Modalità e i termini per la richiesta e per l’integrazione della prestazione una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto da parte dei malati non professionali o loro eredi

Pubblicato il 19 Mag, 2020
Ll’INAIL, con  la circolare  n. 20 del 13 maggio, ha definito modalità e termini per la richiesta e per l’integrazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi che, per l’anno 2020, è stata incrementata da euro 5.600 a 10.000€.
L’incremento e l’integrazione di 4.400€ della prestazione riguarda tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015 e nell’indicare le modalità e scadenze per presentare l’istanza viene tenuto conto, come esplicitato dall’INAIL, della sospensione dei termini di decadenza fino al 1° giugno 2020 disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia).
 
La presentazione della domanda da parte dei malati deve avvenire presso la sede territoriale Inail competente per domicilio entro 120 giorni (termine ordinatorio) dalla data di accertamento della patologia, insieme alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi.
 
Per quanto riguarda gli eredi, invece, la domanda deve essere presentata a pena di decadenza, entro 120 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020); per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte, ma a causa della sospensione dei termini fino al 1 giugno 2020, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.
 
Per la richiesta di integrazione, sia i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che hanno beneficiato della prestazione di 5.600 euro tra il 2015 e il 2019, hanno 120 giorni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020). Lo stesso termine si applica anche alle istanze di integrazione relative a prestazioni ottenute nel periodo successivo al 31 dicembre 2019. Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno ed il termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020
 
Le istanze in corso di istruttoria alla data di emanazione della circolare INAIL sono considerate valide ai fini della erogazione del nuovo importo pari a 10.000 euro della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, mentre eventuali istanze prodotte successivamente alla data di emanazione della presente circolare, devono essere regolarizzate, sempre entro i predetti termini decadenziali.
 
Le problematiche legate all’amianto sono ancora lontane dall’essere risolte e anche in questa fase di emergenza determinata dal Covid-19 l’attenzione della Cisl sul tema rimane alta, continuando nelle richieste unitarie di confronto ma anche pressioni al Governo affinché vi sia certezza di tempi, di investimenti e di modalità operative per dare finalmente completa attuazione a quanto previsto nella L. n. 152 del 1992 sulla messa al bando dell’amianto.
 
 
 

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