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Recepimento della direttiva europea 2017/2398

Pubblicato il 25 Feb, 2020
Nel mese scorso, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si è svolta la consultazione delle Parti sociali in merito al recepimento della direttiva europea 2017/2398 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017), in modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
 
La consultazione è avvenuta sullo Schema di decreto legislativo (Allegati 1 e 2), presentatoci dal Ministero, composto da due articoli: 
– l’art.1, volto a modificare il testo dell’art.242 del D.Lgs 81/08 s.m. (dal vigente titolo “Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche”), sostituendo l’attuale comma 6; 
– l’art.2, finalizzato ad apportare modifiche rilevanti agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs 81/08 s.m. (dai vigenti titoli, rispettivamente,  “Elenco di sostanze, miscele e processi” e ”Valori limite di esposizione professionale”).
 
A fronte dello schema di decreto legislativo, frutto del recepimento dell’articolato del testo comunitario e degli approfondimenti tecnici della commissione di esperti ministeriali, da parte di CGIL, CISL, UIL si è ritenuto di sollevare, complessivamente, le seguenti quattro questioni di merito:
 
  1. nella versione proposta del nuovo testo del comma 6, dell’art.242, primo capoverso, si è sottolineata la necessità di modificare l’espressione “può segnalare”, da parte del medico competente nei riguardi del lavoratore interessato, con l’espressione “segnala”;
  2. nella versione proposta del nuovo testo del comma 6, dell’art.242, secondo capoverso, si è sottolineata la necessità di modificare l’espressione “sorveglianza sanitaria”, quale pratica da proseguire da parte del soggetto al termine dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, con l’espressione più corretta e consona, a quanto già previsto nel testo del D. Lgs 81/08 s.m., con l’espressione “accertamento sanitario”, considerato intervento non più a carico del medico competente;
  3. nella versione proposta del nuovo testo dell’Allegato XLII (nel quale viene anche modificato il titolo “Elenco di Sostanze, Preparati e Processi”), si è sottolineata la necessità, nell’ambito della Nota 1, relativa al nuovo Punto 6, di modificare l’espressione “scenario lavorativo” (non coerente con la terminologia utilizzata da D. Lgs. 81/08 s.m. e, comunque, non giuridicamente puntuale e definita);
  4.  nella versione proposta del nuovo testo dell’Allegato XLIII, a fronte del positivo rilevante aumento nell’elenco degli agenti per i quali è stato introdotto un Valore limite di esposizione professionale (compresa la modifica attuata, a maggior tutela degli esposti, ai Valori limite degli agenti già previsti, quali le Polveri di legno duro – passando da 2,00 mg/m3 a 5,00 mg/m3 – e il Cloruro di vinile monomero – passando da 2,6 mg/m3 a 7,77 mg/m3),  da parte della Commissione di esperti ministeriale, sulla scia di indicazioni non vincolanti di provenienza comunitaria, si è registrata nel testo dello Schema di decreto la proposta – in specifico per la Polvere di silice cristallina respirabile e per il Brometilene – di ridurre considerevolmente i Valori limite di esposizione, oltre quanto previsto dalla direttiva.
 A fronte della proposta da parte del Ministero del lavoro, il confronto acceso che si è sviluppato, oltre a riguardare la questione di grande rilievo relativa alla tutela della salute degli esposti, ha necessariamente riguardato anche la fattibilità da parte delle imprese di rispettare i nuovi Valore limite introdotti; in merito alla riduzione rilevante dei valori di esposizione (per due dei tre agenti già previsti), per l’introduzione di undici nuovi agenti, essendo stati inseriti per la prima volta in Italia, ma soprattutto per la proposta maggiormente ambiziosa (non prevista dalla direttiva europea) di ridurre per due agenti i Valori limite comunitari, comportando così per moltissime aziende problemi di impatto determinati da un tale profondo cambiamento incidente sui procedimenti di lavorazione.
La proposta presentata dalla commissione ministeriale di esperti prevedeva per la Polvere di silice cristallina (a fronte del Valore limite di 0,1 mg/m3, indicato dalla Direttiva, in via di recepimento), una riduzione del 50%, portando il Valore limite di esposizione a 0,05 mg/m3, mentre per il Brometilene (a fronte dei Valori limite di 4,4 mg/m3 e 1 ppm, indicati dalla Direttiva, in via di recepimento), una riduzione che avrebbe portato ai Valori limite di 1,47 mg/m3 e 0,33 ppm. 
In sede di confronto, pertanto, si è delineata una situazione con punti a favore e punti contrari, verso sia la decisione di confermare l’introduzione di Valori limite di esposizione più ambiziosi di quelli previsti dal testo della Direttiva comunitaria (in via di recepimento), sia verso il mantenimento di quanto indicato nel testo.  
 
