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Uso delle mascherine: alcune precisazioni alla luce delle recenti disposizioni governative

Alcune precisazioni  a seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 18 ottobre 2020  per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, si puntualizza che:

– sulla base del combinato disposto tra il DPCM del 13 ottobre u.s. e il DPCM su richiamato, confermandosi la vigenza dei Protocolli e delle linee guida anti-contagio, per quanto concerne le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, si ricorda e ri-precisa che nei contesti lavorativi, essendo consentito il SOLO utilizzo delle mascherine chirurgiche – quali dispositivi di protezione individuali (DPI), ai sensi dell’art.74 e ss. del D.Lgs. 81/08 s.m. – è opportuno tenere conto della differenza tra queste, e quelle denominate “mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili” ammesse all’utilizzo (ma non favorite) negli altri contesti (come disposto all’art.1, co.1, lett. b del decreto in parola).
 
  • Per mascherine chirurgiche s’intende (secondo quanto previsto dal Ministero della Salute): veri dispositivi di protezione individuale (DPI). Sono regolamentate dalla norma UNI EN 14683:2019 + AC:2019 e lo scopo dell’utilizzo è di contrastare la trasmissione di potenziali agenti infettivi. Le mascherine chirurgiche proteggono gli altri dalle goccioline (droplet) che espelliamo mentre parliamo, tossiamo e starnutiamo. Anche per chi le indossa, risulta una adeguata protezione leggera. Per effetti più efficaci occorre indossare filtratori facciali FFP2 e FFP3.
  • Per mascherine di comunità (così come anche mascherine monouso o lavabili) s’intende (secondo quanto previsto dal Ministero della Salute): tutte le soluzioni fai-da-te o commerciali in tessuto. Non si tratta, pertanto, né di dispositivi medici né di dispositivi di protezione individuale (DPI). Vanno, dunque, considerate come una semplice misura igienica per limitare la diffusione del Covid-19. Pur rappresentando una semplice barriera fisica nei riguardi del patogeno, senza certificazioni di sorta, devono comunque rispettare determinati criteri, a partire dall’essere prodotte con materiali multistrato (meglio se con filtro sostituibile), non tossico, né infiammabile.
 
Per entrambe le mascherine (“dispositivi di protezione delle vie respiratorie”), è comunque fondamentale che nell’utilizzo aderiscano bene al viso, da sotto al mento a sopra al naso, coprendo in modo efficace e avvolgente tutte le parti coinvolte nel pericolo di infezione;
 
– sulla base del combinato disposto tra il DPCM del 13 ottobre u.s. e il DPCM su richiamato, viene confermata (all’art.1, co.1, lett. d, punto 6), la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro “a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dell’INAIL”.
 

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