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Indennità covid: la Circolare Inps 67

Pubblicato il 8 Giu, 2020

1° giugno 2020 – Il testo della Circolare Inps n. 67 del 29 maggio 2020 che fornisce istruzioni e riepiloga la normativa in materia di indennità covid in favore delle categorie dei lavoratori stagionali per settori diversi dal turismo, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, indennità introdotte per il mese di marzo 2020 dal decreto interministeriale del 4 maggio 2020, in attuazione dell’art.44 del DL Cura Italia (Fondo Reddito ultima istanza), e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo DL Rilancio. Le predette indennità sono erogate dall’Inps, a seguito di unica domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. Quindi chi ha già presentato domanda per marzo non deve ripresentarla per aprile e maggio.

Di seguito le principali precisazioni Inps per le diverse categorie: 

  • Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
    Devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né di trattamento pensionistico diretto.
  • Con riferimento ai lavoratori che hanno visto la domanda per il mese di marzo 2020 respinta in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, l’Inps informa che verranno riesaminate d’ufficio al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, per marzo, aprile e maggio, alla indennità per gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Si tratta di questione per la cui soluzione siamo intervenuti unitariamente · I lavoratori non dovranno presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata per marzo, ancorché respinta.
  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
    L’Inps precisa che sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità. Inoltre i lavoratori non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né di trattamento pensionistico diretto.
  • Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
  • I lavoratori, ai fini dell’accesso alla indennità, non devono essere stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 – di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e non devono avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020. Devono inoltre essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020. Si fa presente che sul requisito dell’iscrizione alla Gestione Separata, che esclude parte considerevole dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto per redditi al di sotto dei 5000 euro annui non vi è obbligo di iscrizione alla Gestione suddetta, stiamo facendo pressioni su Governo e Parlamento. Infine, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né di trattamento pensionistico diretto
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio · Possono accedere alla indennità i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né di trattamento pensionistico diretto.

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