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Emergenza Coronavirus: prime attenzioni necessarie per la gestione del processo di transizione dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2

In data 10 aprile u.s. è stato emanato il DPCM dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e, consequenziale a questo, la circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile u.s..
Tra le tante misure introdotte, il DPCM (che tra gli altri, fa cessare l’efficacia del DPCM 22 marzo u.s.) conferma per le attività lavorative “non sospese” il necessario rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso del 14 marzo u.s., siglato tra le Parti sociali e il Governo (art.2, co.10); così come la possibilità per i datori di lavoro, pubblici e privati, dell’utilizzo della modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dall’art.18 all’art.23 della L.22 maggio, n.81, anche in assenza degli accordi aziendali, ma pur sempre con l’obbligo, a carico del datore, di fornire adeguata informativa, ai sensi dell’art.22, anche avvalendosi dell’Informativa prodotta, e messa a disposizione sul proprio sito, dall’INAIL (art.1, co.1, lett. gg).
Sempre nel DPCM del 10 aprile u.s. viene precisato che per le attività lavorative “sospese” è ammesso, dandone comunicazione ai Prefetti, l’accesso ai locali da parte del personale dipendente o terzi, quando delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, di gestione dei pagamenti e di attività di pulizia e sanificazione (art.2, co.12).
Merito, invece, della circolare del Ministero dell’Interno è la precisazione secondo la quale potrà essere chiesta la collaborazione delle ASL, e delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, per il controllo sui datori di lavoro delle modalità di attuazione delle procedure organizzative e gestionali previste dal Protocollo condivido del 14 marzo u.s. e, non meno, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

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