiglia il anche con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Ugualmente il Ministro per Sud e la coesione territoriale è coinvolto nella definizione del decreto per la ripartizione delle risorse per l’attuazione dei LEP relativi al trasporto degli studenti disabili 

Commento: Per la Cisl l’articolo presenta due aspetti interessanti e da sostenere, da un lato un più definito sistema di valutazione dell’avanzamento dei servizi per l’infanzia da 3 a 36 mesi, che affianca il finanziamento delle strutture già previsto dal PNRR e si rivolge soprattutto all’assunzione di personale dall’altro il coinvolgimento del Ministro per il sud e la coesione territoriale nella definizione dei decreti attuativi.

Questo assume rilievo perché come più analisi hanno dimostrato i maggiori squilibri caratterizzano i comuni del sud e delle aree interne.

ART.1, c.175.

Il credito d’imposta investimenti per l’acquisto dei beni strumentali delle imprese del Mezzogiorno viene esteso, secondo i criteri di massimo finanziamento, anche alle aziende del Molise, cosi come già era avvenuto per la Sardegna. Questo perché le due regioni, nella programmazione 2021-2027, tornano nell’ambito delle regioni meno sviluppate. Mentre rimane il criterio di finanziamento ridotto e per aree circoscritte per la regione Abbruzzo, l’unica regione del Mezzogiorno che permane dell’ambito delle regioni in transizione. Il comma non incrementa le risorse disponibili.

Commento; Il credito d’imposta investimenti è stato apprezzato delle imprese delle regioni meridionali, a differenza di altri dispositivi di portata nazionale non utilizzati adeguatamente a sud. Il comma correttamente espande il pieno impiego dell’utilizzo delle risorse del dispositivo in essere alla regione Molise. Tuttavia sarebbe stato auspicabile un incremento dei finanziamenti per gli anni successivi al 2022, ultimo anno già coperto dal finanziamento.

ART.1, c.418 e 419.

Le risorse per il miglioramento delle strade nelle aree interne già previste nel decreto di attuazione del PNRR vengono incrementate di 30 mil. di euro nel 2023 e di 30 mil. nel 2024 e sono utilizzabili dalle aree interne individuate dalla SNAI aggiornata in vista della programmazione dei fondi 2021-2027.

Commento: Un opportuno ampliamento di risorse a fronte di un ampliamento della platea di aree e comuni interni oggetto di finanziamento.

ART.1, c.977.

Per sperimentare un modello avanzato di innovazione il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il Ministro dello Sviluppo Economico, individua, dopo apposito avviso per manifestazione d’interesse, un soggetto con sede nel mezzogiorno che diviene gestore di interventi destinati ai territori del Sud attraverso imprese o università in grado di favorire l’utilizzo applicato di tecnologie fortemente innovative. Allo scopo vengono utilizzati, 6 milioni di euro all’anno dal 2022 al 2026, complessivamente 30 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Commento: Il dispositivo finanziato con risorse già stanziate nel Fondo Sviluppo e Coesione, presenta un certo interesse perché favorisce una valorizzazione di soggetti esperti di ricerca ed innovazione presenti nelle regioni meridionali.

Scuola, Università e Ricerca

Per quanto concerne Scuola, Università e Ricerca confermiamo il giudizio sulla legge di bilancio 2022 che, pur con qualche miglioramento rispetto al disegno di legge, continua a presentare molte criticità che andranno affrontare e risolte al più presto.

Se da un lato si stanziano risorse per la valorizzazione del personale operante nelle Università italiane e negli Enti di ricerca vigilati, dall’altro si esclude tutto il personale della Scuola e degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR dal dovuto riconoscimento dell’impegno professionale profuso, in particolare in questi due anni di pandemia, che è stato determinante per garantire la tenuta del sistema scolastico, dell’istruzione accademica e del sistema della ricerca.

