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Emergenza Coronavirus: decalogo di interventi necessari per la tutela della salute e sicurezza degli occupati nelle aziende autorizzate alla prosecuzione dell’attività lavorativa

Nelle ultime ore si è perfezionato, dopo un positivo  –  ancorché lungo  –  confronto tra Governo e Cgil, Cisl, Uil, l’elenco delle attività ammesse alla continuità produttiva. Da questo ne consegue, ora più che mai – seppur in continuità con quanto già prioritario nelle aziende operative, prima dell’ultima revisione degli elenchi – di procedere con l’applicazione di quanto definito nel Protocollo condiviso, del 14 marzo (e, in coerenza, con quanto definito nei Protocolli siglati, sulla stessa linea, dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali di categoria).
In particolare, è fondamentale che in ogni contesto lavorativo venga adottato un Protocollo di sicurezza anti-contagio, nel quale dovranno essere evidenziati le scelte di natura organizzativo/gestionale, gli interventi e le misure di prevenzione che, valutati per ciascuna realtà lavorativa, dovranno essere posti in essere e perseguiti con rigore.
Come indicato nella Guida operativa, le scelte che dovranno essere intraprese e, di conseguenza, la stesura del Protocollo di sicurezza anti-contagio, dovranno seguire una sequenzialità logica, sia per priorità di intervento che per garantire la maggior efficacia, in termini di assoluta tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze di natura produttiva e lavorativa. 
A tale riguardo, in ogni realtà lavorativa, dovrà essere costituito, specificatamente, il Comitato per la stesura, applicazione e verifica del Protocollo di sicurezza anti-contagio, che avrà il preciso compito di fare da promotore, regolatore, ma soprattutto, verificatore dell’adeguatezza e dell’applicazione delle scelte, misure e interventi individuati per l’attuale svolgimento delle attività lavorative, tenendo conto di tutte le esigenze di tutela, prevenzione e protezione, declinati nel rispetto delle specificità degli occupati (così come anche di tutte le figure esterne all’azienda chiamate, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ad interagire con le figure interne).
Costituito il Comitato (nel quale dovranno, almeno, farne parte, considerata l’azione sui temi della tutela e prevenzione : il datore di lavoro, l’RSPP, il medico compente, ove già previsto, e l’RLS), si dovrà procedere, secondo un minimo decalogo di interventi a priorità sequenziale, con le scelte e le misure da attuare (All. 1).
A mero scopo di richiamo, in sintesi (rinviando per un’illustrazione più esaustiva alla Guida operativa), si individuano, qui di seguito, i seguenti dieci punti che dovranno (per quanto applicabili e coerenti con i diversi contesti lavorativi) essere realizzati :
 
1. INTERVENTI ORGANIZZATIVI PRIMARI
Verificare, tra tutte le attività previste all’interno dell’azienda (autorizzata alla prosecuzione della produzione/lavoro) se vi possono essere delle specifiche attività che possono essere comunque sospese o che possono essere svolte in modalità di lavoro agile (cd smart working);
 
2. REGOLE PER ACCESSI/VARCHI E USCITE E SPAZI COMUNI – DISTANZA MINIMA GARANTITA
Ri-organizzare tutti gli accessi/varchi/uscite e gli spazi comuni (mense, spogliatoi, marcatempo, distributori di alimenti…) in modo da non creare assembramenti e, prima di tutto, al fine di rispettare categoricamente, essendo tra le principali misure specifica di assoluta efficacia, la distanza di almeno un metro (e, dove possibile/necessario, anche oltre il metro, in particolare se il rapporto tra persone deve avvenire frontalmente, a partire dai lavori svolti allo sportello, alle casse, in linea di produzione…);
 
3. PULIZIA QUOTIDIANA E A FINE TURNO
Disporre, essendo considerata tra le principali misura di prevenzione, che vi sia la pulizia quotidiana in tutti gli ambienti di lavoro, di transito e spazi comuni e la pulizia ad ogni fine turno delle attrezzature, strumentazione e distributori di alimenti;
 
4. SANIFICAZIONE PERIODICA
Disporre, essendo considerata tra le principali misura di prevenzione, che vi sia la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, di transito e spazi comuni (con una tempistica da stabilire in ogni azienda) mediante l’utilizzo di prodotti specifici, a tale fine;
 
