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Lavoratori extra-UE: l’INPS definisce i criteri di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare

La circolare INPS n.95 del 2 agosto 2022 (e allegato), definisce le nuove disposizioni in base alle quali riconoscere l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori di Paesi extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, per i propri familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo.
Le indicazioni dell’Istituto seguono di qualche mese la sentenza della Corte Costituzionale n.67 dell’11 marzo 2022 che aveva sostanzialmente riconosciuto il diritto, in base alla normativa europea di riferimento, dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) anche ai cittadini immigrati occupati in Italia per i familiari residenti in un Paese estero.
Ai fini del riconoscimento e della definizione dell’assegno si terrà conto, così come per i cittadini italiani con familiari residenti all’estero, del reddito complessivo, della tipologia e del numero dei componenti il nucleo familiare. Ciò avverrà attraverso la documentazione tradotta ed autenticata dall’autorità consolare italiana del Paese in cui vivono i familiari.
La stessa, se rilasciata dall’autorità consolare di quel Paese straniero presente in Italia, dovrà essere convalidata dalla Prefettura.
Inoltre l’INPS rammenta che dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno unico universale per i figli a carico che ha sostituito l’ANF per quanto riguarda le famiglie con figli. Pertanto, le domande per l’ANF per componenti del nucleo residenti in un Paese extracomunitario non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti dalla suddetta data, potranno essere presentate dai lavoratori stranieri extracomunitari esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate, nel limite della prescrizione quinquennale, per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento anche ai nuclei familiari con figli.
Conseguentemente alla decisione della Consulta, questa circolare INPS evidenzia anche la necessità di riesaminare le domande amministrative di ANF ancora non definite e presentate da cittadini dei Paesi terzi non comunitari, in possesso di permesso unico e lavoro, oppure di permesso di soggiorno di lungo periodo, in relazione ai familiari residenti all’estero.
Ne consegue, prosegue l’INPS, l’esistenza di possibili istanze volte ad ottenere il riesame delle domande respinte di ANF che potranno essere accolte, in autotutela, dalle strutture territoriali dell’Istituto nelle modalità previste in circolare.
Considerato tutto ciò, la nostra speranza è che il riconoscimento pieno di questo diritto non si infranga nei ritardi e nelle pastoie burocratiche.
Col sostegno e le professionalità presenti nelle nostre sedi CISL ed INAS siamo sicuri che i cittadini extracomunitari e le loro famiglie avranno il giusto sostegno per riaffermare un sacrosanto diritto di giustizia sociale che pone rimedio ad una norma palesemente discriminatoria riconoscendo, pertanto, che anche i cittadini dei Paesi terzi contribuiscono all’economia di ogni singolo Stato dell’Unione europea con il loro lavoro e i versamenti contributivi delle imposte.

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