L’articolo 53-ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, (la cosiddetta “manovrina”), ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, destinate alla proroga della Cigs nelle aree di crisi complesse possano, per la parte non utilizzata, essere destinate a finanziare l’indennità di mobilità in deroga nelle stesse aree.
Dovrà trattarsi di prosecuzione, senza soluzione di continuità, di precedenti trattamenti di indennità di mobilità ordinaria o in deroga in godimento al 1 gennaio 2017, a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, per un massimo di dodici mesi, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si tratta di risorse già ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017. Con la Circolare n. 13 del 27 giugno 2017 , il Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni operative cui le Regioni devono attenersi. La circolare richiede che le Regioni, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, debbano presentare al Ministero del lavoro e all’ANPAL il piano regionale di politiche attive del lavoro e l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
Solo dopo aver ricevuto dal ministero la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.