La circolare Inps n. 97 del 10.8.2022 fornisce indicazioni:

  • in ordine agli interventi di cassa integrazione emergenziale previsti dai decreti-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25) e 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Energia, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51);
  • in ordine al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 67/2022 che, in attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta con l’ultima legge di bilancio, interviene sui criteri di esame per le domande di cassa integrazione ordinaria e dei trattamenti erogati dal Fis e dai Fondi bilaterali per causali ordinarie.
    Al di là degli utili, benchè tardivi, chiarimenti tecnici ed operativi sui due decreti emergenziali (paragrafi da 1 a 7), segnaliamo il paragrafo 8 che fornisce precisazioni relativamente al citato DM n. 67 del 31.3.2022 il quale, all’indomani della riforma degli ammortizzatori sociali, era intervenuto a modificare il D.M. n.95442 del 15 aprile 2016 relativo alla disciplina dei criteri per la concessione della Cassa integrazione ordinaria.
    In particolare il DM n.67/22, come già segnalato con circolare della Segreteria Generale dello scorso 29 aprile, aveva modificato il precedente DM n.95442/16, rispondendo ad una sollecitazione della Cisl, con due importanti integrazioni:
  • per il solo anno 2022 rientra nella fattispecie “crisi di mercato” anche l’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina;
  • la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione (modifica introdotta a regime, a differenza della precedente).
    Quanto al primo punto, la circolare Inps in oggetto precisa che nella prevista relazione tecnica il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. Le problematicità potranno riferirsi anche all’attività svolta dalle aziende fornitrici. A tale fine, la relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (documenti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall’Istat e/o dalle Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità collegate alla contingente situazione internazionale.
    La circolare ricorda inoltre che i criteri individuati nel DM n. 95442/2016, come integrati dal DM n. 67/2022, valgono anche ai fini della valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del dlgs 148/15 relativamente alle causali ordinarie.
    Sul secondo punto la circolare precisa che, su espresso indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’interpretazione della fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” comprensiva delle difficoltà nel reperimento di fonti energetiche è circoscritta alle “aziende energivore”, cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica e le imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE). Viene poi ricordato che le aziende di cui sopra sono riconosciute annualmente in elenchi predisposti dalla Cassa dei servizi energetici e ambientali (CSEA), secondo le indicazioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché evidenziato che l’appartenenza agli elenchi indicati dovrà essere espressamente specificata dal datore di lavoro nella relazione tecnica.

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