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Conversione Decreto Milleproroghe: norme relative al lavoro

Pubblicato il 9 Mar, 2022

Il Decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. Decreto “Milleproroghe) è stato convertito in legge 15 del 25 febbraio 2022.
Di seguito segnaliamo alcune delle norme relative al lavoro:

Art.1, commi 26, 26-bis, 26 ter e 27 – Lavori socialmente utili

Il comma 26, già contenuto nel testo del Decreto-legge presentato in parlamento, proroga la possibilità di stabilizzare i lavoratori impegnati in attività socialmente utili fino al 31 marzo 2022.
Durante l’iter di conversione in legge sono stati aggiunti il comma 26-bis, che proroga , sempre fino al 31 marzo 2022, la possibilità che le stabilizzazioni possano avvenire in deroga alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni, in modo da consentire l’assunzione dei lavoratori anche come sovrannumerari, e il comma 26-ter, che proroga fino al 31 dicembre 2022 le convenzioni tra Ministero del lavoro e Regioni per la continuazione delle attività socialmente utili ed il pagamento ai lavoratori del relativo assegno.

Si tratta di norme per le quali abbiamo fatto forti pressioni, insieme a Cgil e Uil, ma che sono ancora insufficienti, in quanto la scadenza del 31 marzo 2022 è troppo vicina. Restiamo impegnati a sostenere le ragioni dei lavoratori ancora da stabilizzare, sia chiedendo tempi più lunghi, sia premendo per facilitazioni che consentano un accesso anticipato alla pensione in presenza di determinati requisiti.

Art. 9 co.2 – Rafforzamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Il comma 2 dell’art.9, al fine di consentire la piena operatività dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), estende anche per il 2022 l’applicazione del comma 2, art. 14, del DL 30.03.01, n.165 concernente la possibilità di assegnazione di risorse umane per lo svolgimento diretto ed indiretto delle attività relative alle ispezioni del lavoro.

L’introduzione dello specifico comma ha come obiettivo la possibilità di consentire il proseguimento dell’azione di completamento e ridefinizione degli organici all’interno dell’INL.

Art.9 co.8 – Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze per il 2022

Il comma 8 estende la possibilità di realizzare specifiche intese riguardanti la rimodulazione dell’orario di lavoro a causa di mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi, facendo richiesta di finanziamento al FNC (Fondo Nuove Competenze) appositamente costituito c/o l’ANPAL anche per l’anno 2022.

La scelta di rifinanziare il Fondo Nuove Competenze non è semplicemente un’estensione temporale rispetto allo strumento in questione, creato in virtù dell’emergenza Covid-19, ma si colloca all’interno del Piano Nuove Competenze, parte essenziale del Programma GOL che ha l’esplicito obiettivo di tradurre in azioni di politica attiva tutte le azioni formative previste anche all’interno dei progetti relativi allo stesso FNC.

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