In particolare, per il comparto Istruzione gli interventi si rivelano largamente insufficienti e comunque incoerenti con gli impegni assunti nel Patto per la scuola al centro del Paese firmato a Palazzo Chigi tra il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e le OO.SS.

Nel disegno di legge non si trova traccia delle risorse necessarie per il rinnovo contrattuale, per garantire al personale della scuola, dirigenti, docenti, ATA e personale educativo quella valorizzazione attesa ormai da troppi anni e sempre rinviata. La retribuzione di questo personale è tra le più basse nella PA e non può nemmeno essere confrontata con quella dei colleghi europei.

La Scuola ha affrontato, ed affronta ancora, grandi responsabilità nell’attuazione di misure collettive di prevenzione e nell’adattamento costante della didattica e dell’organizzazione scolastica alle misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, aggiungendo così un ulteriore ed inedito tassello al ruolo cruciale che certamente riveste per lo sviluppo culturale, sociale e civile del Paese.

Molte delle misure inserite nella legge ed indirizzate all’Istruzione si dimostrano del tutto carenti e contraddittorie, ancora una volta piegate alla logica di interventi a costo zero, che finiscono per comprometterne del tutto l’efficacia. È il caso, ad esempio, delle disposizioni per ridurre il numero di alunni per classe o all’introduzione di docenti di educazione motoria alla primaria. In entrambi i casi le misure sono attuate senza adeguati investimenti, ricorrendo a forme di compensazione artificiose, con lo spostamento dei contingenti di personale o con innovazione autofinanziata, da realizzare con un recupero compensativo di posti tagliati altrove.

ART.1, c.130. (Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione).

Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziate, le risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Commento: Positivo l’incremento del finanziamento delle attività di apprendimento duale (alternanza e apprendistato di primo e terzo livello). È stata persa un’occasione per incrementare anche le risorse per la formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante da troppo tempo ferme allo stesso importo.

ART.1, cc,135-136. (Fondo povertà educativa).

Il Fondo per il contrasto alla povertà educativa istituito in via sperimentale dalla finanziaria 2016 viene prorogato per gli anni 2023 e 2024. Si stabilisce un credito d’imposta per gli enti che fanno versamenti al fondo del 75% per il 2024 e si stanziano 25 milioni di risorse aggiuntive per finanziare il credito d’imposta per l’anno 2024.

Commento: Vista l’importanza delle iniziative ed interventi per contrastare la povertà educativa, anche in conseguenza dell’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto sui livelli di apprendimento, riteniamo utile che il finanziamento del Fondo divenga strutturale.

ART.1, c.172. (Livello essenziale delle prestazioni riferiti ai servizi educativi per l’infanzia).

Si destinano ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna 1.275 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato. I comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall’anno 2022 l’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse.

Si stabilisce inoltre che per gli enti strutturalmente deficitari e in dissesto i controlli sulla gestione dei servizi a domanda individuale debbano verificare che i costi siano coperti per almeno il 36% dai proventi tariffari e contributi finalizzati, escludendo dal computo il costo di gestione degli asili nido.

Commento: Finalmente, come richiesto da anni dalla Cisl, si individua il livello essenziale delle prestazioni per i servizi educativi per l’infanzia e si stanziano le risorse per aumentare in tutti i territori, con priorità per quelli lontani dal livello essenziale posti di asilo nido ed il personale necessario all’erogazione del servizio. Positiva anche la previsione della partecipazione del Ministero del Sud e della Coesione territoriale alla definizione del decreto per il riparto delle risorse.

Le risorse però risultano insufficienti a coprire i costi dei posti aggiuntivi derivanti dall’attuazione degli investimenti previsti nel PNRR. Se per la copertura dei posti attualmente autorizzati servono circa 1,2 miliardi lo stanziamento previsto per il 2027 di 1,1 miliardi sarà insufficiente a coprire le spese di 228.000 posti aggiuntivi, in particolare per l’assunzione del personale necessario all’incremento dei posti. C’è il rischio, inoltre, che essendo ricompreso nel livello di copertura anche il servizio privato, che ha subito a causa del Covid una contrazione della domanda, senza un incremento dei contributi da parte dello Stato quei livelli di copertura non saranno raggiunti nei prossimi sei anni.

