Logo Cisl

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Categorie ed Enti CISL
  6. /
  7. Adiconsum. De Masi: “Bene...

Adiconsum. De Masi: “Bene sentenza della Corte di Giustizia europea sulle carte SIM con servizi a pagamento”

13 Settembre 2018 | Categorie ed Enti CISL

Adiconsum. De Masi: “Bene sentenza della Corte di Giustizia europea sulle carte SIM con servizi a pagamento”

13 Settembre 2018 | Categorie ed Enti CISL

Roma, 13 settembre 2018. Ci troviamo di fronte ad una sentenza epocale – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – quella emessa dalla Corte di Giustizia europea, chiamata ad esprimersi dal Consiglio di Stato italiano sull’interpretazione data in merito alla normativa sugli obblighi di informazione ai consumatori nelle comunicazioni elettroniche e a quella sulle pratiche commerciali sleali, nel caso delle SIM commercializzate, dall’allora Wind Telecomunicazioni e Vodafone Omnitel, contenenti servizi a pagamento preimpostati e già attivati all’insaputa dei consumatori. Quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea – prosegue Pierpaola Pietrantozzi – Segretario nazionale Adiconsum con delega alle telecomunicazioni – ribadisce un diritto che Adiconsum, come Associazione Consumatori, ha sempre difeso e denunciato in caso di inosservanza, e cioè quello della scelta libera, informata e consapevole del consumatore in merito alla fruizione di un servizio. Grave che ancora oggi – continua De Masi – le aziende facciano fatica a rispettare questo assunto fondamentale. Ancora oggi, infatti – dichiara Pietrantozzi – sia nel campo della telefonia che dell’energia ci troviamo di fronte all’attivazione di servizi che non sono stati richiesti dai consumatori.  Adiconsum – prosegue De Masi – plaude, quindi, alla sentenza della Corte di Giustizia europea, la quale afferma che “la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta libera da parte del consumatore”. Il che significa, in sostanza, che un’azienda non può attivare un servizio, anche se esso è incluso in un servizio principale, senza che il consumatore ne sia stato debitamente informato e abbia dato il proprio consenso. In caso contrario, si configura una pratica commerciale scorretta ed aggressiva che va sanzionata.

Related Posts

Turchia. Furlan: vicinanza al popolo turco e...
Roma, 12 gennaio 2016. “Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo...
Read more
Lavoro. Sbarra domani alle 9.45 in diretta...
Domani, 25 giugno, a partire dalle 9. 45, il...
Read more
Web Tax. Ganga (Cisl): "Ben vengano prime...
Roma, 15 marzo 2018. "Un mondo che si evolve rapidamente...
Read more
[related_posts show_image=”true” title=”Notizie Correlate”]

tesseramento 2026

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA