Il 3 luglio scorso è stata finalmente pubblicata, dopo ben sette mesi, la circolare INPS n. 78/2024 con la quale l’Istituto di previdenza fornisce indicazioni per l’applicazione della norma della legge di bilancio che ha modificato, riducendo la percentuale applicata, le tabelle delle aliquote di calcolo per gli iscritti alle ex Casse ex INPDAP (CPDEL, CPUG, CPS, CPI) per gli iscritti con anzianità inferiore a 15 anni alla data del 31/12/1995 (art. 1 commi da 157 a 163 legge 213/2023).
La nuova tabella si applica alle quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e ha effetto per la pensione, anche con il cumulo dei periodi contributivi, anticipata ordinaria e per anticipata per i lavoratori precoci (ma l’INPS ne ha esteso l’applicazione anche alla pensione usuranti), laddove i requisiti siano maturati a partire dal 1/1/2024. La nuova disciplina non può, in ogni caso, comportare un importo pensionistico superiore rispetto alla normativa previgente, pertanto l’INPS provvederà ad elaborare due calcoli (con e senza le nuove aliquote) al fine della comparazione.
Per gli iscritti alla ex Cassa Pensioni Sanitari e gli iscritti alla ex CPDEL che cessano dal lavoro in qualità di infermieri, la riduzione è a sua volta ridotta nella misura di 1/36 per ogni mese in cui si posticipa il pensionamento anticipato rispetto alla prima decorrenza utile fino ad andare ad annullarsi con un posticipo di 36 mesi. Per la qualifica di infermiere si deve far riferimento alla classificazione ISTAT 3.2.1.1.1.1 – Professioni sanitarie infermieristiche e l’Istituto di Previdenza si è riservato di pubblicare un successivo messaggio con le indicazioni operative per i datori di lavoro sulle modalità di attestazione della qualifica.
La circolare 78/2024, inoltre, precisa l’elenco delle prestazioni che non sono interessate dalla riduzione delle aliquote: pensione anticipata con requisiti maturati entro il 31/12/2023; pensione anticipata per cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio; pensione di vecchiaia; pensione “quota 100, 102, 103” (requisiti che dovevano essere maturati negli anni scorsi); pensione per lavori usuranti con requisiti maturati entro il 2023; pensione indiretta e pensione di inabilità a qualsiasi titolo.
Anche per la determinazione dell’importo dell’Ape sociale, che fa riferimento alla futura pensione di vecchiaia, e dell’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con decorrenza successiva al 1/1/2024, continuano ad applicarsi le previgenti aliquote.
Per quanto riguarda i riscatti di periodi da valutare nel sistema retributivo, le nuove aliquote si applicano per le domande presentate dal 1/1/2024, tuttavia, l’INPS precisa che se la domanda di riscatto è presentata contestualmente alla domanda di pensione si applicheranno le previgenti aliquote laddove sussistano le condizioni previste dalle deroghe all’applicazione della nuova norma (vedi sopra elenco di prestazioni escluse).
Infine, per quanto riguarda le decorrenze delle prestazioni, l’art. 1 commi 162-163 della legge di bilancio prevede dal 2025 un progressivo posticipo rispetto agli ordinari 3 mesi per le pensioni anticipate e la pensione precoci: 4 mesi per requisiti maturati entro il 2025, 5 mesi se maturati entro il 2026, 7 mesi se maturati entro il 2027, 9 mesi se maturati a partire dal 2028. L’INPS precisa, tuttavia, che per le pensioni liquidate in cumulo non si applica tale posticipo e pertanto rimane ferma la “finestra” di 3 mesi.
Per la consulenza vi invitiamo a indirizzare gli interessati al Patronato CISL INAS che sta aggiornando i sistemi di calcolo.