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Emergenza Coronavirus. La risposta dell’INAIL alla lettera Cgil Cisl Uil di chiarimento in tema di tutela assicurativa dei lavoratori esposti al contagio, in occasione di lavoro ed in itinere

6 Aprile 2020 – Con la Circolare n.13 del 3 Aprile 2020  l’Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha risposto alla lettera inviata da Cgil Cisl Uil lo scorso 27 Marzo nella quale le tre confederazioni chiedevano chiarimenti all’Istituto in tema di tutela assicurativa dei lavoratori esposti al contagio da COVID-19, in occasione di lavoro e in itinere, per quanto concerne tutti gli occupati, escludendo gli operatori sanitari, per i quali l’Istituto aveva già emesso una nota specifica.

Nella richiesta è stata anche posta in evidenza la necessità di una precisazione riferita ai casi nei quali, nello svolgimento della mansione, sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza minima interpersonale di un metro.
In attesa di risposta, della quale Vi informere
Ll’Istituto ha risposto fornendo precisi chiarimenti.  A tale riguardo, si ricorda anche quanto disposto, sul tema, dall’art.26 e, per competenza, dall’art.34 del D.L. 18 del 17 marzo 2020. Era importante che venisse chiarito l’ambito della tutela e le procedure per garantire la copertura dell’Istituto in caso di contagio accertato da Covid-19, quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria, per tutti gli occupati del settore privato. Di particolare importanza, difatti, per quanto riguarda l’ambito della tutela, è il riconoscimento da parte dell’Inail di infortunio sul lavoro a coloro che risultano contagiati da Covid-19, in occasione di lavoro, in linea con quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9913 del 13 maggio 2016, secondo la quale per avere riconosciuto l’infortunio “non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie” in “occasione di lavoro”, comprendendo in tale accezione tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibile del lavoratore”.
Positiva, inoltre, è la raccomandazione rivolta alle strutture territoriali dell’Istituto affinché, alla luce della situazione emergenziale, siano valutate in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.
La circolare dell’Inail disciplina e chiarisce anche la casistica relativa all’infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (infortunio in itinere), durante il periodo di emergenza da Covid-19, nel quale si configura l’evento di contagio accaduto durante tale percorso, per il quale il dato epidemiologico guiderà il riconoscimento medico-legale.
Complessivamente, pertanto,la Cisl ritiene che la circolare del 3 aprile 2020 n. 13 dell’Inail abbia fornito necessari chiarimenti in risposta a quanto richiesto dalle OO.SS., fornendo indicazioni per tutti quelle lavoratrici e lavoratori che, ad oggi, devono rendere le loro prestazioni in presenza nel luogo di lavoro.

Di seguito una sintesi, per punti, delle più rilevanti precisazioni contenute nel testo della circolare dell’Istituto. A tale riguardo, si evidenziano le seguenti disposizioni:

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro

  •  L’Inail tutela, per l’aspetto assicurativo, le malattie infettive e parassitarie inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro (equiparando la causa virulenza con quella violenta). A queste vanno ricondotti anche i casi di infezione da Covid-19, contratta da soggetti assicurati, in occasione di lavoro;
  • Per “occasione di lavoro”, l’Inail intende che l’infortunio sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni, così come durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie, in tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività lavorativa si svolge.
  • Sono tutelati tutti gli occupati, ai sensi del DPR n.1124 del 1965 e del DLGS n.38 del 2000 e dalle norme speciali in tema di obbligo di tutela assicurativa Inail;
  • Vige il principio della presunzione semplice di origine professionale, per tutte quelle attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza (quindi, oltre agli operatori sanitari, ad es. chi opera in front-office, o svolge attività di cassa….);
  • Per i casi per i quali non si può richiamare la presunzione semplice (mancando l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o indizi “gravi, precisi e concordanti”), è previsto il riconoscimento anche per i casi in cui l’identificazione delle cause e le modalità del contagio si presentino problematiche. In questo caso, l’accertamento necessario medico-legale dovrà seguire l’ordinaria procedura, partendo da analisi epidemiologiche, cliniche, anamnestiche e circostanziali;

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da Covid-19 e certificazione medica

  • Nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica all’Inail (ai sensi del DPR n.1124 del 1965), che prende in carico e assicura l’infortunato;
  • Il certificato medico riporterà, tra le altre indicazioni, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio o la data di astensione dal lavoro per quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso che, con la prova dell’occasione di lavoro, perfezioneranno la malattia-infortunio;
  • Confermata a carico dei datori di lavoro assicurati all’Inail, l’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio (ai sensi dell’art.53 del DPR n.1124 del 1965). L’obbligo scatta dal momento della conoscenza positiva, da parte dell’infortunato, dell’avvenuto contagio;
  • La decorrenza della tutela Inail, decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio (che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Viene raccomandata alle strutture territoriali Inail di offrire la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, il valutare in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, le modalità di trasmissione, così come anche la decorrenza dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.

Infortunio sul lavoro in itinere da contagio Covid-19

 

  • Gli eventi di contagio da Covid-19 accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere. 
  • In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni 

  • Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari una prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non assicurati.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da Covid-19 dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

  • Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Covid-19, in occasione di lavoro, gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail, e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico concernente l’approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione. Pertanto, gli effetti degli eventi di infortunio e di infortunio in itinere non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato.

Termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni

  • L’azione per conseguire le prestazioni Inail non devono rispettare i termini di prescrizione e decadenza ordinari.

Sospensione dei termini di revisione delle rendite

  • L’assicurato ordinariamente può richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio (per gli infortuni) e del quindicennio (per le malattie professionali). Tale termine di un anno viene sospeso nella sola ipotesi in cui la scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compresso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020.
  • La sospensione riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall’assicurato sia quelle disposte dall’Inail.

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