DL n. 125 del 7 ottobre 2020: due punti di evidenza in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro

8 Ottobre 2020 – Con data 7 ottobre è stato emanato il DL n.125 dal titolo “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“

Per quanto di diretta competenza del Dipartimento Sicurezza della Cisl poniamo in risalto i seguenti due punti di elevata rilevanza:

Al co. 1, lett. b) dell’art. 1, dal titolo “Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19” nell’introdurre il nuovo obbligo relativo all’uso dei dispositivi di protezione (leggi “mascherine”), viene precisato che a fronte di tale disposizione sono fatti salvi i “protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”.
A tale riguardo, considerato il prolungamento dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, viene confermata la validità dei protocolli condivisi, a partire da quello generale del 14 marzo u.s., aggiornato il 24 aprile u.s., e delle relative disposizioni in essi contenute, tra le quali prioritaria quella della costituzione del Comitato aziendale/territoriale e della stipula del protocollo aziendale anti-contagio in ogni realtà lavorativa. Anche in relazione alle regole disposte per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (leggi “mascherine chirurgiche”), permane quanto già previsto.

 Al co. 1 dell’art. 4, dal titolo “Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo” si precisa che, in vista del recepimento della direttiva UE 2020/739 che richiederà il rispetto delle consultazioni di rito (tra le quali le parti sociali nazionali), viene data attuazione allo specifico inserimento, nell’elenco degli agenti biologici riportato nell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 s.m., del SARS-CoV-2 nella sezione VIRUS, con classificazione gruppo 3 che, ai sensi dell’art.267 del D.Lgs. 81/2008 s.m.,
corrisponde ad un “agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.
Tale classificazione non modifica quanto previsto dalle disposizioni vigenti (per i settori non sanitari) secondo le quali il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, di natura esogena e, pertanto, non ricompreso tra i rischi propri dell’ambiente di lavoro.

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