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Pensioni. Campagna Cisl: oggi parliamo dell’uscita volontaria dal lavoro (Ape). Pubblicata la seconda scheda informativa

Pubblicato il 10 Ott, 2016

Roma, 10 ottobre 2016. Continua la campagna informativa della Cisl sull’accordo governo-sindacati siglato il 28 settembre 2016. Venerdì scorso c‘è stato il secondo appuntamento su Labor tv a cui hanno partecipato in studio a parlare dell’accordo e spiegarne i contenuti, Angelo Marinelli, Coordinatore Dipartimento Fisco e Previdenza della Cisl Nazionale e il Segretario Generale della Fnp, Gigi Bonfanti e la Segretaria Nazionale Fnp Cisl Politiche Previdenziali, Patrizia Volponi. Oggi pubblichiamo la seconda scheda delle 7 previste in cui è trattato uno dei punti nodali dell’accordo: l’uscita anticipata volontaria dal lavoro (Ape). Tutti coloro che volessero scriverci per porre domande di chiarimento, possono farlo all’indirizzo e-mail: redazione.sito@cisl.it

Uscita anticipata volontaria dal lavoro

Cos’è:

Si tratta di una forma di flessibilità in uscita. Il lavoratore potrà scegliere volontariamente e individualmente di andare in pensione mediante il ricorso all’ Anticipo Pensionistico, la cosiddetta APE pensionistica.

Tale prestito non si restituirà subito, ma DAL MOMENTO REALE in cui il lavoratore sarebbe andato in pensione se non avesse usufruito dell’Ape, con rate costanti per una durata di 20 anni, comprensive degli interessi bancari passivi alle migliori condizioni di mercato e degli oneri per la polizza assicurativa contro il rischio di premorienza.

L’Ape rappresenta un “flusso finanziario ponte”

Cos’è:

L’Ape – Anticipo pensionistico, sperimentale per due anni, permetterà ai lavoratori e alle lavoratrici con età pari o superiore ai 63 anni, che matureranno il requisito di pensionamento di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi di lasciare il lavoro prima, ottenendo un reddito ponte per il periodo che intercorre dall’uscita anticipata fino al pensionamento di vecchiaia. Il “reddito ponte” è finanziato tramite un prestito pensionistico corrisposto da un istituto di credito. Il lavoratore o la lavoratrice interessati scelgono l’istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti ad un’apposita convenzione stipulata con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore. Il prestito pensionistico è erogabile sulla base dell’importo della pensione netta certificata dall’INPS che si avrà al momento della maturazione dei normali requisiti pensionistici e viene rimborsato attraverso una trattenuta effettuata dall’INPS sulla pensione netta per venti anni, a partire dall’accesso al pensionamento di vecchiaia.
La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito, degli interessi bancari passivi e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza.

Chi riguarda:

Tutti i lavoratori e le lavoratrici con età pari o superiore ai 63 anni, che matureranno il requisito di pensionamento di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi

Ape agevolata

Lo Stato riconosce, ad alcuni soggetti che vivono in condizioni di disagio sociale o economico, un’agevolazione, nella forma di un bonus fiscale o di un trasferimento monetario diretto, a fronte di ogni anno di anticipo pensionistico richiesto, che consente di ridurre gli oneri connessi al prestito ottenuto per l’anticipo pensionistico, garantendo una somma minima di “reddito ponte” interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato, ferma restando la possibilità del lavoratore o della lavoratrice di richiedere una somma maggiore di anticipo pensionistico.

Chi riguarda:

• persone disoccupate che hanno già utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali e rimaste sprovviste di reddito;
• persone in condizioni di salute che abbiano determinato una disabilità da individuare dopo un confronto fra Governo e Sindacati.
• lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di cura e che assistono familiari di primo grado non conviventi con disabilità grave;
• lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose (rischiose o pesanti), da individuare dopo un confronto fra Governo e Sindacati

APE e imprese

L’intesa Governo – sindacati prevede che i costi per il finanziamento dell’anticipo pensionistico possano essere posti a carico delle aziende per i lavoratori e per le lavoratrici coinvolti nei programmi di ristrutturazione o gestione delle crisi aziendali, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche mediante l’eventuale concorso dei fondi bilaterali in essere o appositamente creati.

Chi riguarda:

I lavoratori e le lavoratrici coinvolti nei programmi di ristrutturazione o gestione delle crisi aziendali per i quali gli accordi collettivi abbiano previsto il ricorso all’Ape, con l’intervento del datore di lavoro e/o dei fondi bilaterali di settore per la copertura degli oneri relativi al finanziamento del reddito ponte.

Vantaggi:

Nel caso di decesso (premorienza) del lavoratore che sta usufruendo dell’Ape, il debito restante non ricadrà sugli eredi e non andrà a intaccare la pensione di reversibilità. Il capitale residuo sarà rimborsato dall’Assicurazione o dall’Istituto di credito presso cui è stata stipulata la polizza.
Il reddito ponte è esente da imposte ed è erogato per 12 mensilità.

Entra nel link della Campagna informativa

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