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Salute e Sicurezza: le principali novità previste dalla Legge di conversione n.56/2024

Nella giornata di martedì u.s., è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, del D.L. 2 marzo 2024, n.19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Riteniamo, utile, pertanto evidenziare le principali novità introdotte con ricadute dirette ed indirette sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito del testo dell’art.29.
❖    Trattamento economico per il personale impiegato nell’appalto/subappalto e allargamento casi di responsabilità solidale – Viene previsto il diritto da parte del personale impiegato nell’appalto e nel subappalto ad un trattamento economico e normativo, non inferiore a quanto stabilito dal CCNL e territoriale, riferiti al settore e alla zona relativa all’attività oggetto del lavoro in appalto/subappalto (estendendo al settore privato quanto già previsto nel novellato Codice degli appalti). A tale riguardo il contratto collettivo a cui ci si deve riferire è quello stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (e non quello maggiormente applicato nel settore, come precedentemente previsto nel testo – e oggetto di richiesta di modifica da parte Cisl).  Inoltre è stato disposto un ampliamento dei casi della responsabilità in solido e parità di trattamento economica da parte del committente-imprenditore-appaltatore, ricomprendendo anche quando l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti altri da quelli autorizzati a tale attività, come anche in caso di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, oltre  ai casi di appalti e distacco, in assenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di tali prestazioni. 

❖    Lista di conformità – Viene introdotto un meccanismo di premialità (attraverso benefici normativi e contributivi) a favore dei datori di lavoro a fronte dell’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, oltre a quanto riconducibile alle tutele della salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto sarà costituito un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente (denominato Lista di conformità), che verrà gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).  Nel merito, a seguito di accertamenti di controllo da parte degli ispettori, in caso non emergano violazioni o irregolarità, il datore di lavoro (iscritto alla Lista di conformità, a seguito di assenso e nel rispetto di quanto disposto nel Regolamento europeo 2016/679) non sarà più soggetto ad accertamenti per un periodo di dodici mesi (dalla data di iscrizione alla Lista). Rimangono comunque escluse da tale sospensione le verifiche in materia di salute e sicurezza su lavoro o se richiesti interventi di controllo specifici, oltre alle indagini disposte dalla Procura della Repubblica. Il datore di lavoro verrà, di contro, cancellato dalla Lista di conformità al sorgere di violazioni o irregolarità accertate dagli ispettori dell’INL.

❖    Congruità della manodopera – Uniformando sia gli appalti pubblici che privati, quando riferiti allo svolgimento di lavori edili, viene disposto l’obbligo per il responsabile del progetto (nel sistema pubblico) e per il committente (nel sistema privato) di verificare, prima di addivenire al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Tale verifica dovrà svolgersi sulla base dei casi e delle modalità stabilite con Legge 11 settembre 2020, n.120, nella quale sono indicati i criteri del sistema di verifica della congruità. Sono previste specifiche e rilevanti sanzioni in caso di assenza di esito positivo della suddetta verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori in caso di interventi nell’ambito degli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro o con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro

❖    Lavoro irregolare – Stretta sulle sanzioni, con rilievo anche sul fronte penale, in caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione della costituzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, nell’ambito dei lavori privati. L’importo delle sanzioni viene incrementato, passando dal 20% al 30%. In caso, invece, di esercizio abusivo di somministrazione di manodopera viene introdotta la pena dell’arresto (fino ad un mese) e l’aumento dell’ammenda, pari oggi a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Viene inoltre ampliato il regime sanzionatorio, sia in merito alla pena dell’arresto (fino a tre mesi) che per l’ammenda, in caso di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. 

