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Terziario. Guarini (Fisascat): “Siglato primo contratto nazionale per distribuzione moderna organizzata”

Pubblicato il 19 Dic, 2018

Roma, 19 dicembre 2018 .  Superata la diaspora contrattuale nel settore distributivo. Dopo 5 anni di carenza i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato con l’associazione imprenditoriale di settore Federdistribuzione il primo contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai i circa 300mila lavoratrici e lavoratori della distribuzione moderna organizzata, dipendenti delle imprese del commercio moderno – alimentari e non alimentari – che operano sul mercato attraverso le formule della grande distribuzione, della distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash & carry e shopping on line e che sviluppano la propria attività nei centri commerciali ed attraverso format e canali di ogni dimensione e tipo  – ipermercati, superstore, negozi di vicinato, grandi magazzini e superfici specializzate e non – in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.Il trattamento economico previsto dal nuovo contratto della distribuzione moderna organizzata, in vigore dal 1° gennaio 2019 fino a tutto il 31 dicembre 2019, contempla nuovi minimi contrattuali dal 2019 – che recepiscono gli incrementi salariali erogati da Federdistribuzione pari a 61€ al IV livello – oltre ad un aumento salariale pari a 24€ al IV livello, da riparametrare per gli altri, con decorrenza dal mese di dicembre del 2018 corrisposti nel mese di gennaio del prossimo anno. Ai lavoratori saranno anche corrisposte due erogazioni straordinarie una tantum pari a 500 euro nel mese di febbraio 2019 e a 389 nel mese di marzo 2020, a copertura del periodo di carenza contrattuale dal 2015/2018. Per dare pieno riconoscimento alla specificità della distribuzione moderna organizzata le parti hanno condiviso soluzioni negoziali maggiormente aderenti alle necessità del settore in tema di classificazione del personale e mansioni, flessibilità oraria, gestione di gravi crisi aziendali e rispetto alla definizione di un sistema di bilateralità ad hoc anche con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa di natura obbligatoria nonché alla formazione professionale rivolta ai quadri aziendali.Continueranno a trovare applicazione i capisaldi che hanno da sempre regolato i rapporti di lavoro nel commercio al dettaglio; il testo del contratto richiama come parte integrante gli istituti, gli articoli e le clausole  del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario, distribuzione e servizi del 18 luglio 2008, così come integrati e modificati dal contratto in vigore al 31 dicembre 2013, riferiti al sistema di relazioni sindacali, contrattazione, diritti sindacali, tutela della salute e della dignità della persona, composizione delle controversie e disciplina del rapporto di lavoro.Soddisfazione in casa Fisascat Cisl. «Il contratto collettivo nazionale di lavoro della grande distribuzione organizzata ha un significato che travalica il senso di un rinnovo contrattuale» ha dichiarato il segretario nazionale della categoria Mirco Ceotto. «La condivisione tra le parti – ha aggiunto – ha riguardato aspetti connessi anche alla flessibilità oraria ed alla gestione delle crisi aziendali restituendo centralità al confronto sindacale». «Da questo tratto – ha concluso – emerge chiara la vocazione di un contratto che, pur dando una risposta dignitosa in termini salariali, si pone come strumento di governo delle politiche settoriali». Per il segretario generale della categoria cislina Davide Guarini «con l’accordo per il primo contratto della distribuzione moderna organizzata raggiunto con Federdistribuzione i sindacati hanno scritto la parola fine alla diaspora contrattuale che vedeva sospesi in un limbo circa 300mila di addetti». «Con il voto unanime dell’Esecutivo Fisascat Cisl giunge al termine il percorso durato cinque anni e che ha avuto quale esito la sottoscrizione del primo contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata» ha aggiunto il sindacalista sottolineando che «la Fisascat Cisl nel corso dell’ultima trattativa ha sempre focalizzato l’attenzione per evitare che vi fossero macroscopiche disomogeneità in termini normativi ed economici fra i vari contratti nazionali applicati in ambito distributivo». «Con questo accordo – ha evidenziato Guarini – si completa la complicata stagione dei rinnovi contrattuali nel settore del terziario, distribuzione e servizi, si riallinea il trattamento economico alle previsioni del settore commerciale e si dà ai tanti addetti provati da crisi aziendali e da prestazioni di lavoro rese anche in giornate sensibili come le domeniche un punto di riferimento certo e inviolabile anche rispetto ad un sistema di bilateralità a misura di misura di imprese e di lavoratori e alla gestione delle gravi crisi aziendali. Da oggi le lavoratrici ed i lavoratori della grande distribuzione sono meno soli forti anche di un contratto nazionale di riferimento». «Ora – ha concluso il sindacalista – sarà necessario riprendere il confronto con le associazioni imprenditoriali della distribuzione cooperativa affinchè si proceda alla sottoscrizione del rinnovo del contratto nazionale che le lavoratrici ed i lavoratori del settore aspettano da troppo tempo».

