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Incremento straordinario pensioni trattamento minimo: messaggio INPS n. 2329/2023

Pubblicato il 26 Giu, 2023

La legge di Bilancio per l’anno 2023 (legge 197/2022 art. 1 comma 310) ha previsto un incremento straordinario per gli anni 2023 e 2024 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo. Si tratta di un primo passo per sostenere il potere di acquisto dei pensionati più fragili.
Di conseguenza, le prestazioni erogate dall’INPS di importo mensile complessivamente pari o inferiore al trattamento minimo (563,64 euro nel 2023) devono essere integrate nel 2023 in misura pari all’1,5% e del 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni di età, mentre nel 2024 l’incremento sarà pari al 2,7% senza distinzioni di età.
Nel 2023 l’incremento massimo mensile per i pensionati entro 75 anni di età è pari a 8,46 euro, mentre per i pensionati con oltre 75 anni l’importo massimo è di 36,08 euro. Il pensionato che compie 75 anni nel corso del 2023 otterrà l’incremento superiore dal mese successivo al compimento dell’età. Una clausola di salvaguardia prevede l’integrazione parziale nel caso in cui il trattamento pensionistico complessivo sia superiore all’importo mensile del trattamento minimo e inferiore a detto limite considerato l’incremento in oggetto.

Con il recente messaggio n. 2329/2023 che vi trasmettiamo in allegato, l’Istituto di previdenza comunica che con la mensilità di luglio 2023 tale incremento, comprensivo degli arretrati relativi ai mesi precedenti, sarà erogato d’ufficio fornendo le indicazioni operative di dettaglio.
Rinviandovi alla lettura del messaggio per le numerose specificità, segnaliamo che:

  • l’incremento spetta solo sulle pensioni erogate dall’INPS;
  • per la verifica del diritto sono considerate le pensioni assoggettabili a IRPEF memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni erogate dall’INPS o da enti diversi dall’INPS che rientrano nel regime di perequazione cumulata e sono escluse le prestazioni assistenziali;
  • per le pensioni con decorrenza tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2024 l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione;
  • esso è attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo in misura parziale o totale o cristallizzate, sia a quelle non integrate ma di importo pari o inferiore al trattamento minimo;
  • l’incremento è applicato sul pro-rata italiano per le pensioni in convenzione internazionale;
  • è assoggettato alla tassazione corrente;
  • l’incremento non rileva per il 2023 e 2024 ai fini dei redditi per l’accesso a tutte le prestazioni collegate al reddito.

Dell’attribuzione del beneficio sarà data comunicazione agli interessati con nota sul modello OBIS/M e sul cedolino pensioni ed è in corso di elaborazione una procedura per le sedi INPS al fine di verificare la corretta corresponsione dell’incremento.

È importante che le misure a sostegno dei pensionati siano rafforzate e la proroga di questo incremento sarà una delle richieste che la CISL proporrà al prossimo tavolo tecnico sulla previdenza con il Ministro del lavoro.

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