ART.1, c.179-180. (Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità).

Per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia e delle finanze e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

Commento: Positiva la previsione di risorse integrative per il fondo che finanzia i servizi gestiti dalle Regioni e dai Comuni per garantire agli alunni disabili l’assistenza di operatori per la loro autonomia e la comunicazione, la cui attribuzione nelle scuole caratterizzata da disomogeneità territoriali.

ART.1, c.297. (Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore).

Il Fondo per il funzionamento ordinario delle università viene incrementato di 250 ml nel 2022, 515 ml nel 2023 e 765 ml per il 2024, 815 per il 2025 e 865 a decorrere dall’anno 2026. Queste risorse sono vincolate alle seguenti spese: assunzione professori universitari, ricercatori e personale tecnico amministrativo, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali; per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa; per incentivare le chiamate per favorire il rientro dei cervelli; per finanziare le scuole superiori ad ordinamento speciale; per l’adeguamento delle borse di studio per la frequenza a dottorati di ricerca. Vengono inoltre stanziati 2 ml per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le residenze universitarie statali e per i collegi di merito accreditati. Vengono destinati 1,5 ml a decorrere dal 2022 ad una serie di enti che si occupano della diffusione della cultura scientifica. Vengono stanziati 8,5 ml a decorrere dall’anno 2022 per il riconoscimento della professionalità, competenze e per favorire più elevati obiettivi da raggiungere nelle attività didattica, di ricerca e terza missione delle AFAM.

Commento: Finalmente dopo anni di tagli si destinano risorse per le Università e Afam allo scopo di effettuare assunzioni e valorizzare anche il personale tecnico amministrativo, come richiesto ripetutamente dalle organizzazioni sindacali.

ART.1, cc.310-311-312. (Misure a sostegno della ricerca).

Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2025 ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca allo scopo di completare processi di stabilizzazione già avviati, a promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

Viene incrementata la dotazione del “Fondo italiano per la scienza” di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro per l’anno 2024. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 ml a decorrere dal 2025.

Nell’ambito dei criteri di riparto stabiliti con decreto del MU sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

Per le finalità connesse all’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli Enti vigilati, nonché per il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti proposti dagli enti, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

Commento: Positiva l’attenzione rivolta alla valorizzazione delle professionalità che operano negli enti pubblici di ricerca vigilati e la decisione di investire per il potenziamento delle loro attività. Tuttavia, non comprendiamo l’esclusione degli Enti di Ricerca che non sono vigilati dal MUR: parliamo di realtà quali l’ISS (Istituto superiore di sanità) ENEA, ISPRA, CREA ecc. che sono vigilati da altri ministeri e che occupano il 40% degli addetti. Escludere questo personale dalla valorizzazione professionale realizzerebbe un vero e proprio corto circuito cui il contratto non potrebbe dare risposte.

ART.1, cc. da 315 a 324. (Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.).

Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell’ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il “piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”. Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell’applicazione della normativa vigente. Viene istituito un Comitato strategico per il rilancio dell’ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Ai componenti del Comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.

Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, nonché il comitato di cui al comma 2, si avvale anche di soggetti esterni alla amministrazione al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell’organizzazione, la consistenza dell’organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente.

Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR deve concludersi entro tre anni dalla sua approvazione. Al Consiglio Nazionale delle Ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 e a decorrere dall’anno 2023 un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

Commento: Positiva la decisione di investire nel rilancio del CNR ma è grave che non si preveda un confronto con le organizzazioni sindacali, soprattutto per i profili che riguardano la valorizzazione del personale. Non si comprende inoltre l’esigenza di istituire un ulteriore comitato composto da soggetti esterni dispendioso per le casse pubbliche quando si sarebbero potute utilizzare risorse presenti nell’ente e nel Ministero. La Cisl vuole partecipare alla redazione del piano e al monitoraggio della sua attuazione.

