1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Lavoro
  6. /
  7. Notizie > Lavoro >...
  8. /
  9. Decreto Indennità covid per...

Decreto Indennità covid per stagionali, intermittenti, autonomi occasionali

Pubblicato il 13 Mag, 2020

13 Maggio 2020 – Il Decreto Interministeriale Lavoro – Economia n.10 del 4 maggio scorso, che destina un’indennità di 600 euro ad alcune categorie di lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in seguito all’emergenza covid ma che sono rimasti esclusi dalle indennità previste dal Decreto Cura Italia (Decreto legge n. 18/2020 convertito in legge n.27/2020).

Le indennità sono poste a carico del Fondo per reddito di ultima istanza, istituito dall’art. 44 dello stessoCura Italia con una dotazione iniziale di 300 milioni, di cui 200 già destinati all’indennità per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, poi portata a 500 milioni con un decreto del Ministero dell’Economia recante una~variazione di bilancio~incrementativa.

Quest’ultimo intervento di rafforzamento del Fondo ha consentito di destinare ulteriori 80 milioni all’indennità per i liberi professionisti nonché di emanare il Decreto Interministeriale in oggetto con una dotazione di 220 milioni per finanziare questa prima indennità di 600 euro per ulteriori categorie di lavoratori per il mese di marzo. L’indennità, che non costituisce reddito a fini fiscali, dovrebbe essere prorogata per aprile e maggio nell’atteso “Decreto Rilancio”.

Come leggerete, l’indennità è destinata ai lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi occasionali, ai venditori a domicilio.

Sono d’obbligo alcune precisazioni sui lavoratori intermittenti. Dato che l’indennità è riconosciuta a lavoratori che hanno “cessato, ridotto o sospeso” la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ai lavoratori intermittenti, o a chiamata, essa spetta sia che abbiano un contratto di lavoro in corso, sia che non lo abbiano, purchè vi sia il requisito di almeno 30 giornate di lavoro tra il 1.1.2019 e il 31.1.2020.

I lavoratori intermittenti che percepiscono cassa ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga con causale covid, non hanno diritto all’indennità, come chiarito dall’art.2 co.4 del decreto in oggetto che regolamenta le incompatibilità.

Ricordiamo infatti che, in base a discutibili interpretazioni Inps (Circolare Inps 47/2020 che richiama la 41/2006), i lavoratori intermittenti rientrano nella cassa integrazione (cassa ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga) se hanno effettivamente una “chiamata” in corso al momento della sospensione dell’attività da parte dell’azienda.

Se invece, pur avendo un contratto di lavoro intermittente in corso con l’azienda, non erano in attività al momento della sospensione lavorativa, non possono essere collocati in cassa integrazione, ed hanno quindi diritto all’indennità in oggetto, se in possesso degli altri requisiti, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno l’indennità di disponibilità a carico dell’azienda.

Per tali categorie di lavoratori, che il governo nella stesura del decreto aveva trascurato e penalizzato, la Cisl ha esercitato una forte pressione sui Ministeri del Lavoro e dell’Economia finalizzata ad includerli nel perimetro delle misure di sostegno al reddito.

Condividi