5. VENTILAZIONE DEGLI SPAZI SANIFICATI
Disporre, considerata la potenziale rischiosità degli effetti che dagli interventi di sanificazione potrebbero discendere per gli occupati (per pericolo di inalazione dei fumi esalati dai prodotti), la ventilazione adeguata di tutti gli ambienti di lavoro, di transito e spazi comuni nei quali viene svolta la sanificazione, arrivando, se necessario, anche a sospendere/modificare lo svolgimento delle attività;
 
6. PRESIDI DI DETERGENZA IN CASO DI MANCATO LAVAGGIO CON ACQUA E SAPONE
Installare presidi di detergenza nei diversi luoghi accesso/passaggio/uscita e negli spazi comuni (mense, spogliatoi, marcatempo, distributori di alimenti…), favorendo, comunque prioritariamente il lavaggio delle mani con acqua e sapone e l’asciugatura con mezzi usa e getta (per i quali andrà prevista una modalità di smaltimento adeguata e non con raccoglitori aperti all’aria);
 
7. PIANO DI INFORMAZIONE CAPILLARE, CHIARA E COMPRENSIBILE A TUTTI
Predisporre un piano di informazione capillare, chiara, accessibile, visibile e in lingue diverse (in caso di popolazione lavorativa straniera), mediante affissione di cartellonistica e/o con consegna manuale cartacea ai singoli lavoratori (così come anche per i fornitori, appaltatori, esterni…) in merito a tutte le procedure predisposte, in particolare per gli accessi, occupazione spazi comuni, distanza minima da garantire, regole di igiene…;
 
8. INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DA ESPERTI PER I LAVORATORI PRIVI DI FORMAZIONE
Garantire, individuando modalità alternative (quali affiancamento di personale esperto in azienda) interventi di informazione e addestramento per i lavoratori, prima di essere adibiti alla mansione,  che ad oggi non possono svolgere i regolari percorsi formativi e/o di aggiornamento (specie quelli abilitanti allo svolgimento delle mansioni), al fine di non esporre tali lavoratori a rischio di infortunio o malattia professionale;
 
9. DPI COME SCELTA DI PREVENZIONE RESIDUALE E DISTRIBUZIONE ADEGUATA E SPECIFICA
Chiarendo e ricordando, come previsto dalla normativa specifica, che “i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”, precisando che i DPI, quando non adeguati, non svolgono la funzione per la quale vengono consegnati, dovranno essere distribuiti DPI (non solo mascherine, ma se del caso, guanti, occhiali, visiere, indumenti….) garantendo, da parte del datore di lavoro, l’acquisto (sulla base delle reali disponibilità in commercio) di dispositivi di più adeguata protezione e qualità (ben considerando che ad es. le mascherine chirurgiche non garantiscono la protezione dell’utilizzatore dal contagio  – fonte OMS – e il loro non essere sostituite/sterilizzate con giusta frequenza, può determinare effetti anche contrari e deleteri). Dovranno essere fornite indicazioni chiare e specifiche per l’utilizzo, lo smaltimento e manutenzione;
 
10. INTERVENTI ULTERIORI DI DETERRENZA
Potranno essere previsti interventi di deterrenza (concordandoli con il medico competente, se già precedentemente nominato in azienda), quali il controllo della temperatura corporea delle persone in entrata, per i quali andranno correttamente predisposti incarichi specifici per coloro che saranno adibiti a svolgere tale funzione, così come anche per gli incarichi specifici che dovranno essere stipulati per coloro che dovranno gestire gli accessi, sia dei fornitori che degli appaltatori e/o esterni. 
 
Al fine di garantire l’attuazione di tali interventi nelle aziende, per le quali è stata prevista la prosecuzione dell’attività lavorativa, si chiede, a partire dai Coordinamenti regionali CISL di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche dagli Organismi Paritetici regionali e/o provinciali e, se operativi (in modalità di lavoro in remoto), sui tavoli regionali, nei Coordinamenti salute e sicurezza, ex art.7 del DLGS 81/08 s.m., di sollecitare e monitorare l’attuazione delle indicazioni su richiamate, segnalando tempestivamente le situazione nelle quali vi è mancato rispetto. 
In questo senso, il ruolo che potranno, come sempre, svolgere i nostri RLS (e RLST, nelle modalità consentite) nei luoghi di lavoro è preziosissimo e insostituibile. 

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