I PUNTI SALIENTI DEL PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
Sfera di applicazione
Il primo contratto nazionale di lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata sarà applicato ai dipendenti delle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari che operano sul mercato attraverso le formule della grande distribuzione, della distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash & carry e shopping on line che sviluppano la propria attività nei centri commerciali ed attraverso negozi di ogni dimensione – ipermercati, superstore, negozi di vicinato, grandi magazzini e superfici specializzate e non – in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
Classificazione del Personale
A cominciare dall’aggiornamento dei sistemi di classificazione del personale entro il 1° giugno 2019 sarà istituita una apposita commissione tecnica con l’obiettivo di aggiornare i sistemi di classificazione del personale con l’inserimento di figure professionali coerente con gli ambiti di applicazione, anche riferiti alle figure del mercato e-commerce.
Mansioni del Lavoratore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente scolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, ove la non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro in servizio, dopo un periodo continuativo di:· 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello· 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello· 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello· 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello
Trattamento economico
Il trattamento economico previsto dal nuovo contratto della distribuzione moderna organizzata contempla nuovi minimi contrattuali dal 2019 – che recepiscono gli anticipi erogati da Federdistribuzione pari a 61€ al IV livello –  oltre ad un aumento salariale  pari a 24€ al IV livello, da riparametrare per gli altri, con decorrenza dal mese di dicembre del 2018 corrisposti nel mese di gennaio del prossimo anno. Dal mese di gennaio 2019 i minimi contrattuali del settore DMO saranno pertanto i seguenti:Immagine:19122018_153449_0.png]
Nella definizione dei minimi contrattuali si è tenuto conto anche degli anticipi sui futuri aumenti contrattuali (cosiddetti AFAC), parametrati al IV livello, erogati in costanza di applicazione della Disciplina 2013 alle seguenti scadenze: · € 15 – maggio 2016 · € 30 – luglio 2017· € 16 – gennaio 2018Fermo restando l’obbligo della regolare erogazione dei suddetti importi alle rispettive scadenze ad opera delle aziende associate a Federdistribuzione, i suddetti AFAC cesseranno di essere riconosciuti dal mese di gennaio 2019 con l’entrata in vigore dei nuovi minimi contrattuali.Ai lavoratori saranno anche corrisposti due erogazioni straordinarie una tantum pari a 500 euro nel mese di febbraio 2019 – a copertura del periodo 2015/2018 – e a 389 nel mese di marzo 2020.L’intesa prevede l’erogazione di un trattamento economico di garanzia erogato nel mese di novembre 2019 ai lavoratori dipendenti da imprese fino a 10 dipendenti e a partire da 11 dipendenti rispettivamente pari a 95€ e 105€ al IV livello.L’intesa stabilisce un protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita di I e II categoria; il trattamento economico prevede un aumento salariale omnicomprensivo pari rispettivamente a 80,24€ e 67,36€ oltre ad un elemento economico di garanzia pari rispettivamente a 76€ e 63€ per gli operatori di vendita di aziende fino a 10 dipendenti e pari rispettivamente a 85€ e 71€ per gli operatori di vendita di aziende a partire da 11 dipendenti.
Trattamento normativo 
Continueranno a trovare applicazione i capisaldi che hanno da sempre regolato i rapporti di lavoro nel commercio al dettaglio; il testo contrattuale richiama come parte integrante gli istituti, gli articoli e le clausole  del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario, distribuzione e servizi del 18 luglio 2008, così come integrati e modificati dal contratto in vigore al 31 dicembre 2013, riferiti al sistema di relazioni sindacali, contrattazione, diritti sindacali, tutela della salute e della dignità della persona, composizione delle controversie e disciplina del rapporto di lavoro. L’intesa ritrascrive i capitoli riferiti a orario di lavoro – con forme di articolazione dell’orario settimanale rispettivamente di 40 ore, 39 ore e 38 ore – mansioni del lavoratore, trasferimenti, congedi e permessi per handicap, trattamento economico di malattia, mensilità supplementari, elemento economico di garanzia.
Protocollo per la gestione di gravi crisi aziendali
In specifiche situazioni di crisi aziendali, è volontà delle Parti individuare percorsi di responsabilità sociale che, rafforzando e qualificando il sistema di relazioni sindacali, agevolino e rendano effettivo il confronto al secondo livello di contrattazione, coerentemente con il complessivo sistema di deleghe contrattualmente definite, ai fini della identificazione di strumenti di gestione della crisi.A fronte di gravi e prolungate crisi aziendali che abbiano causato un risultato di EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) negativo per almeno due bilanci di esercizio consecutivi, l’Azienda potrà convocare le Organizzazioni Sindacali territoriali o nazionali firmatarie del presente CCNL e provvederà a darne informativa alle RSA/RSU interessate, ove presenti, al fine di raggiungere intese con effetti derogatori e/o sospensivi con riferimento agli istituti del Contratto Collettivo Nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro ed i relativi costi.Il confronto avrà durata di 30 giorni e si concluderà con un verbale di accordo o di mancato accordo.
Flessibilità oraria
Fatto salvo il confronto demandato al secondo livello di contrattazione per fare fronte alle variazioni di intensità lavorativa in particolari periodi dell’anno l’azienda potrà superare l’orario settimanale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Al termine del programma di flessibilità le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione del 30% prevista per le ore di straordinario.A livello aziendale o territoriale potranno essere realizzate intese per il superamento dell’orario contrattuale da 45 ore fino a 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, fino a 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane. L’azienda riconoscerà in ogni caso ai lavoratori interessati nel corso dell’anno una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro; il 50% delle ore da recuperare sarà articolato nel programma di flessibilità, il restante 50% delle ore verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzo dal lavoratore con riposi compensativi.
Lavoro Domenicale
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore le aziende potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze.In tale ambito, territoriale ed aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento fermo restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale.Le aziende hanno facoltà di organizzare lo svolgimento della prestazione domenicale nella misura complessiva della somma delle domeniche di apertura previste dalla normativa del 1998 (da 13 a 14) e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale, per un totale che può variare da 24 a 25 domeniche all’anno di apertura.Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni; i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi; i portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992. Ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori – anche con orario di lavoro a tempo parziale – che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Bilateralità
Le parti si impegnano ad istituire un sistema di bilateralità ad hoc entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell’intesa ed entro il 31 dicembre 2019 a costituire un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa operativo dal 2020, di natura obbligatoria con le coperture sanitarie attualmente garantire dalla cassa di assistenza sanitaria Sanimpresa – rivolto a impiegati/operai e quadri con differenti formule di finanziamento a carico dell’azienda e del lavoratore. Le parti ritengono inoltre che gli esistenti enti di previdenza complementare e di formazione continua rappresentino un idoneo riferimento per le aziende della Distribuzione Moderna Organizzata: i sindacati si impegnano a favorire la partecipazione di Federdistribuzione ai fondi Fon.Te. e Forte nonché la partecipazione della medesima agli organi statutari. Una apposita commissione paritetica si occuperà di approfondire gli specifici fabbisogni del settore.   Le parti riconoscono l’importanza della formazione continua dei quadri aziendali e valuteranno le modalità attraverso cui potrà essere realizzata sulla base del principio di adesione volontaria.
Mercato del Lavoro
Sul mercato del lavoro le parti stabiliscono che le assunzioni annue dei lavoratori a tempo determinato e con contratti di somministrazione non potranno superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’esercizio precedente.Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di soggetti svantaggiati potranno inoltre essere stipulati contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione per una durata di 12 mesi con soggetti che non hanno un impego retribuito da almeno sei mesi o che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in orma autonoma o parasubordinata. L’intesa disciplina il rapporto a tempo parziale della durata non inferiore a 532 ore annue, 64 su base mensile, e contempla la possibilità di realizzare contratti di lavoro a tempo parziale per la giornata di sabato e domenica rivolti a studenti o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro nonché ai giovani fino ai 25 anni di età compiuti.Le Parti confermano inoltre che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere, purché occupi almeno 10 lavoratori, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. É in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Strumenti Paritetici Nazionali
Le parti si impegnano a costituire entro il 31 marzo 2019 la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello Europeo in materia sociale, la Commissione Paritetica permanente per le Pari Opportunità e la Commissione Paritetica Nazionale.
Stesura Testo Contrattuale
Le parti convengono sull’opportunità di costituire entro il 1° febbraio 2019 una Commissione Paritetica composta da tre membri nominati da Federdistribuzione e tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali, allo scopo di addivenire alla redazione complessiva del testo contrattuale entro la data del 30 giugno 2019.

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