❖    Patente a crediti – Viene prevista una modifica integrale dell’art.27 del dlgs 81 del 2008 s.m., demandando a successivi Decreti Ministeriali la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi per i settori per i quali verrà ritenuto opportuno applicare tale sistema. La norma prevede che tale ampliamento possa essere disposto se sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative)
Con decorrenza dal 1 ottobre 2024 viene introdotto l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, denominata patente a crediti.  Dall’obbligo del possesso di tale attestazione sono espressamente esclusi: 
–     chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; 
–     le aziende di un altro Stato in possesso di un documento che venga ritenuto equivalente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine (con iter specifico per gli Stati extra UE); 
–     le imprese in possesso della SOA (l’attestazione di qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici ai fini dell’aggiudicazione di lavori di importo superiore a specifici range), nel caso specifico, per quelle imprese rientranti in una classifica pari o superiore alla III (terza).
La patente a crediti viene rilasciata dall’INL (in formato digitale) a seguito di: 
–    iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) 
–    dimostrazione del possesso dei requisiti ad oggi disposti dalla legislazione vigente (tra i quali, l’attestazione dell’avvenuta formazione delle figure della gerarchia prevenzione aziendale, oltre ai lavoratori autonomi; il possesso, nei termini stabiliti, del DURC; del DURF…)
–    a fronte della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
L’attestazione del possesso di tutta la documentazione richiesta può anche essere autocertificata dal richiedente, ma a fronte di dichiarazioni false (atteggiamento di carattere doloso) o non del tutto rispondenti a verità (atteggiamento a carattere anche colposo) è prevista la revoca della Patente a crediti. Per tali aziende sarà nuovamente richiedibile trascorsi almeno 12 mesi.  Le modalità per procedere alla richiesta della Patente a crediti saranno le medesime previste in prima richiesta.    Tutto quanto afferente alle Patenti rilasciate potrà essere visionato nell’apposita sezione del Portale Nazionale del Sommerso, informazioni correlate con quelle inerenti già contenute nel SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione – ex art.8 del dlgs. 81 del 2008 s.m.).  È, comunque, previsto che nelle more del rilascio della Patente a crediti, da parte dell’INL, venga consentito lo svolgimento delle attività lavorative, salva diversa comunicazione notificata dallo stesso INL.
Al rilascio della Patente vengono assegnati al titolare 30 crediti che gli consentono di operare nei cantieri temporanei e mobili fino ad una dotazione non inferiore a 15 crediti. Le decurtazioni possono avvenire solo in caso di provvedimenti definitivi (accertati con sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni amministrative) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, alla luce delle fattispecie di violazioni esplicitate in apposito Allegato, riferito al novellato art.27 del dlgs. 81 del 2008 s.m. (testo che trovate in allegato alla presente). 
Tra le violazioni più gravi previste, a seguito delle quali sono stabilite le massime decurtazione di crediti: 
–     infortunio mortale (- 20 crediti); 
–     infortunio che determina inabilità permanente al lavoro (- 15 crediti);
–     malattia professionale (-10 crediti). 
In caso di contestazione di più violazioni tra quelle previste nell’Allegato, accertate nell’azione ispettiva, è stabilito che i crediti siano decurtati in misura non eccedente il doppio di quanto disposto per la violazione più grave.
In caso di svolgimento dei lavori edili in assenza di Patente a crediti (o con una dotazione inferiore ai 15) sono previste sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie, consistenti quest’ultime nell’esclusione temporanea dalla partecipazione a lavori pubblici, regolati dal Codice dei Contratti pubblici). Previsto un criterio di gradazione delle sanzioni su base percentuale del valore dei lavori oggetto di irregolarità, è stato disposto che le entrate derivanti dalle sanzioni andranno ad integrare il bilancio dell’INL, al fine di incrementare le risorse finanziarie utili all’implementazione dei sistemi informatici specifici per il rilascio e l’aggiornamento delle Patenti.
Viene introdotta una specifica deroga all’interruzione delle attività lavorative: le aziende che abbiano avuto una decurtazione al di sotto della soglia minima dei 15 crediti, potranno proseguire le attività nel caso in cui i lavori in essere abbiano già raggiunto il 30% del valore del contratto complessivo di appalto/subappalto per l’esecuzione dell’opera. Questa deroga prescinde in caso si intervenga con provvedimenti di cui al vigente art.14 del dlgs.81 del 2008 s.m., a fronte del rilievo di lavori irregolari. L’INL può anche sospendere la Patente, fino a dodici mesi, nel caso si verificano infortuni sul lavoro da cui deriva la morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. 
Con decretazione successiva verranno anche stabiliti i criteri e le procedure per il recupero dei crediti decurtati e per l’eventuale maturazione di crediti ulteriori a quelli assegnati in avvio del rilascio.
A carico del committente o del responsabile dei lavori relativi ai cantieri temporanei e mobili, nei quali è stabilito l’intervento lavorativo delle diverse imprese in appalto/subappalto, è stato introdotto l’obbligo di verifica del possesso della Patente a crediti (disposizione che modifica, integrando, quanto previsto all’art.90 del dlgs. 81 del 2008 s.m.). 
Viene affidato all’INL un’azione di monitoraggio sulla funzionalità del sistema della Patente a crediti nei dodici mesi dalla data di entrata in vigore, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

❖    Nuove assunzioni organi di controllo e vigilanza – Viene varata la proroga relativa all’autorizzazione delle assunzioni di personale ispettivo impiegato per la vigilanza nei posti di lavoro, ad oggi non utilizzate dall’INL, estendendola al 31 dicembre 2025.  L’INL, inoltre, per il triennio 2024-2026 potrà bandire un concorso per 250 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Ad intensificare poi l’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal 1 settembre 2024 saranno attuate 50 assunzioni. Sempre ai fini di un più efficiente utilizzo e azione del personale ispettivo sul tutto il territorio nazionale (da definire con decreto ministeriale), verrà destinato un importo (nel limite di 20 milioni) riferito alle sanzioni amministrative provenienti da rilievi in materia di lavoro irregolare e salute e sicurezza sul lavoro.  Previsto, inoltre, l’incremento delle dotazioni di organico dell’INAIL e dell’INPS.


Con l’occasione ricordiamo che il tavolo di confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha portato anche all’impegno di destinare parte dell’avanzo di amministrazione dell’INAIL, circa 1,5 Mld di Euro, a favore di interventi di prevenzione quali:
–    Bandi di ricerca (BRiC) – che permettono l’introduzione e la sperimentazione di nuove tecnologie digitali ai fini della prevenzione.
–    Bandi ISI – mediante i quali si incentivano le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza rispetto alle condizioni preesistenti.
–    Bandi OT23 – che operano a favore della promozione di interventi migliorativi delle condizioni di tutela della salute e sicurezza riconoscendo alle imprese che decidono di realizzarli sconti graduali sui premi assicurativi.
–    Bandi formazione – per le diverse figure della prevenzione, a scopo di aumentare le conoscenze e le competenze in tema di salute e sicurezza sul lavoro mediante percorsi aggiuntivi a quelli obbligatori.
–    Incremento dell’organico, anche del personale adibito ad interventi di controllo.

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