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Decreto legge ‘Semplificazioni’: le norme riguardanti gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici

Pubblicato il 15 Set, 2020

Roma, 15 settembre 2020  – Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) diventa legge grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020 della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversioneDopo il definitivo sì della Camera del 10 settembre scorso  è ufficialmente in vigore da oggi, martedì 15 settembre 2020.  Tra le numerose norme presentii nel Decreto legge ‘Semplificazioni”, ve ne sono alcune che riguardano interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Nello specifico, il decreto modifica l’articolo 2-bis, comma 1-ter del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) stabilisce che, anche nei casi in cui l’area di sedime dell’edificio demolito occupi uno spazio maggiore a quello attualmente consentito dalle disposizioni in materia di distanze minime tra gli edifici e dai confini, si possono comunque realizzare interventi di ricostruzione nei limiti delle dimensioni, e quindi delle distanze, preesistenti.
Inoltre, si prevede che possano essere effettuati degli ampliamenti volumetrici fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre però rispettando le distanze legittimamente preesistenti.

Con questa norma si risolvono le incertezze che si riscontravano nei vari Piani casa Regionali che entravano in contrasto con alcune norme previste dalla legge “Sblocca Cantieri” che, invece di velocizzare la realizzazione dei lavori, così come era nelle intenzioni della stessa legge, finiva per bloccarli. Il decreto “Semplificazioni” dovrebbe riuscire a sciogliere l’impasse.
Si tratta di un provvedimento che, almeno per le questioni sopra citate, risulta essere un buon coadiuvante per una proficua attività di ristrutturazione dei nostri centri abitati.

Restano, però, alcuni limiti importanti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di interventi nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico ed architettonico: in questi contesti infatti, la demolizione sarà consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.

In questo modo non sarà per lo più consentita la trasformazione delle aree dismesse e la sostituzione degli edifici fatiscenti presenti nelle zone centrali delle città. I limiti alle demolizioni e alle ricostruzioni previsti nel provvedimento potrebbero quindi pregiudicare la rigenerazione di una parte importante del territorio urbano, soprattutto nelle grandi città, rimanendo relegata alle periferie.

Accade però che, anche nei centri storici e nei quartieri di pregio, accanto ad edifici di grande valore si trovino immobili fatiscenti, che andrebbero abbattuti e ricostruiti proprio nel rispetto del patrimonio storico-artistico che li circonda.

La Cisl ritiene pertanto che sia indispensabile una visione più complessiva, a cui affidarsi per poter lavorare nell’interesse del Paese, progettando uno sviluppo urbano che tenga insieme la bellezza delle nostre città con la sostenibilità ambientale e la necessità di innovazione da cui non possiamo prescindere.

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