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Recupero e confisca dei beni: la direttiva UE 2024/1260

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio, inerente il recupero e la confisca dei beni.

La Direttiva vuole dotare gli Stati membri di strumenti più efficaci per combattere la criminalità organizzata e i profitti illeciti ad essa associati, ed obbliga i paesi UE a garantire che le autorità (per l’Italia il riferimento è l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Anbsc) siano dotate delle risorse necessarie per la loro attività. Essa si propone come strumento per migliorare l’efficacia del sistema europeo, nel costante impegno di contrasto alla criminalità organizzata.

 L’armonizzazione cui ambisce la nuova direttiva passa anche dalla sostituzione ad ogni effetto di precedenti strumenti emanati dall’Unione Europea, per addivenire ad una armonizzazione di azioni, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti. La strategia è diretta ad affrontare i problemi posti dalla criminalità organizzata promuovendo la cooperazione e lo scambio di informazioni a livello transfrontaliero, sostenendo l’efficacia delle indagini contro le reti criminali, eliminando i proventi delle attività criminali e adeguando i servizi di contrasto e le autorità giudiziarie all’era digitale’ approntando strumenti per “ per reperire e identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi di reato o i beni derivanti da attività criminali.”

 La Direttiva emanata risponde in linea di principio a quanto sostenuto con convinzione negli anni dalla Cisl, riguardo alla necessità di addivenire ad una norma europea in tema di confisca dei beni, sul solco della lucida intuizione tradotta, 42 anni fa, nella legge Rognoni – La Torre, di combattere le organizzazioni criminali colpendone i patrimoni.

Tra i temi disciplinati, vi è quello della “confisca non basata sulla condanna”, laddove si prevede che:

Gli stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni strumentali, proventi, o di proventi o beni trasferiti ai terzi, nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle seguenti circostanze:

a) malattia dell’indagato o imputato;

b) fuga dell’indagato o imputato;

c) decesso dell’indagato o imputato;

d) i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto internazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l’avvio del procedimento penale.

La confisca in assenza di condanna è limitata ai casi in cui il procedimento penale avrebbe potuto portare ad una condanna penale perlomeno per i reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l’organo giurisdizionale nazionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione e siano ad esso connessi direttamente o indirettamente.

Inoltre, un tema è dedicato alla “confisca nei confronti dei terzi”, laddove si prevede che:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato.

La confisca dei proventi o altri beni è possibile qualora un organo giurisdizionale nazionale abbia accertato, sulla base dei fatti e delle circostanze concreti di un caso, che i terzi interessati sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. Tali fatti e circostanze includono:

a) il fatto che il trasferimento o l’acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene;

b) il bene è stato trasferito a parti strettamente collegate con l’indagato o imputato, rimanendo sotto il suo controllo effettivo.

La Direttiva, pubblicata lo scorso 2 maggio, obbliga tutti gli Stati membri a conformarsi entro il 23 novembre 2026. Un congruo tempo che ci permetterà di analizzare e costruire proposte migliorative da proporre al nostro legislatore, e di tenere alta l’attenzione affinchè, nel recepire la Direttiva europea, il legislatore non depotenzi quanto di positivo ad oggi è presente nel nostro ordinamento.

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