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Proroga lavoro agile emergenziale nel settore privato

Pubblicato il 28 Dic, 2021

Il Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 lo stato di emergenza legato al covid, estendendo anche, di conseguenza, la validità di diverse norme ad esso correlate, tra le quali quelle relative allo smart working “semplificato”. Si tratta dei commi 3 e 4, dell’articolo 90, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, norme la cui durata è stata già più volte estesa nel tempo.

Pertanto risultano prorogate fino al 31.3.2022:

  • la possibilità, per i datori di lavoro del settore privato, di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla procedura semplificata già in uso resa disponibile nel sito internet del Ministero stesso;
  • la possibilità, per i datori di lavoro del settore privato, di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 81/17, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, assolvendo peraltro agli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 22 della medesima legge, in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

È da sottolineare che tale proroga prefigura una mera possibilità, la quale non esclude in alcun modo l’applicazione del Protocollo nazionale sul lavoro agile siglato lo scorso 7 dicembre presso il Ministero del Lavoro da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali. Il Protocollo, che fornisce linee di indirizzo per la contrattazione collettiva, può infatti essere reso operativo dalla data della sua sottoscrizione attraverso accordi collettivi nazionali e di secondo livello.

Pertanto, pur potendo i datori di lavoro continuare ad utilizzare il lavoro agile in assenza di accordo individuale fino al 31 marzo 2022, l’esistenza del Protocollo faciliterà il raggiungimento di accordi collettivi, soprattutto aziendali, ai quali si dovranno
necessariamente attenere i singoli accordi individuali; inoltre la disciplina posta nel Protocollo rappresenta un utile riferimento anche per i singoli accordi individuali in quei settori non coperti da contratto collettivo aziendale (ad es. nelle piccole imprese senza rappresentanza sindacale).

Finalità espressamente affermata in premessa del Protocollo del 7 dicembre scorso è infatti quella di “valorizzare la contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”.

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