Dopo un lungo iter durato oltre un anno, che ha visto diverse modifiche introdotte durante il percorso parlamentare, è stata approvata in via definitiva la L. 182/2025 che reca “Disposizioni perla semplificazione e la digitalizzazione in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”. Il provvedimento, pubblicato sulla GU n. 281 del 3.12.2025, è entrato in vigore lo scorso 18 dicembre 2025, anche se per alcune norme dovranno essere definiti i decreti ministeriali attuativi. Vi segnaliamo le modifiche di competenza del dipartimento, di interesse sanitario e socio sanitario, evidenziandovi che, per quelle che potenzialmente incidono maggiormente sui cittadini, occorre attivarsi sia a livello regionale, al fine di esaminare le eventuali convenzioni che le Regioni intendessero stipulare e il relativo finanziamento, sia a livello territoriale nel confronto con le Asl e con i Distretti Sanitari, anche al fine di verificare che le innovazioni introdotte non determinino costi aggiuntivi a carico dei cittadini e non vadano a discapito dei servizi che debbono essere garantiti dal sistema pubblico.
Capo II Misure di semplificazione in materia sanitaria
Art. 58 (Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)
La norma prevede che, su proposta del Ministero della Salute e con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengano definiti i casi e le modalità per cui è possibile il ricorso alla tele certificazione in caso di assenza per malattia.
Si stabilisce altresì che le sanzioni disciplinari per i medici si applicano anche quando vengono rilasciati certificati di assenza dal lavoro basati su dati clinici non verificati o non documentati, anche se ottenuti tramite telemedicina.
Commento
Riteniamo positiva la modifica sulla possibilità di ricorso alla tele certificazione in caso di assenza per malattia, strumento che si colloca in linea con gli obbiettivi declinati dal PNRR Missione 6 Salute e dal DM77/2022 di potenziamento della telemedicina
Art. 59 – (Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)
La norma riguarda l’IRCCS “Istituto G. Gaslini” di Genova e prevede che, fermo restando la composizione del C.d.A. stabilita dallo Statuto, la nomina del Presidente e dei componenti il C.d.A. avvenga con decreto del Ministro della Salute.
Art. 60 – (Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia)
L’articolo introduce nuovi servizi che possono essere erogati dalle Farmacie, per conto delle strutture sanitarie, intervenendo in maniera significativa sul D.Lgs. 153 del 3.10.2009. Nello specifico, oltre all’erogazione di servizi sanitari e alla distribuzione diretta di farmaci, attività previste da tempo, viene introdotta la possibilità di dispensare anche dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. Viene semplificata la possibilità di eseguire esami di prima istanza (autoanalisi) anche avvalendosi di personale infermieristico, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
Si ampliano i servizi offerti per il tramite dello sportello CUP presente in farmacia, prevedendo anche la scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, fra quelli convenzionati. Vengono aumentati i servizi che possono essere erogati dai farmacisti, opportunamente formati a seguito di superamento di specifico corso abilitante e di aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, nelle farmacie, ma con costi a carico dell’utenza, quali:
– la somministrazione di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale a soggetti di età non inferiore ai 12 anni;
– l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario e con garanzia della riservatezza;
– l’effettuazione di test diagnostici decentrati, noti anche come POCT, a supporto del MMG e del Pediatra di Libera Scelta, ai fini della valutazione dell’appropriatezza prescrittiva e per il contrasto all’antibiotico resistenza;
– l’effettuazione di servizi di telemedicina;
– l’esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l’individuazione del virus dell’epatite C.
Ai fini dell’identificazione ai cittadini dei servizi sanitari offerti, i soggetti titolari di farmacia appongano presso i locali un’insegna con la denominazione “Farmacia dei servizi”; l’erogazione di tutti i servizi sanitari, sia quelli già previsti dal D.Lgs. 153 del 3.10.2009 sia quelli introdotti con la L. 182/2025 può avvenire in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia ed è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione sanitaria competente.
Due o più farmacie, anche di proprietari diversi, possono esercitare in comune i servizi sanitari utilizzando i medesimi locali.