ART.1, c.326. (Misure connesse all’emergenza epidemiologica in ambito scolastico).

Vengono prorogati i contratti a tempo determinato dell’organico Covid fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, a tal fine vengono stanziati 400 milioni per l’anno 2022.

Il disegno di legge prevede la copertura di 18.000 posti docenti. Le scuole, tuttavia, hanno privilegiato la stipula di contratti ATA (prioritariamente collaboratori scolastici) per le esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica. Infatti, risultano stipulati complessivamente 29.935 contratti ATA (a tempo pieno o per frazioni orarie). Il risparmio sulle risorse già precedentemente stanziate per il periodo settembre/dicembre e derivante dal disallineamento tra la comunicazione delle risorse e l’avvio delle lezioni non è stato reso noto mentre rimane evidente quali effetti potrebbe avere la mancanza di questo personale sull’attuazione delle misure di prevenzione del contagio Covid19 a scuola.

La regolazione dei flussi in entrata ed uscita degli alunni, il ricorso a cicli di pulizia approfondita all’alternarsi dei gruppi classe nei diversi ambienti scolastici (laboratori e palestre oltre alle classi), l’esistenza di turnazioni per ridurre il numero di alunni contemporaneamente presenti negli edifici, sono tutte esigenze ancora purtroppo presenti a causa della pandemia in atto. Senza organico aggiuntivo ATA le istituzioni scolastiche non avrebbero potuto mantenere le misure di prevenzione che invece sono necessarie e prescritte dai Protocolli per la sicurezza nella scuola.

Commento: Grazie all’azione della Cisl che non ha mai interrotto l’interlocuzione con il Ministero sono stati previsti 100 ml aggiuntivi per la proroga del personale ATA indispensabile per l’espletamento di tutte le attività connesse all’emergenza epidemiologica ed ai protocolli di sicurezza tuttora vigenti.

ART.1, c.327. (Valorizzazione della professionalità dei docenti).

Si provvede al rifinanziamento dell’apposita sezione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni a decorrere dal 2022.

Considerato il richiamo del punto c) aggiunto dalla legge all’art.1 c.593 della legge 205/2017, chiediamo che il fondo sia almeno alimentato annualmente dai risparmi derivanti dall’utilizzo della Card per la formazione docenti.

Commento: Grazie all’azione della Cisl sono stati eliminati dalla precedente formulazione le incursioni in materia contrattuale e l’inserimento di principi generici e difficilmente quantificabili (la dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo) per la ripartizione delle risorse per la valorizzazione della professionalità dei docenti, la cui definizione spetta alla contrattazione collettiva. Come da noi richiesto sono state integrate le risorse di ulteriori 60 milioni di euro.

ART.1, c.328. Per l’anno 2022 è assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro.  Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Apprezziamo l’intervento diretto a sostenere le scuole dell’infanzia paritaria particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

ART.1 cc. da 329 a 338. (Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria).

Nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, anche in attuazione delle misure previste dal PNRR, è introdotto l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte a partire dall’anno scolastico 2023/2024 e nelle quinte dal prossimo anno scolastico 2022/2023 da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”. Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presente disposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell’istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.  Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

In generale, l’introduzione di docenti di educazione motoria non tiene conto che si tratta di un ambito da sempre rientrante nelle competenze e nel profilo dei docenti di scuola primaria: anche in questo caso, si tratta di una “innovazione” autofinanziata, da realizzare con un recupero compensativo di posti tagliati altrove. Inoltre, l’educazione motoria non viene garantita a tutte le quarte e le quinte classi. Dovrà infatti essere un decreto ministeriale ad individuare il numero delle classi attivabili in base alle cessazioni o rimodulazione dei posti. Infine, tale insegnamento, nelle classi in cui verrà praticato con lo specialista produce un incremento di ore di frequenza scolastica da parte degli alunni, difficilmente gestibile in termini organizzativi se non accompagnato dalle risorse di organico necessarie per assicurare la presenza del personale collaboratore scolastico.

