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Cassa integrazione in deroga con causale covid; la Circolare Inps n°86 e il Messaggio Inps n° 2825 del 15.7.2020

Pubblicato il 17 Lug, 2020

17 Luglio 2020 – La Circolare Inps n. 86 del 15.7.2020, facendo seguito alla Circolare dell’Istituto n. 84 del 10 luglio 2020 , completa il quadro delle istruzioni e chiarimenti relativi agli ammortizzatori covid a seguito del DL 34/ 2020 (DL Rilancio) così come integrato dal DL 52 /2020.

Mentre la citata Circolare n.84 ha fornito chiarimenti su cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, la presente circolare n.86 fornisce chiarimenti sulla cassa in deroga, oltre a contenere un ampio riepilogo della normativa.

La Cisl segnala i principali contenuti.

Innanzitutto, nel riepilogare i lavoratori beneficiari, la circolare include i lavoratori a domicilio precisando che sono compresi anche quelli occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale FSBA, in quanto quest’ultimo, al momento, non li ricomprende tra i destinatari. Segnala inoltre che i lavoratori a domicilio restano invece esclusi dagli ammortizzatori ordinari nonché da cigo e assegno ordinario con causale covid, quindi se un’azienda rientra nel campo di applicazione di questi ultimi ammortizzatori, deve fare una domanda a parte di cassa integrazione in deroga per gli eventuali lavoratori a domicilio.

Per quanto riguarda la successione dei periodi di cig in deroga ai sensi del DL 34/2020 come modificato dal DL 52/2020 (peraltro i due testi sono stati unificati nel testo della legge di conversione appena approvata), va ricordato che per le settimane successive alle prime 9 (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle) la domanda non va più presentata alle Regioni o, per le aziende multilocalizzate, al Ministero del lavoro, bensì all’Inps.

Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati (dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale) a trattamenti di cassa integrazione in deroga per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere l’istanza direttamente all’Inps che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente – provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione. Quindi per le prime 9 settimana di cig in deroga in capo alle Regioni non si applica la regola dell’ “effettivamente fruito”. Invece ricordiamo che per cigo e assegno ordinario con causale covid le 9 settimane devono essere state integralmente fruite e non soltanto autorizzate, perché l’azienda possa vedersi autorizzate le ulteriori 5 settimane.

Per la richiesta delle ultime 4 settimane (che, ricordiamo, possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020) i datori di lavoro devono avere interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (con la specifica che le prime 9 settimane devono essere state autorizzate anche se non integralmente fruite, mentre il secondo pacchetto di 5 settimane deve essere stato autorizzato e anche fruito integralmente.

Il Messaggio Inps 2825 del 15.7.2020, facendo seguito a quanto illustrato nella Circolare n. 86di cui si è appena detto, fornisce indicazioni ulteriori relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga, in particolare per quanto attiene al criterio di calcolo delle settimane.

Stante che i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall’Inps, e che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), prima di poter chiedere all’Inps le ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane , l’Inps è tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni circa le prime 9 settimane.
A tal fine l’Inps, con questo Messaggio, introduce un criterio per la quantificazione delle settimane già concesse da Regioni e Ministero del lavoro (per le plurilocalizzate) in base al quale dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione si collochino all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). L’utilizzo di un range consente di considerare autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui siano state autorizzate almeno 8 settimane più una frazione della nona settimana.

 

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