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Pubblicazione DM n.171/2022 in tema di istituzione Repertorio nazionale degli organismi paritetici. Nota Cgil Cisl Uil

Pubblicato il 13 Ott, 2022

Con Decreto Ministeriale n.171 dell’11 ottobre u.s., è stato istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici, attuando quanto previsto dall’art. 51 comma 1bis, del D.Lgs, 81/08 s.m. (come modificato dalla L.215/2021). L’istituzione del Repertorio, va a colmare una mancanza decennale, da sempre evidenziata soprattutto da CGIL, CISL, UIL, tra gli elementi determinanti per escludere, dall’ambito della formazione, del supporto alle imprese e della rappresentanza nelle realtà lavorative e sul territorio, chi da sempre fa della salute e sicurezza sul lavoro un mero business, operando come organismi paritetici, senza avere la titolarità data dal requisito fondamentale richiesto dal testo normativo che ne prevede la costituzione “per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Così, come definiti all’art.2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs.81/08 s.m., puntualmente ripreso nel comma 1 dell’art.2 del nuovo DM. L’aver ritenuto urgente, da parte del Ministro Orlando, giungere all’emanazione del Decreto, pur sul finire del mandato, conferma in modo evidente come la prevenzione e la lotta agli accadimenti mortali e gravi e alle malattie professionali, passi necessariamente – al pari degli altri interventi posti in campo con la riforma del dicembre scorso – anche dall’azione costante sul territorio che gli organismi paritetici “titolati” svolgono, garantendo quell’azione di prossimità volta al rendere garantite le tutele in ogni realtà lavorativa. Tra i requisiti e i criteri indicati per l’iscrizione al Repertorio emerge con evidenza quanta attenzione è stata data dagli estensori ministeriali del testo agli indicatori che da sempre CGIL, CISL e UIL ritengono dirimenti ai fini della rappresentatività. In questo senso, non possiamo che riconoscere che il lavoro serrato di confronto, svolto in questi mesi, con il ministero (anche mediante la non sempre armonica interlocuzione, seppur di certo costruttiva, con le parti datoriali) ha prodotto eccellenti frutti. In questo senso riteniamo, difatti, fondamentali, tra gli altri, l’attenzione posta ai contratti collettivi nazionali di lavoro, la diffusione su tutto il territorio nazionale delle sedi, il numero dei lavoratori a cui vengono applicati i CCNL delle aziende del sistema di riferimento dell’Organismo Paritetico, nonché il riconoscimento di poter svolgere funzione di supporto nei confronti di RLS ed RLST, e di svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro per un miglioramento continuo della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto contiene, inoltre, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, per gli Organismi Paritetici in possesso dei requisiti individuati, l’elenco dei documenti richiesti e la modalità della loro trasmissione all’apposita Direzione Generale per la Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. E’ alla luce, però, di quanto disposto dall’art.5, sottolineato puntualmente dal termine “efficacia” contenuto nel titolo, che l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici “titolari” determinerà (attestando la sussistenza dei requisiti identificativi), la fine della proliferazione e dell’esercizio delle funzioni di pseudo-organismi che fino ad oggi hanno svolto compiti e attività, di cui all’art. 51, non curandosi di operare in regime di illiceità.

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