Pensioni. Decreto 18 aprile 2018 su blocco 2019-2020 incremento requisiti per aspettativa di vita per lavori gravosi e usuranti

Pubblicato il 20 Giu, 2018

20 Giugno 2018 – E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ill Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 134 del 12 giugno 2018con il quale sono state definite le procedure di presentazione delle domande per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con il blocco dell’incremento dei requisiti per chi svolge lavori gravosi e usuranti, secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 147 e 148 della legge n. 205/2017. Uno dei risultati ottenuti a seguito della trattativa tra i sindacati ed il Governo Gentiloni sfociata nell’intesa del 21 novembre 2017.

In base a queste disposizioni, per chi svolge lavori gravosi (15 categorie) per almeno 7 anni negli ultimi 10 o usuranti secondo quanto previsto dal d.lgs. 67/2011 (7 anni negli ultimi 10 o per la metà della vita lavorativa), non si applicherà il prossimo incremento dei requisiti per aspettativa di vita, pari a 5 mesi, per accedere alla pensione di vecchiaia in presenza di 30 anni di contributi e alla pensione anticipata.
Di conseguenza, nel 2019-2020 questi lavoratori, uomini e donne, potranno andare in pensione:

  • di vecchiaia: con 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi
  • anticipata: gli uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi (invece di 43 anni e 3 mesi) e le donne con 41 anni e 10 mesi di contributi (invece di 42 anni e 3 mesi).

Il decreto in commento prevede che la domanda di pensione sia corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, su modulo predisposto dall’INPS, attestante: i periodi di svolgimento delle professioni gravose e usuranti resi alle proprie dipendenze, il CCL applicabile, il livello di inquadramento, le mansioni e il codice professionale Istat quando richiesto. Il diritto al beneficio è comunque comprovato attraverso la verifica delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro e in mancanza della comunicazione esso può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro. In assenza della comunicazione obbligatoria e dell’impossibilità oggettiva del datore di lavoro di rendere la dichiarazione, il lavoratore può allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i medesimi contenuti. Inoltre, in caso di impossibilità del datore di lavoro di rendere la dichiarazione, l’Inps trasmette gli atti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per le verifiche. 

  • Nelle more delle verifiche ispettive, l’Inps istruisce la domanda e vi può provvedere se, entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti, l’INL non ha comunicato l’esito delle verifiche.
  • Questa possibilità rappresenta un primo passo importante per il riconoscimento, a livello previdenziale, del principio che i lavori non sono tutti uguali. Pertanto, auspichiamo che sia possibile aprire anche con l’attuale Governo un confronto costruttivo sulle pensioni che tenga presente le esigenze dei lavoratori che svolgono lavori gravosi e usuranti.
  •  Nel frattempo monitoreremo l’attuazione concreta delle procedure e vi invitiamo a segnalarci criticità o problemi. 

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