1° Aprile 2020 – Nell’ambito delle procedure previste in via ordinaria dall’INPS per l’accredito delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche (es. Naspi, integrazioni salariali a pagamento diretto, assegno ordinario dei fondi di solidarietà, assegno di natalità, ecc.), sono stabilite alcune fasi per l’accertamento della congruenza tra l’avente diritto alla prestazione e l’intestatario/cointestatario del conto corrente bancario o postale, ovvero di libretto nominativo di risparmio postale, di deposito a risparmio, di carta prepagata ricaricabile, al fine di evitare il rischio di errori nell’accredito della prestazione.
A questo scopo, per il pagamento delle pensioni è normalmente prevista la compilazione e la validazione dei modelli AP03 in caso di accredito presso il sistema bancario, AP04 in caso di accredito presso il sistema postale e nel caso di prestazioni non pensionistiche rispettivamente dei modelli SR163 E SR185.
Ora, a causa della emergenza in corso e della difficoltà per i cittadini di recarsi presso gli sportelli postali e bancari al fine di ottenere la validazione, l’INPS con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020, rende noto di aver semplificato le procedure e di conseguenza a partire dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e la trasmissione dei modelli AP03, AP04, SR163, SR185 e Poste Italiane e gli Istituti di credito non sono più tenuti alla validazione di tali modelli, poiché tramite il Data Base Condiviso, contemplato dai vigenti contratti di servizio, il cui utilizzo è esteso anche alle prestazioni non pensionistiche, vengono svolte le attività di controllo di congruenza dei dati in possesso dell’INPS e di quelli conosciuti da Poste Italiane e dagli Istituti di credito.
Sono fatte salve le indicazioni già vigenti per le prestazioni a sostegno del reddito accreditate su conti correnti esteri.