15 Aprile 2020 – Come sapete, l’art.41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge n. 18/2020 (cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga, con causale “COVID-19 nazionale”) si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Nel Messaggio Inps 1607/2020 si precisa che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle suddette prestazioni possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione.