La recente sentenza del Consiglio di Stato offre importanti novità interpretative dell’articolato del Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il comma 14 dell’art.41 del D.Lgs. 36/2023 indica gli obblighi della stazione appaltante in tema di costi e ribasso d’asta sugli stessi in fase di gara. A tal proposito la norma esplicita che i costi sulla sicurezza e quelli relativi alla manodopera sono “scorporati dall’importo assoggettato a ribasso”. Le nuove interpretazioni del Consiglio di Stato sulla disciplina, condivise dal Ministero delle Infrastrutture e dalle delibere Anac, precisano che la stazione appaltante deve indicare il solo costo scorporato, ma che il legislatore non intendesse separarlo dagli importi assoggettati a ribasso. Fino a questo momento le stazioni appaltanti hanno interpretato questa disciplina specificando che quei costi non possono essere posti a base d’asta, e quindi non sono soggetti a ipotetico ribasso. Una posizione condivisa dalla Filca-Cisl. “Questa, per noi, era una delle grandi novità che sanciva, nell’ultimo Codice dei Contratti pubblici, un elemento qualitativo assolutamente nuovo”, dichiara Ottavio De Luca, segretario generale aggiunto della Filca-Cisl nazionale. “Pur consapevoli che la stessa legge desse la possibilità all’impresa di dimostrare una organizzazione aziendale tale da poter giustificare un eventuale ribasso sul costo della manodopera – spiega De Luca – questa era una disposizione che, ad ogni modo, escludeva a monte la gara su questi importi, dietro i quali c’è la qualificazione del lavoro e, quindi, dell’impresa e della realizzazione dell’opera stessa. Questo – sottolinea il sindacalista cislino – desta per la nostra Federazione importanti preoccupazioni e considerazioni. In primo luogo, dal nuovo orientamento, l’unica differenza rispetto al precedente dispositivo normativo, il D.Lgs.50/2016, sarebbe solo un obbligo di trasparenza. Ancora, ci risulta davvero difficile comprendere come mai si voglia ulteriormente rendere complesso il sistema di verifica della stazione appaltante che, per ogni variazione di costo, dovrebbe verificare la sussistenza di quanto disposto dalla legge, procedendo ad un’attività interpretativa dell’offerta più approfondita. Infine, ulteriore preoccupante dubbio è relativo ai costi sulla sicurezza: se l’interpretazione verte nella direzione di indicare solo in termini di trasparenza i costi della manodopera – aggiunge il segretario generale aggiunto della Filca – ricordiamo che il Codice li mette allo stesso livello di quelli sulla sicurezza, riportando la norma secondo la quale “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.” Se da un lato ci risulta difficile comprendere la ratio che differenzia i costi del lavoro rispetto a quelli sulla sicurezza, nel testo di legge, dall’altro ci preoccupano le possibili interpretazioni estensive che colpirebbero anche i valori sulla sicurezza. Di conseguenza – dichiara De Luca – invitiamo le stazioni appaltanti a procedere, secondo le proprie capacità e i propri compiti, ad una attenta valutazione in sede di offerta e, ancora, auspichiamo una interlocuzione diretta con lo stesso legislatore sulla disciplina. Il costo della manodopera è direttamente correlato con importanti fattori economici nel paese. Al di sopra di ogni altra considerazione, però, una corretta retribuzione, che promuova la professionalità e la dignità del lavoratore è direttamente proporzionale alla qualità dell’opera e del lavoro svolto, oltre che sinonimo di qualità ed investimento di impresa”, conclude il segretario generale aggiunto della Filca.