Commento
Come Cisl, in sede di audizione, abbiamo espresso forti perplessità su alcune modifiche introdotte, in particolare per quanto attiene l’erogazione di dispositivi medici a pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale. Trattandosi di attività che prevedono modelli organizzativi diversi dal proprio domicilio, con personale dedicato, siamo perplessi che tale servizio possa essere svolto dalle farmacie e riteniamo invece più coerente un rafforzamento degli organici del personale preposto.
In merito all’ampliamento delle prestazioni a cui il cittadino può accedere anche nella farmacia dei servizi, se da un lato riteniamo che tale disposizione favorisca la semplificazione e l’accesso dei cittadini, ribadiamo la necessità di garantire l’erogazione di tali prestazioni prioritariamente attraverso il potenziamento dei servizi territoriali, come previsto dal DM 77/2022, per il tramite delle strutture pubbliche. Si sottolinea inoltre come non sia chiaro quali siano gli eventuali costi aggiuntivi per l’utenza.
N.B. Vi evidenziamo inoltre come i commi da 351 a 356 della Legge di bilancio 2026 trattino ulteriormente il tema della Farmacia di Servizi, riconoscendo le farmacie pubbliche e private, operanti in convenzione con il SSN, come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 – LEA.
Vi rimandiamo quindi ad una lettura integrata della nota sulla Legge di Bilancio 2026 in corso di definizione e alle specifiche disposizioni previste, al fine di avere un quadro complessivo delle nuove attività erogabili dalla farmacia dei servizi. Resta per noi la necessità di definire regole comuni nazionali di accreditamento per quanto attiene sia le strutture che la fornitura di servizi di secondo livello, nonché l’obbligo di prevedere l’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Art. 61 – (Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)
La norma stabilisce che l’azienda farmaceutica responsabile della commercializzazione di un medicinale in Italia deve avvisare in anticipo l’AIFA in caso di sospensione, temporaneamente e/o definitiva della vendita del farmaco.
Art. 62 – (Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)
La norma prevede che, in caso di prescrizioni di farmaci per la cura di malattie croniche a carico del Ssn, il medico indichi nella ricetta dematerializzata ripetibile, secondo il piano di cura del paziente, il dosaggio e il numero di confezioni che possono essere consegnate nell’arco temporale massimo di dodici mesi, fermo restando la sospensione in qualsiasi momento della ripetibilità della ricetta o modifica della terapia.
Al momento del ritiro dei farmaci in una farmacia convenzionata, il farmacista spiega come assumerli correttamente e consegna un numero di confezioni sufficiente per coprire 30 giorni di cura, secondo la dose indicata dal medico. Se durante il monitoraggio dell’aderenza terapeutica il farmacista nota che il paziente ha difficoltà a seguire la terapia, segnala il problema al medico, per le valutazioni di sua competenza.
In caso di dimissioni ospedaliere, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale che prescrivano farmaci, sarà possibile presentarsi in farmacia e ottenerli senza ulteriore ricetta. La farmacia può consegnare il medicinale solo se il documento è stato emesso lo stesso giorno o nei due giorni precedenti.
Con decreto del Ministero della salute di concerto con il MEF, da adottarsi entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le modalità attuative.
Commento
La norma, inserite durante l’iter di conversione, risponde alle esigenze più volte rappresentata dalla Cisl di semplificazione e alleggerimento della parte burocratica per l’accesso ai farmaci in caso di pazienti cronici o in caso di dimissioni, senza doversi ulteriormente recare dal proprio MMG per la ricetta.
Art. 63 – (Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107 sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)
La norma ridefinisce chi si intende per persona sordocieca, prevedendo il riconoscimento della condizione di disabilità unica e specifica anche alle persone che hanno sviluppato compromissioni dell’udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età. Conseguentemente alle persone riconosciute sordocieche spetta il riconoscimento in forma unificata delle indennità economiche previste dalla normativa vigente.
Commento
Come Cisl abbiamo espresso un giudizio positivo sulla modifica che risponde anche a quanto da noirichiesto.
Altre norme di interesse settoriale
Art. 18 (Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)
Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo. Sono inoltre individuate, con apposito regolamento, le tipologie di navi che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo e definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all’uopo adibiti.
L. 182/2025 Semplificazione e digitalizzazione – Norme di interesse sanitario e sociosanitario
Pubblicato il 9 Gen, 2026


