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Decreto Ristori quater: nuova indennità onnicomprensiva di 1000 euro – La Circolare Inps

Pubblicato il 21 Dic, 2020

18 dicembre 2020 – Il Decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 (Decreto ‘Ristori quater’) recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto una ulteriore erogazione dell’indennità una tantum di 1000 euro alle stesse categorie di lavoratori già incluse nell’indennità di cui al decreto Ristori.

La Circolare Inps n.146 del 14 dicembre 2020, regolamenta le domande e l’erogazione dell’indennità, stabilendo che tutti i lavoratori di tali categorie che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 (Decreto Ristori) non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione della nuova indennità, ma la stessa sarà erogata dall’INPS, secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento della precedente indennità.
I lavoratori che invece non ne hanno già beneficiato possono presentare domanda per il riconoscimento della nuova indennità onnicomprensiva entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato dalla circolare in esame rispetto all’originaria previsione legislativa del 15 dicembre.

La circolare precisa che l’indennità per gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali non è erogabile ai lavoratori stagionali del settore agricolo, in quanto regolamentati da una normativa a sé stante (assoggettati alla contribuzione agricola unificata, ed iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli).
Infine, la circolare richiama l’attenzione su una novità introdotta dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 157/2020 in ordine al requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto i lavoratori dello spettacolo. In particolare tale norma prevede che l’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto i lavoratori dello spettacolo, in presenza di tutti gli altri requisiti legislativamente previsti, possono accedere alle relative indennità anche laddove siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

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