Commento: Non è accettabile che non si preveda un corrispondente incremento di organico ma che si individuino i posti da assegnare a questi insegnanti rimodulando annualmente il fabbisogno di personale calcolato sul totale del personale cessato e in servizio a tempo indeterminato e sul numero di classi quarte e quinte in cui è attivato ogni anno l’insegnamento.

ART.1, cc 339-340. (Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici).

Il Fun viene incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, destinati alla retribuzione di posizione parte variabile. Per le medesime finalità il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Commento: Grazie all’azione della Cisl che ha rilevato l’insufficienza delle risorse stanziate nella precedente formulazione e la mancanza di un intervento per risolvere la questione del Fondo Unico Nazionale e ha continuato a svolgere la sua funzione di proposta e azione concreta per migliorare la legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori 8,3 ml per il 2022 e 25 ml per il 2023. Si tratta comunque di un intervento insufficiente perché le risorse devono essere stabilizzate e incrementate per garantire la valorizzazione della funzione dirigenziale.

ART.1, c.343. (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi).

Viene prorogata la misura che modifica il numero degli alunni necessari per attribuire l’autonomia alle istituzioni scolastiche ed evitare il fenomeno delle reggenze. Per l’attuazione di questa misura si stanziano risorse aggiuntive per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Tuttavia, poiché la misura è annuale, come per lo scorso anno non è possibile assumere per assegnare le relative posizioni dirigenziali, come chiarito nella Relazione tecnica. In tal modo i fondi stanziati non sono utilizzati per quanto riguarda le posizioni dirigenziali che non vengono incrementate nell’organico regionale. A tal proposito non è stato reso nota l’entità del risparmio relativo allo scorso anno finanziario, in relazione alla mancata attivazione delle relative posizioni dirigenziali. Occorre sottolineare che nell’anno scolastico corrente, al momento, le Reggenze affidate ai dirigenti scolastici sono ben 913 nonostante vi sia una coda concorsuale di circa 500 vincitori di concorso in attesa di nomina. Il numero di Istituzioni principali sedi di direttivo è pari a 8.158, comprese le sedi sottodimensionate.

Commento: Come chiesto dalla CISL per evitare che la disposizione non raggiunga il suo scopo, a causa della impossibilità di assegnazione della posizione dirigenziale all’istituzione scolastica autonoma, la misura viene prorogata per tre anni e non più due ma è necessario eliminare la limitazione alle facoltà assunzionali su queste scuole autonome.

ART.1, cc.344-345 (Misure per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose).

Nelle scuole con valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione individuati con decreto del MI da adottare entro marzo prossimo e poi a febbraio di ogni anno è possibile derogare alle norme in ordine alla composizione delle classi. Il Ministero dell’istruzione effettua, entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell’impatto delle presenti disposizioni sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica. La quota massima di personale da destinare alle classi costituite in deroga è individuata nell’ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale che effettuerà annualmente in Ministero.

Invece di modificare la normativa sulla composizione delle classi e garantire a tutti gli alunni stesse opportunità e qualità dell’apprendimento si decide di intervenire, senza stanziare risorse aggiuntive, né finanziarie né di personale solo nelle scuole che presentano situazioni socioeconomiche della popolazione di riferimento critiche.

Commento: Anche in considerazione dell’attuazione del PNRR riteniamo che questa sia l’occasione per modificare il decreto 81/2009 e investire nella scuola a partire dalla riduzione della numerosità delle classi e dalla stabilizzazione del personale precario per garantire all’avvio di ogni anno scolastico tutti gli insegnanti in classe e la continuità didattica essenziale per il successo formativo e l’inclusione degli alunni.