A sostegno dell’introduzione, da subito, dei Valori limite di esposizione di maggior tutela per gli esposti (oltre indiscutibilmente ad una garanzia elevata di tutela per la salute), due le motivazioni a favore: 
– l’una rappresentata, come detto, dalla proposta della commissione ministeriale di esperti; 
– l’altra, rappresentata dal quadro attuale in Europa nel quale già alcuni Paesi virtuosi da tempo si sono attestati su Valori più tutelanti di quelli introdotti dalla Direttiva.
 
Di contro, sono state sollevate anche in questa caso due motivazioni:
– l’una, rappresentata dalla reale difficoltà di poter imporre un regime così ambizioso di Valori limite di esposizione alle aziende italiane (in particolare le piccole e medie), passando da un limitato, ad oggi, elenco di agenti, con valori limite accettabili, ad un regime molto impattante (per l’introduzione sia di nuovi undici agenti – oltre ai tre già previsti – che di Valori limite significativamente ridotti); 
– l’altra, a sostegno del non introdurre Valori limite di esposizione più ambiziosi di quanto già previsto dalla Direttiva europea, supportata dalla posizione tiepida sostenuta dalla stessa Commissione di esperti comunitari che ha inteso prendere tempo (rimandando a studi ulteriori) per poter confermare con assoluta certezza la non sufficiente garanzia di tutela per gli esposti a fronte dei Valori limite introdotti con la Direttiva europea 2017/2398.
 
L’accordo trovato in sede di confronto tra Parti sociali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato quello di inserire nel testo del Decreto di recepimento della Direttiva europea una clausola che prevedesse che dopo diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto, si avviasse un monitoraggio sullo stato di applicazione dei Valori limite da parte delle imprese (e sulla fattibilità del poter modificare in modo più ambizioso i Valori limite) e, al contempo, sull’evoluzione degli studi, a livello europeo da parte della Commissione di esperti, in merito alle conseguenze sulla salute degli esposti.
 
Nei giorni scorsi, però, per diretta comunicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali siamo stati ufficialmente informati che nel corso del confronto avuto tra il Ministero e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assieme al Dipartimento per le politiche europee, è emerso che alcuna integrazione al testo può essere fatta, compresa quindi anche la previsione di una possibile revisione e monitoraggio dopo un tempo stabilito. 
 
Alla luce di tale comunicazione, ci è stato inviato il testo dello Schema di decreto legislativo (All.3) trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Camere per il parere parlamentare (testo privo di ogni Nota e integrazione inserita da parte del Ministero del lavoro e concordata al tavolo congiunto con le Parti sociali, nel quale risultano comunque recepite due delle richieste espresse dalle organizzazioni sindacali di modifica al testo del comma 6 dell’art.242).  
 
Nella giornata di giovedì 27 febbraio p.v. si svolgerà un’audizione da parte delle Commissioni 11a e 12a del Senato, nella quale si tornerà a ribadire, con una Nota (All.4), l’importanza di prevedere un monitoraggio e, se del caso, la revisione normativa entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dei Valori limite previsti dalla Direttiva europea, potendosi così avvalere degli studi da parte della Commissione europea impegnatasi in tal senso e verificando anche la fattibilità da parte delle aziende di poter rispettare Valori limite più ridotti e maggiormente tutelanti per la salute degli esposti. 

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