1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. Notizie > Partecipazione
  6. /
  7. Notizie > Partecipazione >...
  8. /
  9. Bilateralità’: accordo interconfederale per...

Bilateralità’: accordo interconfederale per l’adeguamento del fondo di solidarietà FSBA

Il 2 settembre è stato siglato l’accordo interconfederale per l’adeguamento della disciplina delle prestazioni e della contribuzione del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato alle previsioni della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e al d.l. 27 gennaio 2022 n.4 di bilancio 2022, scaturito da un lungo e complesso confronto tra le Parti costituenti FSBA.

Come potrete osservare l’accordo definisce conferme e introduce innovazioni che non solo fanno della bilateralità artigiana, e di FSBA nello specifico, uno strumento fondamentale di tutela per i lavoratori dell’artigianato, ma riconosce anche un livello di prestazioni senza precedenti e senza eguali nel mondo delle microimprese.

Riguardo alla contribuzione:
· viene confermata l’aliquota dello 0,6% di cui ¼ a carico del lavoratore per tutti i datori di lavoro che abbiano fino a 15 dipendenti;
· viene introdotta una contribuzione aggiuntiva dello 0,40% con il medesimo riparto tra lavoratore e datore di lavoro per i datori con più di 15 dipendenti e per gli stessi si prevede inoltre una contribuzione addizionale del 4% sulle retribuzioni perse nel caso di utilizzo delle prestazioni straordinarie, in questo caso totalmente a carico del datore di lavoro.

Riguardo alle prestazioni:
· si riconoscono 26 settimane di prestazioni ordinarie (AIS) per sospensione per causali ordinarie e/o straordinarie nel biennio mobile per tutti i datori di lavoro che abbiano fino a 15 dipendenti;
· per i datori con oltre 15 dipendenti si riconoscono invece oltre a 26 settimane integrazione salariale ordinaria AIS per sospensione per causali ordinarie nel biennio mobile, 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale nel quinquennio mobile, 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi con specifiche limitazioni, e 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà nel quinquennio mobile.

Il tutto nel rispetto delle durate massime di cui all’ art 4 co.1 d.lgs. 148/2015

L’accordo prevede altresì la partecipazione ad iniziative di formazione continua per i beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie ribadendo l’importanza di Fondartigianato per la formazione continua del comparto.

Infine individua i costi della regolarizzazione contributiva per i datori di lavoro vincolati a FSBA ma insolventi nel periodo 2019/2021 e afferma come la regolarità contributiva sia necessaria anche ai fini del rilascio del DURC.

In data odierna la Presidenza di FSBA ha inviato al Ministero del Lavoro l’accordo; siamo pertanto in attesa di un riscontro sui contenuti dello stesso rispetto alla normativa nell’ auspicio di ottenere in tempi rapidi la firma del Decreto che ci permetterebbe di procedere nell’ adeguare e aggiornare il regolamento.

Allegati a questo articolo

Condividi