Fondo Non autosufficienza e Piano nazionale: pubblicazione in G.U.

Pubblicato il 5 Mar, 2020
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 febbraio il D.p.c.m. di riparto del Fondo per le Non autosufficienze per il triennio 2019-2021 e del relativo Piano nazionale.
Il nuovo impianto normativo, che discende da quanto previsto dal Decreto legislativo 147/17, è orientato ad offrire un nuovo quadro di programmazione nazionale di riferimento e ad avviare un percorso verso i livelli essenziali delle prestazioni a fronte di una accentuata divaricazione regionale nei sistemi sociali e socio sanitari. Ma ciò nei limiti imposti dalle competenze esclusive regionali e dalle risorse del Fondo ormai strutturali, ma insufficienti rispetto alla crescente domanda di assistenza.
Nell’ultimo periodo, anche a causa della transizione verso un sistema più regolato di livello nazionale e l’approvazione del Decreto, soltanto a fine anno ci sono state segnalate da vari territori criticità che rendono utile evidenziare alcune indicazioni contenute nel provvedimento in oggetto:
 
  1. Le Regioni sono chiamate ad adottare un atto di programmazione per l’attuazione del Piano nazionale a valere sulle risorse del Fondo e sugli eventuali propri finanziamenti, da inviare al Ministero. Ciò è condizione necessaria per l’effettiva erogazione della dotazione economica spettante ad ogni Regione. Per la sola annualità 2019 al fine di garantire la continuità dei servizi si prevede la  possibilità dell’erogazione di almeno il 50% della quota regionale prima dell’invio del proprio piano;
  2. Resta vincolata una quota non inferiore al 50% per le persone in condizione di disabilità gravissima, come identificate nel D.M. di riparto del Fondo del dicembre 2016, che include ma non si esaurisce con le persone affette da Sla e con demenza molto grave; 
  3. L’erogazione futura delle risorse sarà condizionata alla loro rendicontazione ed al monitoraggio dell’effettivo utilizzo da parte degli ambiti territoriali per almeno il 75% della quota regionale, secondo gli schemi ministeriali che costituiranno una base dati del nuovo sistema informativo dei servizi sociali;
  4. Le risorse del Fondo rappresentano in media circa il 25% della spesa sociale delle Regioni per la disabilità, pertanto, specie nelle molte realtà in cui questa quota è ancora maggiore, gli interventi a valere sul Fondo rappresentano quel nucleo di prestazioni – omogenee a livello nazionale – da integrare nel complesso del sistema regionale dei servizi finanziati con risorse proprie da Regioni ed ambiti territoriali. A tale proposito, ad esempio, rispetto al tema dell’espansione della platea dei disabili gravissimi a fronte di risorse trasferite dal Fondo nazionale risultate a volte insufficienti, le scelte di programmazione  delle Regioni sono state diverse: rimodulazione delle prestazioni in ragione degli altri servizi o prestazioni già disponibili; cofinanziamento degli interventi a valere sul Fondo con proprie risorse per esaurire le liste d’attesa;                         
    ampliamento oltre il 50% della quota del Fondo nazionale prevista per i gravissimi.
  5. Il Piano prevede la sperimentazione, che potrebbe diventare un livello essenziale, dell’”assegno di cura e per l’autonomia” a favore dei disabili gravissimi, che potrebbe diventare un livello essenziale, con alcune caratteristiche  uniformi a livello nazionale che ne dovrebbero garantire l’inserimento nel sistema dei servizi integrati socio-sanitari (es. Punti unici di accesso, valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, ecc.).  Su questo aspetto va posta particolare attenzione (vedi art.23 c.4 del D.Lgs 147/17). 
 
Resta in ogni caso la potestà regionale di erogare i servizi in forma diretta, anche se sulla base dell’esperienza emerge che il 90% delle risorse del FNA per i gravissimi è stato destinato proprio a strumenti analoghi all’assegno di cura.  

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