17 Ottobre 2016 – Quarto appuntamento della campagna informativa della Cisl sull’accordo governo-sindacati siglato il 28 settembre 2016: le condizioni di accesso per attività usuranti, il tema della quarta delle 7 schede esplicative. Questa volta si fa il punto sulla nuova normativa volta a migliorare le condizioni di accesso al pensionamento per chi svolge queste attività.
Cos’è:
La nuova normativa permette il miglioramento delle condizioni di accesso al pensionamento per chi svolge attività considerate usuranti secondo l’attuale normativa (D.Lgs 67/2011).
Con l’accordo stipulato con il Governo si stabilisce infatti l’eliminazione dell’aggancio dei requisiti pensionistici di questi lavoratori alla aspettativa di vita e l’eliminazione delle cosiddette “finestre” per la decorrenza del trattamento, anticipando, quindi, il pensionamento di questi lavoratori.
Inoltre sono previste facilitazioni per l’individuazione dei parametri soggettivi che danno diritto al requisito e semplificazioni amministrative per provare il lavoro usurante.
Chi riguarda:
a. lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:
- “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori in cassoni ad aria compressa”;
- “lavori svolti dai palombari”;
- “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
b. lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:
- lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo
- lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Vantaggi:
Viene eliminato il differimento della decorrenza della pensione cancellando le finestre di 12 o 18 mesi e si stabilisce di non applicare, dal 2019, l’incremento dei requisiti per effetto dell’andamento dell’aspettativa di vita. Inoltre, si introducono altre modifiche alla normativa che dovrebbero rendere più agevole le condizioni di accesso a questa tipologia di pensionamento. Dal 2017 sarà quindi possibile accedere al pensionamento, con la “quota” derivante dalla somma dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica già prevista per le diverse tipologie del lavoro usurante, avendo svolto l’attività usurante per metà della vita lavorativa oppure, in alternativa, avendo svolto questa attività per 7 anni negli ultimi 10 anni (condizione prevista fino ad oggi solo per il periodo transitorio) e senza il vincolo di impiego nell’attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito. Inoltre, verrà valutata la possibilità di prevedere semplificazioni amministrative per quanto riguarda la documentazione probatoria dell’attività usurante.