ART.1, c.533 (Manutenzione scuole).

Si autorizza la spesa per  il  finanziamento  degli   interventi   di   manutenzione straordinaria, di  messa  in  sicurezza,  di  nuova  costruzione,  di incremento dell’efficienza energetica e di  cablaggio  interno  delle scuole di province e Città Metropolitane,  nonché degli  Enti  di decentramento regionale fino al 2036: 525 ml per il 2023, 530 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l’anno 2030, 335 milioni di euro per l’anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036”. I contributi sono assegnati sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con Mef., MI. e previa intese in Conferenza Stato–CM e autonomie locali entro il 30 giungo 2029.

Positivo l’intervento di manutenzione delle scuole, per la manutenzione straordinaria e per l’efficientamento energetico, ma non è stata prevista la bonifica dall’amianto a tutela della salute delle persone.

ART.1, c. 613. (Risorse per la formazione).

La misura prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione in ambito digitale, ecologico e amministrativo e istituisce a tal fine un apposito fondo per la formazione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Commento: Ci auguriamo che la misura diventi strutturale e che il Fondo sia adeguatamente finanziato, in particolare riteniamo che nel settore dell’istruzione, che fa parte del comparto pubblico, l’investimento in formazione debba essere fortemente sostenuto per consentire adeguate politiche di valorizzazione del personale.

ART.1, c.770. (Scuole nelle piccole isole).

A decorrere dal 2022, il Fondo MOF verrà incrementato di ulteriori 3 milioni per garantire la continuità didattica nelle scuole scolastiche statali delle piccole isole.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, un D.M. ripartirà tali somme tra le scuole che hanno plessi nelle piccole isole in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti.

Con lo stesso decreto si definiscono i criteri per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo (indeterminato o determinato) e assegnato ad un plesso di una piccola isola.

ART.1, c.956. (Esami di Stato a.s.2021/22).

In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate, sentite le competenti Commissioni parlamentari, specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento: Le misure che saranno eventualmente adottate per consentire lo svolgimento degli esami di Stato in sicurezza non avranno finanziamenti aggiuntivi.

ART.1, c.957. (Vincolo permanenza DSGA neoassunti).

Il vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative vincitori di concorso viene ridotto da 5 a 3 anni scolastici.

Commento: Positiva la misura di riduzione degli anni di permanenza nella sede di prima destinazione dei vincitori di concorso.

ART.1, c.958. (Assunzione docenti da GM tardive).

I posti comuni e di sostegno già autorizzati e rimasti vacanti dopo le operazioni di assunzione in ruolo da GPS di I fascia (comma 4 del D.L.73/2021) sono utilizzati, fino al 15 febbraio 2022, per le assunzioni in ruolo dei vincitori del concorso straordinario (ex D.L.126/2019) limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione è avvenuta dopo il 31 agosto ed entro il 30 novembre 2021.

ART.1, c. 959. (Dirigenti Tecnici).

Il comma prevede la proroga al 31 dicembre 2022 degli incarichi di Dirigente tecnico, ovvero il conferimento degli stessi nel caso in cui non si fosse ancora dato luogo al conferimento.

ART.1, c.960. (Personale ex-LSU).

Il comma prevede una nuova procedura di internalizzazione del personale ex-LSU a cui partecipano gli esclusi da quella precedente. Il Ministero attiva una procedura selettiva per la copertura dei posti rimasti vacanti (sempre nel limite del contingente degli 11.263 originari) con decorrenza dal 1° settembre 2022.

La procedura è riservata a coloro che pur in possesso dei requisiti richiesti, non abbiano potuto partecipare alla II procedura per assenza di disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

ART.1, c.973. (Finanziamento INDIRE).

Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell’anno 2022 a favore dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE.

Condividi